IL CRUENTO DUELLO RUSTICANO

È IL 16 marzo 1942 e da poco il sole è tramontato. Nell’abitato di Aiello Calabro i cognati Rosario Rossi e Luigi Russo si incontrano, ma non è un incontro amichevole perché Luigi è molto arrabbiato col cognato e glielo dice chiaro e tondo in faccia:

– Come ti sei permesso di estirpare le piantine di salice che avevo piantato?

– Perché hai invaso il mio fondo – gli risponde in tono pacato.

– Sei un bastardo, ti devo proprio rompere il culo! – il lato violento del carattere di Luigi sta prendendo il sopravvento.

Sulla scena arrivano Giuseppe Rossi, il fratello di Rosario, e sua moglie Anna che assistono ad un altro vivace scambio di parole, quando all’improvviso Luigi tira una bastonata a Rosario, ma per errore colpisce la cognata Anna. A questo punto scoppia il finimondo: Luigi mette mano ad una delle due rivoltelle calibro 442 (in realtà 442 non è il calibro ma il modello della rivoltella Smith & Wesson calibro 38 special. Nda) di cui è armato e la stessa cosa fa Rosario. Partono almeno una decina di colpi da una parte e dall’altra e tutto finisce quando Luigi, colpito alla regione mastoidea destra e sotto la scapola destra, precipita da un muretto morto stecchito. Anche Rosario è stato colpito. Cinque volte: al torace, al braccio sinistro, all’addome, alla spalla destra, alla coscia. Ma un proiettile, non si capisce se di rimbalzo o esploso mentre uno dei due contendenti cadeva a terra, colpisce al piede destro anche una figlia di Luigi. I feriti vengono soccorsi e portati nelle loro case, proprio mentre arrivano sul posto i Carabinieri. Ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro a fuoco per stabilire chi ha cominciato e chi ha partecipato non sarà facile ed il Maresciallo comincia le indagini interrogando i presenti, ma nessuno è in grado di dire se fu Rosario o Luigi ad iniziare lo sparo di rivoltella. Intanto dichiara Rosario Russo, che se la caverà, in arresto con l’accusa di omicidio volontario e lo fa piantonare.

Dopo la bastonata ricevuta da mia cognata Anna, fra Rosario e mio marito si iniziò uno scambio di colpi di rivoltella – racconta Maria Rossi, vedova di Luigi e sorella di Rosario e Giuseppe.

– Quando arrivò Giuseppe sul posto?

Giunse quando Rosario, colpito alla pancia, invocava aiuto, mentre mio marito veniva mortalmente ferito.

Nemmeno i figli della vittima sanno dire chi iniziò la sparatoria.

Sono accorsa in seguito all’esplosione dei colpi tra mio fratello Luigi e Rosario Rossi e seppi che Giuseppe aveva accompagnato a casa il fratello ferito – racconta Rosaria Russo, la sorella della vittima.

Quindi dovrebbe essere certo che a partecipare alla sparatoria furono solo Rosario e Luigi. Ma quando i familiari della vittima vengono interrogati dal Pretore, le cose non sembrano essere più così chiare.

Giuseppe, che si era allontanato, dopo l’inizio del litigio tornò indietro… – non è un’accusa precisa contro di lui, ma insinua il dubbio che Giuseppe partecipò alla sparatoria.

Zio Giuseppe sparò contro papà, che rotolò dal muretto nel sottostante terreno… – dice adesso la figlioletta ferita di Luigi.

Non posso precisare dove trovavasi Rossi Giuseppe durante la sparatoria… – anche Rosaria Russo insinua il dubbio sulla partecipazione di Giuseppe al conflitto a fuoco.

Ed il Pretore, davanti a questa situazione di incertezza, crede opportuno incriminare anche Giuseppe Rossi di omicidio volontario e lo fa arrestare. La tesi del Pretore è accolta dalla Procura, che chiede il rinvio a giudizio per i fratelli Rossi.

Chiuse le indagini, il 9 dicembre 1942, il Giudice Istruttore accoglie la richiesta della Procura e ad occuparsi del caso sarà la Corte d’Assise di Cosenza il 7 aprile 1943.

Una brutta gatta da pelare, ma la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni, sembra avere le idee chiarissime e osserva: Rossi Giuseppe non prese parte al delitto. Non sparò alcun colpo di rivoltella. Egli giunse sul punto ove si svolse il cruento duello rusticano quando erano cessate le esplosioni. Situazione, questa, limpidamente accertata dai Carabinieri immediatamente accorsi sul luogo. Lo affermano i familiari della vittima. Si, ma le deposizioni rese al Pretore qualche giorno dopo quando l’emozione, la concitazione del momento era scemata e la mente era più lucida? A questa osservazione, la Corte risponde con un ragionamento articolato: non già che le prime deposizioni abbiano maggior valore delle successive. Anzi devono tenersi in maggiore considerazione quelle che si rendono all’autorità giudiziaria sia per il maggiore accorgimento con il quale il magistrato le raccoglie, sia perché con le dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria si impegna la responsabilità del testimone. Se non che quando la variazione, anzi la trasformazione, delle deposizioni rese agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria non vengono spiegate da plausibili motivi e vi sono particolari situazioni che valgano a lumeggiare il perché si sono modificate, le assertive fatte ai Carabinieri possono essere ritenute maggiormente credibili di quelle rese al Magistrato. Nel caso in esame la vicenda giudiziaria si svolge fra i prossimi congiunti del morto: la moglie, i figli, la sorella. Costoro, nel momento prossimo al delitto, quando più cocente era il loro dolore e più rovente l’odio per gli uccisori, si trovarono in una situazione psicologica di non dover tacere la verità a carico di Giuseppe Rossi. Né l’essere costui la sorella di Maria Rossi, la moglie del morto, può avere importanza onde far ritenere che la pietà di sorella l’abbia indotta a deformare la verità. Al cospetto del cadavere del marito e dinanzi alla sciagura che si abbatteva sui suoi figliuoli derelitti, il sentimento non può arginare il bisogno di affermare la verità, specie quando questa sbocca in una situazione sentimentale più imponente: l’amore per il marito e per il padre dei propri figli e null’altro.

Va bene, ma la parte civile chiede spiegazioni alla Corte circa un particolare non valorizzato durante le indagini, che non farebbe tornare i conti sul ragionamento fatto per scagionare Giuseppe Rossi: un proiettile schiacciato nei pressi del muricciuolo dove fu colpito Luigi Russo, proiettile verosimilmente dello stesso calibro della rivoltella sequestrata in casa di Giuseppe Rossi. La Corte risponde che su questo punto la perizia sull’arma è lacunosa e deve ammette che è certo che non si conosce se la rivoltella Colt sequestrata al Rossi Giuseppe risultò esplosa. Era questa l’indagine indispensabile che bisognava fare per valorizzare il calibro del proiettile come appartenente alla stessa. Nel difetto di tale accertamento si può dire che quel proiettile sia stato sparato con altra rivoltella della medesima marca da altra persona in altra epoca, onde l’indizio che dovrebbe consolidare gli argomenti di accusa contro Rossi Giuseppe diventa una semplice supposizione non idonea a distruggere le risultanze specifiche, escludenti, come si è detto, la sua responsabilità.

D’accordo o meno sulla spiegazione, resta un fatto certo: Giuseppe Rossi non può essere responsabile della lacunosità della perizia e il dubbio che rimane gioca a suo favore.

Poi la Corte deve occuparsi di un’altra questione spinosa: la richiesta della difesa dell’imputato tendente ad ottenere il riconoscimento dello stato di legittima difesa, ritenendo che il primo a sparare fu la vittima.

L’indagine è una sola: accertare chi dei due contendenti sparò per primo. È pacifico che Luigi Russo esplose sei colpi con la sua rivoltella a tamburo calibro 442 perché nella rivoltella furono trovate sei capsule esplose. Rosario Rossi ricevette cinque colpi, Rossi due, entrambi mortali, e quindi, dopo la ricezione di uno dei due colpi, non poteva più azionare la sua rivoltella e colpire con tanta precisione il suo avversario con cinque colpi. da questa premessa se ne trae l’illazione, precisa, che Rossi Rosario esplose i due colpi contro il suo avversario dopo che aveva incassato ben cinque colpi di rivoltella. In queste condizioni il suo agire risulta perfettamente discriminato: agì per difendersi.

Si potrebbe avanzare il dubbio che sembra alquanto problematico per una persona colpita da cinque proiettili al torace, al braccio sinistro, all’addome, alla spalla destra, alla coscia, ma soprattutto alla spalla destra, riuscire a restare lucido, resistere al dolore, soprattutto alla spalla destra, sollevare il braccio, prendere la mira in modo preciso e sparare centrando un bersaglio tutto sommato abbastanza piccolo come una testa umana. Ma tutto resta come affermato dalla Corte perché alla parte civile questo dubbio non viene in mente e cerca di obiettare sostenendo che Rosario Rossi esplose il primo colpo ferendo la figlioletta della vittima e soggiunge che, trovandosi egli in uno stato di evidente illegittimità, non può invocare la discriminante della legittima difesa e anche se questa circostanza restasse dubbia, non potrebbe ritenersi provata la discriminante, la quale deve risultare certa e precisa in tutti i suoi elementi.

In effetti questo è un altro punto oscuro della vicenda, un punto mai toccato dai testimoni escussi, nemmeno dai familiari di Luigi Russo. E la Corte risponde: il ferimento della bambina, dal quale la parte civile vorrebbe ricavarne l’elemento della iniziale illegittimità di Rosario Rossi, non porta alcun lume. Non si conosce la posizione che la bambina mantenne e non si può dire che essa sia stata ferita da Rossi o dal padre. Costui, come si è detto, sparò sei colpi, cinque dei quali colpirono Rossi; il sesto poté colpire, nell’oscurità, la sua bambina. Ma se questa fosse stata colpita dal proiettile di Rossi, come si fa a dire che sia stata colpita dal primo colpo che costui esplose e non da quelli sparati consecutivamente dopo le prime ferite ricevute? Dice la parte civile che il dubbio deve, per la legittima difesa, risolversi in danno dell’imputato. La Corte ritiene il contrario perché dalla istruttoria generica risulta che Rosario Rossi colpì dopo essere stato colpito per ben cinque volte. Basta questa situazione per ritenere che egli abbia offeso per difendersi. A questo punto la Corte, per rafforzare la propria convinzione, si spinge oltre e mette sul piatto della bilancia il carattere della vittima: Ma vi sono altri elementi che fanno ritenere che sia stato Luigi Russo ad iniziare la violenta azione contro Rosario Rossi. Questi è stato definito uomo tranquillo, pacifico (che comunque andava in giro armato. Nda). Tutti i testimoni conclamarono che Luigi Russo era un attaccabrighe, violento e rissoso. Un tale Fata gli vibrò un colpo di scure per difendersi da una sua aggressione a mano armata di rivoltella, onde Fata fu assolto per legittima difesa. Questo particolare, affermato da un testimone in udienza, e che la parte civile non ha contrastato, ha una particolare importanza per la definizione del carattere violento di Russo. Ma vi è di più: dicono i testimoni che dopo la sua morte, i naturali del luogo si rifiutarono di trasportarne il cadavere al camposanto tanto era l’odio, il rancore che aveva prodotto il suo modo di comportarsi nelle relazioni con i suoi concittadini. E questo particolare fu confermato da uno dei verbalizzanti, il Carabiniere Marcantonio, estraneo all’ambiente. Messi di fronte il cittadino pacifico e l’attaccabrighe e violento, il quale aveva il rancore nell’animo per quello che egli riteneva un atto arbitrario, l’estirpazione dei salici, che a pacifica osservazione del cognato reagisce con una poderosa legnata, che è armato di ben due rivoltelle, il che definisce il suo carattere, non vi è da riflettere per ritenere, fondatamente, che Luigi Russo e non Rosario Rossi abbia iniziato il fuoco dopo che aveva già proceduto all’atto violento del colpo di bastone vibrato senza provocazione. Sicché, se l’onere della prova incombesse a Rosario Rossi per la dimostrazione del costante suo stato di legittimità, questa prova risiederebbe nello svolgersi degli avvenimenti e nel temperamento pacifico, corretto del Rossi ed in quello irascibile, rissoso, dedito alla violenza di Luigi Russo, dimostrativa che fu costui e non Rossi a ricorrere alla violenza determinatrice della legittima reazione di costui, in seguito alla ricezione di ben cinque colpi di rivoltella.

Detto questo, la sentenza, figlia di indagini colpevolmente lacunose (dalla mancata rilevazione della bambina sulla scena del crimine, alle lacune nella perizia sulle armi, al mancato accertamento di quanti colpi sparò l’imputato), è fatta:

La Corte assolve Giuseppe Rossi dall’imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto addebitatogli; assolve Rosario Rossi dall’imputazione addebitatagli perché non punibile per essere stato costretto ad uccidere Russo Luigi dalla necessità di difendersi da un’offesa ingiusta. Ordina che siano scarcerati se non detenuti per altra causa.

È il 7 aprile 1943.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.