L’UOMO CHE FUGGIVA

La mattina del 10 agosto 1933 i militi forestali della stazione di Mandatoriccio Giuseppe Dioli e Francesco Mussolici, in esecuzione di apposito ordine di servizio, si incontrano in contrada Gadarre di Caloveto con i colleghi della stazione di Cropalati Antonio Gallo e Domenico Santamaria. Mentre consumano la colazione vedono alla distanza di un paio di chilometri, e precisamente nella contrada Serino di Pietrapaola, innalzarsi in una zona boschiva una colonna di fumo.

Gallo e Dioli si incamminano subito seguendo direzioni diverse e ad un certo punto Gallo vede correre un uomo sulla sommità della collina verso cui sta andando.

– Alt! Fermo! – gli urla pensando che si tratti del piromane, ma l’uomo continua a correre infischiandosene dell’ordine.

Allora Gallo imbraccia il suo micidiale moschetto militare modello 91 e spara in aria un colpo per intimorirlo. Anche Dioli spara un colpo col suo moschetto caricato a mitraglia, ma non tanto per intimorire il fuggitivo che dal posto dove si trova nemmeno vede, quanto soprattutto per avvertire il collega della sua presenza e fare attenzione nel caso voglia reiterare i colpi.

Ma il fuggitivo, che è a circa cinquecento metri di distanza, nemmeno dopo questo secondo colpo si ferma e Gallo crede opportuno di esplodere un altro colpo. Questa volta però l’uomo si ferma, non perché intimorito, ma perché fulminato dal proiettile che lo ha colpito trapassandogli il colon, l’aorta addominale, la parete posteriore dello stomaco ed il polmone destro, per poi fuoriuscire e perdersi chissà dove.

Sul posto arrivano quasi insieme sia Gallo che Dioli.

– È cascato! – dice laconicamente Gallo al collega.

Subito dopo arrivano Mussolici e Santamaria, al quale Gallo dice:

– L’ho mirato ma non l’ho visto cadere… stai zitto!

Mussolici, essendo il più anziano, rimprovera Gallo:

– Non era proprio il caso di far uso delle armi perché sarebbe stato facile scoprire colui che ha dato fuoco alle stoppie e quindi al bosco… sarebbe bastato domandare al proprietario del fondo e ai vicini…

I quattro si guardano negli occhi in silenzio. No, non servono parole per capire che, ad ogni modo, dal momento che la disgrazia si è verificata occorre salvare ad ogni costo Gallo, tanto più che non è un obiettivo difficile da raggiungere data l’assenza di persone estranee. Così, dopo un breve conciliabolo stabiliscono di prospettare il fatto come conseguenza di un caso fortuito, nel senso che Gallo è caduto nel rincorrere l’uomo che fuggiva e cadendo il colpo è malauguratamente partito. Ma c’è bisogno di sistemare qualche particolare e allora, per simulare maggiormente questa versione dei fatti, Mussolici con una pietra fa dei segni sul calcio del moschetto in dotazione a Gallo.

Concordato tutto nei minimi particolari, vanno ad avvisare i loro superiori, li portano sul posto, spiegano come sono andate le cose e tutto sembra sistemato: è stato un incidente e siccome sono militari la giurisdizione è quella militare e non c’è bisogno di altro.

Ma in un secondo momento, forse perché pentiti della menzogna ordita o perché pensano che prima o poi la verità sarebbe venuta a galla, Mussolici, subito seguito da Santamaria e Dioli, confessano come effettivamente era avvenuta l’uccisione di quell’uomo e siccome adesso sembra trattarsi di un omicidio volontario deve intervenire la giustizia ordinaria e accertare i fatti per poi chiedere, ed eventualmente ottenere, l’autorizzazione a procedere.

I Carabinieri ed il Pretore si recano sul posto con i militi forestali che aiutano a fare i rilievi del caso, assistono all’identificazione del morto, Giuseppe Vaglica da Longobucco, ma Gallo non ci sta e dichiara che a sparare e uccidere il fuggitivo è stato Dioli ed a questo punto le cose si ingarbugliano e, ottenuta la prescritta autorizzazione, i rilievi vengono fatti in modo molto più scrupoloso per capire se l’affermazione di Gallo è compatibile con le risultanze degli accertamenti tecnici.

Alla conclusione dell’istruttoria il Giudice Istruttore di Rossano, con sentenza 19 marzo 1934, proscioglie Dioli per non aver commesso il fatto e rinvia a giudizio Antonio Gallo per rispondere di omicidio volontario.

Ad occuparsi del caso è la Corte d’Assise di Cosenza sedente a Rossano nell’udienza del 16 giugno 1934.

Interrogato, Gallo conferma quanto ha già detto in istruttoria e cioè che a sparare fu Dioli.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che non può seguire l’imputato nella versione da lui prospettata e sostenuta strenuamente dai suoi difensori perché è in completo contrasto con gli elementi di prova raccolti. I periti settori hanno accertato che il colpo fu sparato dal basso in alto ed il tragitto del proiettile seguì una direzione obliqua rispetto all’asse del corpo; ebbene, è pacifico, perché lo ammette lo stesso Gallo, che quando esplose il secondo colpo, quello omicida, egli si trovava in fondo ad un vallone e Vaglica fuggiva sulla sommità di una collina. È vero che sembra che anche Dioli quando esplose il colpo del suo moschetto si trovava ad una quota più bassa rispetto a Vaglica, ma si ha un altro elemento che è decisivo: Vaglica fu investito da una pallottola di fucile militare, come giudicarono i periti, essendo il foro di entrata e quello di uscita entrambi di forma circolare con bordi regolari e netti e con perdita minima di sostanza, e non già da proiettile di mitraglia, che per la sua speciale forma produce come effetto caratteristico lo sfrangiamento dei tessuti, di cui non si trova traccia nella perizia necroscopica. E colpi a pallottola ne sparò solo Gallo, mentre Dioli sparò un solo colpo a mitraglia. Gallo insinuò, conscio della gravità di quelle risultanze, che Dioli avesse pure potuto sparare a palla in quanto gli ufficiali della milizia accertarono, ispezionando la dotazione di munizioni di Gallo e Dioli, che da quella di Gallo mancavano due cartucce e da quella di Dioli una a mitraglia. È risaputo e fu confermato dai testi escussi e non si poté negare da Gallo, che le cartucce del fucile militare modello 91 non sono in commercio, ma sono date in consegna ai militari e questi ne rispondono, onde Dioli non poteva essersele procurate. E ad escludere ancora che fosse stato il colpo sparato da Dioli ad uccidere Vaglica si ha che, come dovette sul luogo ammettere Gallo davanti ai suoi superiori, Dioli quando sparò era in un punto donde non poteva vedere il fuggitivo, per cui non poteva avergli sparato. Confermato pertanto che Vaglica fu investito dal proiettile del secondo colpo esploso da Gallo, resta da esaminare se e in quale responsabilità egli sia con ciò incorso. Sostiene la parte civile che si tratta di omicidio volontario senza alcuna scusante; la difesa chiede invece l’assoluzione di Gallo per non avere voluto il fatto e in subordine che non sia punibile pel disposto degli articoli 51 e 53 del Codice Penale (l’art 51 stabilisce che “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”. L’art. 53 stabilisce che “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”. Nda). Il Pubblico Ministero ha concluso invece che si tratta di omicidio colposo con previsione dell’evento e che sia applicato il massimo della pena.

La Corte ritiene esatta la tesi del Pubblico Ministero e spiega il perché: nulla aveva fatto Vaglica contro Gallo, tranne che fuggire; nessun risentimento poteva avere costui contro quell’uomo che a 500 metri vedeva fuggire; nessuna causale, anche la più frivola, poteva indurlo a cercare di ferirlo e peggio ancora ad ucciderlo, ma soltanto poteva avere il desiderio, per l’adempimento del suo dovere, di accertare il reo di quella contravvenzione e di quell’incendio, di fermarlo ed identificarlo. Ritiene pertanto esatta e vera la dichiarazione di Santamaria nel dibattimento e cioè che Gallo non mirò contro Vaglica, né voleva colpirlo, ma per conseguire il suo intento sparò quel secondo colpo nella sua direzione, onde, sentendo il fischio del proiettile o questo che colpiva nei suoi pressi, intimorito si fosse senz’altro fermato e fatto identificare. A questo convincimento la Corte è anche tratta dal fatto che il colpo fu sparato ad una distanza di ben cinquecento metri nella quale il piccolo bersaglio di un uomo che fugge in luogo alberato è assai difficile da colpire. Aveva Gallo diritto di fare ciò? La Corte recisamente lo esclude e quindi non ricorrono i disposti degli articoli 51 e 53 del Codice Penale, invocati dalla difesa. Gallo commise la grossissima imprudenza di dirigere il colpo verso la persona del fuggitivo, quando per la grande distanza intercedente tra lui e costui e la portata lunghissima del fucile, doveva immancabilmente avere presente alla mente la possibilità di colpire Vaglica ed anche di ucciderlo. Questo fatto costituisce pertanto un fatto volontario nell’azione imprudente dell’agente, involontario nella conseguenza che ebbe come effetto diretto di uccidere Vaglica e costituisce pertanto il delitto colposo di omicidio, con l’aggravante della previsione dell’evento.

È tutto, non resta che determinare la pena da irrogare ad Antonio Gallo: ritiene giusto la Corte di applicare, come ha chiesto il Pubblico Ministero, il massimo della pena e dell’aumento per avere agito nonostante la previsione dell’evento. Il reato riveste speciale gravità per le modalità tutte dell’azione in sé, per il grado della colpa e la previsione dell’evento. Il danno è stato gravissimo perché il povero ucciso (e ucciso così, senza ragione) lascia ben otto orfani. Non possono giovare all’imputato i suoi buoni precedenti penali per la sua condotta dopo il fatto, che dimostra il suo carattere perverso. Anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.

Il 27 marzo 1935 la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Antonio Gallo.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Rossano.