LA TENAGLIA DELLA GELOSIA

Francesco Crocco è di Luzzi ma è cresciuto a Cosenza. Giovanissimo, si arruola volontario nell’esercito e parte per il fronte appena inizia la Seconda Guerra Mondiale. Dopo numerose vicende di guerra e di prigionia ritorna a casa nel 1946 e qui trova una brutta sorpresa: la moglie, durante la sua assenza non ha tenuto fede al talamo coniugale anzi, da illeciti amori ha procreato un figliuolo adulterino. Ma il reduce, dopo tanti patimenti, ha solo voglia di tranquillità, di un tetto sopra la testa e di una donna che si prenda cura di lui, così la perdona. Sarebbe tutto fantastico se non fosse che la lontananza li ha resi profondamente diversi da quelli che erano prima e man mano che i mesi passano se ne rendono conto entrambi, così prendono la decisione di lasciarsi bonariamente e Francesco va ad abitare da sua madre. Poi, pare per un consiglio di quest’ultima, alla fine dell’estate del 1946 inizia una relazione more uxorio con Giuseppina Siciliano, prostituta.

La convivenza in casa di Giuseppina non è semplice e va avanti per sette mesi alternando litigi e scenate a successive pacificazioni. Francesco è molto nervoso perché ha perso il lavoro e non contribuisce più alle spese di casa; in più per le sue piccole spese deve chiedere i soldi a Giuseppina e, così raccontano i vicini che sono costretti ad ascoltare  sue urla, pare che sia anche molto geloso. Però questo aspetto della vicenda non è molto chiaro: come può essere geloso di Giuseppina, sapendo dall’inizio che fa il mestiere più antico del mondo e, soprattutto, che si mette in tasca i soldi che gli dà e che certamente provengono proprio da quel mestiere? Non è che i vicini capiscono fischi per fiaschi e le scenate che sentono non sono scenate di gelosia, ma per avere più soldi? Affari loro. Fino ad un certo punto però, perché se qualcuno riferisse qualcosa alla Questura, Francesco potrebbe finire dritto in galera per sfruttamento della prostituzione.

Comunque un fatto è certo: la sera del 22 aprile 1947, dopo l’ennesima scenata, Giuseppina caccia di casa Francesco, che bestemmiando torna dalla madre.

– No figliciaddru miu, qua non ci puoi stare – gli dice la madre facendo segno verso l’uomo, steso sul letto, di cui si vedono solo i piedi.

Che fare? L’unica cosa che gli viene in mente per evitare di passare la notte – e forse molte altre ancora – su una panchina della villa comunale, è di andare a bussare alla porta di Giuseppina, inginocchiarsi, chiedere perdono e forse essere ripreso in casa.

Per sua fortuna quella flebile speranza si tramuta in realtà e i due fanno di nuovo pace. E la notte passa facendo l’amore.

23 aprile 1947, ore 10,30. I vicini di casa sentono Francesco e Giuseppina che discutono concitatamente. Le voci che si fanno sempre più alte fino a diventare urla. Poi una frase terribile:

Puttana! Mò t’ammazzo! – subito dopo due colpi di arma da fuoco che rimbombano nelle scale e l’odore acre del fumo delle detonazioni quando la porta della casa di Giuseppina si apre e Francesco esce scendendo le scale con calma, mentre accorrono i vicini. La prima ad entrare in casa è Innocenza Serpa e trova Giuseppina che si contorce per terra con la veste bruciata, anzi incandescente, sull’addome, per cui deve cercare qualcosa per spegnere il fuoco della veste stessa.

La povera donna viene subito portata in ospedale e l’Agente di turno al Posto Fisso di Polizia riesce a farsi raccontare sommariamente ciò che è avvenuto:

Ero stanca di lui… invece di aiutarmi pretendeva vivere alle mie spalle… gli avevo fatto noto il proposito di non volerne più sapere di lui, suscitando l’ira e il risentimento del mio amante che, accolto ieri sera in casa per ragioni di pietà dopo una rottura definitiva, mi ha sparato due colpi

Poco dopo, purtroppo, Giuseppina muore. Omicidio volontario e parte subito la caccia, ma non c’è da faticare troppo, Francesco vaga come un automa per le vie cittadine e viene subito arrestato. In tasca ha ancora l’arma e confessa subito il suo delitto:

– Abbiamo litigato perché la sera precedente l’avevo rimproverata di avere avuto una relazione con un altro uomo… li ho visti in casa… lei mi ha risposto in modo alterato ed io, in un momento di aberrazione mentale le ho sparato due colpi… poi mi sono allontanato lasciandola lì per terra

Ragioni d’onore, esattamente il contrario di quanto la donna in fin di vita ha dichiarato.

Francesco Crocco, dopo sommaria istruzione, viene processato per direttissima dopo appena un mese dal fatto con le accuse di sfruttamento della prostituzione e omicidio volontario aggravato da motivi futili ed abietti e comincia subito una dura battaglia procedurale.

La difesa di Crocco sostiene con forza l’opportunità di procedere a più completa istruzione della causa, anche per sentire i testi indicati in un precedente esposto al Pubblico Ministero, sia in ordine ai precedenti del reato stesso, sia sugli eventuali accertamenti delle condizioni di salute dell’imputato, minorato per la lunga prigionia, per cui chiede che gli atti siano rimessi al Procuratore della Repubblica per il prosieguo dell’istruttoria nelle forme ordinarie, riservandosi di esibire i necessari documenti sullo stato di mente dell’imputato. La Parte Civile non si oppone, ma si oppone il Pubblico Ministero sostenendo che, essendo l’imputato reo confesso, le condizioni per lo svolgimento del giudizio per direttissima sono evidenti. D’altra parte, conclude, tutti gli accertamenti richiesti dalla difesa possono benissimo essere svolti nel corso del dibattimento. La pensa allo stesso modo la Corte e il dibattimento può iniziare senza altri indugi e per la Corte è decisivo accertare se l’uccisione di Giuseppina Siciliano sia stata volontaria oppure sia andata oltre la volontà di Francesco Crocco che, come sostiene la difesa, ha avuto in mente solo di ferire e non di uccidere.

I precedenti di vita dell’uccisore e dell’uccisa, osserva la Corte, le modalità del fatto, la direzione e la reiterazione dei colpi, le dichiarazioni dello stesso imputato lasciano tranquilli e sereni  nell’affermare che la volontà del Crocco, nel momento in cui esplodeva contro la donna i due colpi di arma da fuoco, fu diretta, decisamente e fermamente, ad uccidere.

Poi, dopo una lunga serie di testimonianze, le Parti Civili e il Pubblico Ministero chiedono che l’imputato sia dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e solo il Pubblico Ministero ne chiede la condanna a 5 anni di reclusione, 5.000 lire di multa con l’assegnazione ad una colonia penale agricola per il delitto di sfruttamento di prostitute, a 6 mesi di arresti per il porto d’arma abusivo e la condanna all’ergastolo con tutte le conseguenze di legge per l’omicidio pluriaggravato.

La difesa, al contrario, chiede l’esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi futili ed abietti e l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di omicidio preterintenzionale con la concessione delle attenuanti generiche e con la condanna al minimo della pena. Per il reato di sfruttamento di prostitute ne chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

La Corte, dal canto suo, ritiene di essere in grado di ricostruire come le rispettive esperienze di vita dei due amanti abbiano influito nella loro tormentata relazione e ne viene fuori un disegno completamente diverso da quello che ci si può aspettare: le alterne vicende della comunanza di vita dei due, che ora esplodeva in violenti litigi, ora si distendeva in riposanti riprese di affetto, tradiscono la incongruenza e l’assurdo tragico di un’unione in cui la dissolutezza di vita della donna, prostituta di professione e quindi portata a considerare l’offerta di sé a chiunque come una necessaria consuetudine di vita, era inconciliabile colla pretesa di fedeltà, esclusiva ed incondizionata, da parte dell’uomo che, cresciuto e vissuto anch’egli in malsano ambiente di prostituzione, già percosso dal tradimento della sposa legittima. Col ricordo di sofferenze e patimenti recentemente subiti, aveva pensato, purtroppo scegliendo assai male, di riporre il suo affetto in altra donna per ricostruirsi una casa. Onde, frutto dell’educazione e del sistema di vita dei due, del loro temperamento e dell’ambiente sociale in cui questa mal combinata unione era nata e si svolgeva, erano le scenate, i litigi ed il sordo crearsi e ingigantirsi di un sentimento di vera gelosia che serrava l’animo del giovane, provocando in lui sensi di odio e disegni di vendetta. E da tempo il dissidio era scoppiato, certo acuito dalla impossibilità per Francesco Crocco di trovare lavoro e quindi dal bisogno che diventava più forte nella nuova casa. Una decina di giorni prima del fatto, Crocco aveva avuto una lite con l’amante, che aveva colpito anche con dei calci sospettando che ella avesse avuto rapporti carnali con altro uomo; ma fu la sera precedente al delitto, quando nel giovane il dubbio che l’amante lo tradisse divenne una concreta certezza, avendo da dietro la porta di casa ascoltato il colloquio di essa con un uomo sconosciuto, chiuso nella stanza con lei, che l’idea della vendetta si confuse con quella dell’omicidio, onde bastò il nuovo alterco e la rinnovata minaccia d’abbandono perché l’idea si traducesse in una realtà tragica e sanguinosa, ma Crocco non premeditò il delitto nel significato tecnico-giuridico della parola, perché se lo avesse veramente premeditato avrebbe scelto un’ora e un momento diversi, più convenientemente la notte profonda, quando un tempestivo e accorto allontanamento dal luogo del delitto avrebbe potuto rendere più difficile, tenuto conto anche della condizione sociale dell’uccisa, lasciare i più gravi dubbi sulla responsabilità del vero uccisore. Ma, d’altra parte, è certo che il successivo diniego della donna di continuare la tresca determinò l’esplosione di quei sentimenti, trattenuti e confusi nell’animo, di ostilità contro l’amante, onde, travolto da un impulso incontenibile, egli sparò per uccidere ed uccise.

L’imputato, però, deve rispondere anche del reato di sfruttamento della prostituzione. Ascoltati i testimoni, la Corte ritiene certo che Crocco, nei primi tempi della sua relazione con Giuseppina Siciliano ebbe a lavorare, ad acquistare generi alimentari, a contribuire in qualche modo alle spese di casa; solo verso gli ultimi tempi, non potendo più trovare lavoro, per quanto insistentemente ne fosse andato alla ricerca, egli rimase nella condizione di dovere in parte vivere a carico dell’amante. Non pare, poi, che egli conducesse il tenore di vita abituale degli sfruttatori di donne, di equivoco e spregiudicato lusso e di ostentato dovizioso benessere, ché, anzi, piuttosto modesta era la vita comune dei due. Comunque, l’elemento essenziale e fondamentale del delitto di sfruttamento della prostituzione non è stato affatto raggiunto da prove sufficienti. Ora, è veramente strano che un uomo così geloso, così attaccato alla propria amante, tanto da fare con lei in chiesa un reciproco giuramento di eterna fedeltà, si sia poi potuto adattare a vivere dei guadagni di quella prostituzione che era contraria alla sua volontà ed ai suoi sentimenti.

Le cose sembrano davvero mettersi bene per Francesco Crocco e sembrano mettersi ancora meglio quando la Corte, prima smonta le aggravanti dei motivi futili ed abietti e poi si lascia andare a considerazioni sul dramma dei danni psicologici patiti dai reduci di guerra, partendo dal caso in esame: Come già si è detto, la Corte è del parere che il motivo unico e centrale che ha determinato e condotto l’imputato al delitto sia stato lo sconforto di vedersi abbandonato dall’amante al cui affetto egli, povero relitto umano, si era intensamente attaccato; abbandonato e tradito dalla moglie legittima, impossibilitato a convivere con la madre per la equivoca condotta di lei, ricondotto nella tragica realtà dei bisogni e delle esigenze quotidiane della vita dopo lunghi anni di guerra e di prigionia, quest’uomo aveva creduto di ritrovare un focolare, di rifarsi una vita, di ricostruirsi una casa, sia pure legando la propria esistenza con una donna che non era la più desiderabile, ma che forse era l’unica che poteva associare la propria sorte a quella di un altro sbandato della vita. Quando in questa ingenua speranza e in questo desiderio  si profilò la minaccia dell’abbandono, quando nella mente riapparve la possibilità di un ritorno alla solitudine della strada, senza una casa e senza una donna propria, quando la tenaglia della gelosia strinse come una morsa il cuore in cui era rinato un nuovo sentimento di affetto e di amore, sorse inevitabile la ragione e la causa, che non giustifica ma spiega, umanizzandolo, il gesto omicida. Non quindi motivi abietti, cioè spregevoli e vili, né futili e quindi determinati da moventi sproporzionati ed inadeguati all’evento delittuoso, ma motivi umani, invece, e quanto mai attuali, che rendono la condizione dell’imputato meritevole di una particolare considerazione. La tragedia di Francesco Crocco è la tragedia di migliaia di persone che in questo tormentato e dolorante dopoguerra hanno più crudelmente patito le sofferenze, i disagi, il terrore dell’immane conflitto che ne ha devastato gli animi. Dopo anni di lontananza dalla famiglia, percossi da vicende che ne hanno logorato la fibra fisica e attenuato i sentimenti più buoni, inasprendone i meno nobili, questi giovani, ritornando in Patria hanno trovato distrutto il nido e sconvolto il focolare verso cui, per mesi e per anni, si era certamente proteso il loro nostalgico ricordo e il loro tormentoso desiderio. È giusto che l’intimo travaglio delle loro anime e la loro amara sofferenza siano umanamente considerati e che su di essi si stenda la comprensione del prossimo. Francesco Crocco è uno di questi.

Certo è un vero dramma quello che vivono i reduci di guerra, di tutte le guerre, ma qui c’è di mezzo un omicidio e bisogna, ascoltate le richieste di tutte la parti in causa, emettere una sentenza.

La Corte pensa che, tenuto conto anche dell’aperta confessione e del suo comportamento processuale, gli si possano concedere le attenuanti generiche.

Si ritiene equo, per l’omicidio volontario, esclusa la premeditazione e i motivi futili ed abietti, irrogare la pena di anni ventiquattro di reclusione, che diminuiti di un sesto per le attenuanti generiche si riducono ad anni venti della stessa pena, più mesi sei di arresti per il porto d’arma abusivo. Oltre, ovviamente, alle pene accessorie.

Quasi due anni dopo, il 25 marzo 1949, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’imputato e la pena diventa definitiva.

Il 5 maggio 1950, la Corte d’Appello di Catanzaro dichiara condonati anni tre di reclusione.

Il 5 aprile 1954, la stessa Corte d’Appello dichiara condonati anni tre di reclusione.[1]

La pena effettiva da scontare scende così a 14 anni.

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.

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