UN FENOMENO DI DISORDINE MESTRUALE

– Ma sbaglio o le cose ti dovevano essere già venute? – Emilia è preoccupata per sua figlia Rosetta, che ha compiuto 14 anni da pochi giorni

– Si, credo che dovevano venire la settimana scorsa…

Emilia ci pensa un po’ su e poi dice a Rosetta di rassettarsi perché andranno dalla levatrice che la sottoporrà a visita. No, Emilia non è preoccupata per una eventuale gravidanza perché Rosetta non esce mai di casa, piuttosto è preoccupata di qualche problema che potrebbe compromettere, in futuro, uno sperato matrimonio.

– State tranquilla, è un comune fenomeno di disordine mestruale – la rassicura la levatrice

– Ma passerà?

– Beh… bisognerà attendere per lo meno sei mesi prima di iniziare una eventuale cura. Fino ad allora è inutile preoccuparsi, Rosetta è ancora una bambina, le passerà come è passato a tante altre ragazzine.

Ma, trascorso tale periodo, visto che persiste la mancanza del flusso mestruale, Emilia porta Rosetta dal dottor Gallo, che la sottopone ad una visita accurata. Poi, perplesso, guarda la ragazzina con occhi severi, guarda la madre, allarga le braccia e dice in tono grave:

– È incinta di sette mesi! Portatela dalla levatrice per una conferma

Emilia accoglie l’amara realtà a bocca aperta ed occhi sgranati, incapace di capire come diavolo possa essere accaduto, chi può essere stato a rovinare la sua bambina. Rosetta si tiene il viso tra le mani ed i singhiozzi le tolgono il respiro, mentre le lacrime scorrono come un torrente in piena. Siamo a Cassano Ionio ed è l’8 novembre 1948.

L’amara realtà cagiona il più grande sconforto in famiglia, oltre che la più grande meraviglia, sia per l’età di Rosetta, sia per il fatto che, praticamente, non usciva mai di casa da sola. Ma sconforto e meraviglia si trasformano in tragedia quando, singhiozzando, Rosetta rivela il nome del suo stupratore: suo fratello Antonio!

Un giorno degli ultimi di maggio, mentre ero da sola in casa intenta ad accudire alle faccende domestiche, sono stata raggiunta da Antonio nella stanza da letto,mi prese per le braccia, mi buttò sul letto e, minacciandomi di morte se avessi continuato a gridare, mi costrinse con violenza a soggiacere alle sue voglie, nonostante la resistenza che potei opporretale congiunzione, sempre usando violenza, ha ripetuto per altre quattro volte ancora, fino a quando è partito soldato i primi di giugno

– Ma sei certa di dire la verità? È una cosa così enorme da sembrare incredibile! E perché non lo hai detto prima?

– Credete che sia facile accusare mio fratello? Sarebbe stato più facile dire che è stato Tizio o Caio, ma non è così, è stato Antonio e non ho parlato di alcuna violenza subita per le minacce fattemi da Antonio!

La sicurezza mostrata dalla ragazzina convince i genitori, così il padre, distrutto, la mattina del 9 novembre va dai Carabinieri a denunciare suo figlio, colpevole dell’orrendo reato.

Antonio è militare a Pistoia ed è lì che viene interrogato il 15 gennaio 1949:

– Sono innocente! Piuttosto sono convinto che l’autore dello stupro sia stato mio padre! – un’altra accusa terribile piomba sulla disgraziata famiglia. Poi Antonio continua – Una sera, nell’estate del 1947, mia sorella Rosetta, trovandosi sola in campagna con nostro padre, chiese insistentemente ospitalità ad un vicino, adducendo che aveva paura di dormire sola in casa con papà. Ve ne dico un’altra… mio fratello Vincenzo mi ha riferito di avere visto, in diverse occasioni, nostro padre abbracciare ed accarezzare Rosetta ed una volta, li ha visti entrambi nudi nel letto!

Una situazione assurda.

Interrogato in proposito, il vicino conferma la dichiarazione di Antonio: è vero che Rosetta gli chiese ospitalità perché non voleva restare da sola con il padre. Anche il fratello Vincenzo conferma di aver visto il padre in atteggiamenti quanto meno sospetti con la sorellina e le cose potrebbero ingarbugliarsi perché c’è il fondato timore che Rosetta non venga creduta, in fondo è solo una ragazzina che potrebbe subire i condizionamenti del padre. Ed a confondere ancora di più le acque è la madre, la quale dichiara in modo sibillino:

Dato il tenore di vita di Rosetta, nessun altro all’infuori di una persona della famiglia poteva avere agio di commettere quanto venne commesso

Quindi o il fratello o il padre. Ma Rosetta non cede di un millimetro e continua strenuamente ad accusare Antonio, anche nel drammatico confronto che deve sostenere col fratello:

Se fosse stato un altro a disonorarmi, non avrei di certo accusato mio fratello, cui non posso volere tanto male da incolparlo, innocente, di un sì mostruoso ed inumano delitto!

Poi, comunque la si giri, la cosa sembra troppo enorme e spunta una terza via: a stuprare Rosetta potrebbe essere stato un tal Lombardi. Ma di nuovo Rosetta leva alta la sua voce di protesta e dice:

Ho accusato ed accuso mio fratello perché è stato lui e giuro davanti a Dio e davanti agli uomini che nessun altro è stato, all’infuori di Antonio!

Gli inquirenti, vista la determinazione di Rosetta, ritengono il fratello responsabile dello stupro e ne chiedono, ottenendolo, il rinvio al giudizio della Corte d’Assise di Rossano. Resisteranno le accuse di Rosetta in udienza? Molti non scommetterebbero un soldo.

E qui cominciano le sorprese. La prima è la ritrattazione del vicino:

– La richiesta di ospitalità di Rosetta me la sono inventata per distogliere Antonio, venuto in licenza il giorno di capodanno, dalle rappresaglie contro il padre che, secondo lui, lo accusava ingiustamente

La seconda sorpresa riguarda i presunti rapporti più che affettuosi fra Rosetta e il padre: la Corte, chiedendosi come mai Antonio e Vincenzo non avessero raccontato tutto appena avuta la notizia dello stupro, appura che il motivo per cui i due fratelli si decisero, sia pure tardivamente, ad avanzare un sospetto contro il padre, è dovuto al fatto che il genitore, subito un furto di biancheria, date le modalità con cui venne perpetrato, ritenne che non poteva essere stato commesso se non dai suoi due figli. Risentito per tale fatto, minacciò di diseredarli, lasciando tutto quanto era nella sua disponibilità a Rosetta. Da ciò nacque non solo grave rancore, ma la insinuazione che a stuprare la ragazza fosse stato il padre, anziché Antonio. Si cercò di avvalorare tale ipotesi adducendo che il genitore era assetato di donne in quanto non poteva congiungersi con la moglie perché da più tempo ammalata e, quindi, nella impossibilità di consumare il coito.

A questo punto la Corte si pone un’altra domanda: sono da ritenersi sufficienti gli atti commessi da Antonio per potersi congiungere con la sorella per ritenere che le congiunzioni stesse avvennero senza il consenso della vittima? La risposta è netta e motivata: Nessun dubbio può esistere al riguardo. La violenza e la minaccia vanno valutate secondo il concetto genericamente adottato dal codice tutte le volte che parla di violenza fisica o morale. Non è necessaria una violenza grave, una sola cosa necessita: la idoneità di essa a vincere, nel caso corrente, la resistenza della vittima. Il concetto di violenza include la coazione morale e stabilisce che il consenso alla congiunzione carnale deve essere libero ed esente da qualsiasi intimidazione, indipendentemente dalla possibilità a resistere. L’entità della violenza in sé, la qualità della minaccia non contano dovendosi l’una e l’altra valutare per l’effetto conseguito. Quel che conta è che la violenza o minaccia abbia raggiunto lo scopo di costringere il soggetto passivo alla carnale congiunzione quante volte detto soggetto passivo venga posto in condizione fisica tale da impedire una efficace resistenza. E questo, secondo la Corte, è esattamente quanto avvenne tra Rosetta e suo fratello e quindi bisogna dedurre che nelle congiunzioni fu carente il consenso di lei, motivo per cui il reato ascritto all’imputato deve essere ritenuto perfetto per la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge.

Ma la Corte ha un altro dubbio, quello relativo alla classificazione del reato: bisogna esaminare se la prima e le successive congiunzioni furono commesse con violenza, dato che non può parlarsi di violenza presunta, per essere stato il primo congresso carnale compiuto dopo che Rosetta aveva compiuto gli anni 14 e cioè verso la fine di maggio 1948. Si perché c’è una sostanziale differenza a commettere un delitto su un minore di 14 anni e un maggiore di questa età. La Corte decide di non farne una questione puramente formale, legata al fatto se il primo reato sia stato commesso qualche giorno prima o dopo il compimento del quattordicesimo anno di età di Rosetta ma, data la gravità del fatto, specie perché commesso non solo in danno della sorella, ma in persona di una ragazza da poco quattordicenne, ritiene doversi comminare all’imputato la pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. Oltre, ovviamente, alle pene accessorie, spese e danni.

Ma c’è da applicare il D.P. 23/12/1949, N. 930 di amnistia e la Corte deve dichiarare condonati anni 3 della pena inflitta, alle condizioni di cui al cennato decreto.[1]

Siamo a Rossano Calabro ed è il 2 ottobre 1950.

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Rossano.