UNA MANGIATA DI FICHI

Sono le sette di mattina del 9 agosto 1946, venerdì, quando Salvatore Frandina, il fratello Tommaso, Vincenzo Astorino, Salvatore Tigano, Francesco Statti e Nicola Mazzei, tutti contadini da Mesoraca vanno in campagna per accudire ai lavori agricoli. Passando dalla strada che costeggia il fondicciuolo dei Frandina, Salvatore Frandina invita gli amici a seguirlo nel fondo per farsi una mangiata di fichi ma, con sorpresa, nota che gli alberi sono quasi tutti danneggiati dai morsi di animali caprini e bovini e che molti fichi sono stati abusivamente distaccati.

Nel fondo contiguo ci sono i guardiani Giuseppe Brizzi e Serafino Mascaro e Salvatore Frandina va a chiedere conto a Brizzi del danno subito e ne nasce subito una vivace discussione:

Vieni qua, fetente – attacca subito Frandina –, ché ti debbo sparare una palla in fronte!

– A chi? Vattene che ti rompo il culo! – risponde Brizzi.

Dopo qualche altra ingiuria e minaccia, tutto finisce perché Brizzi si allontana e il gruppo dei Frandina riprende il cammino verso la località Ciambrone, ma dopo aver percorso circa un chilometro davanti a loro, armato di bastone, si para Serafino Mascaro che dice:

Chi di voi vuol fare il malandrino?

I Frandina, intuendo che Mascaro vuole attaccare lite, cercano di calmarlo e di proseguire il cammino, ma l’altro pretende una spiegazione di quanto era avvenuto prima e la situazione si fa delicata. In questo frattempo sopraggiunge Brizzi armato di fucile e Tommaso Frandina gli si avvicina per cercare di disarmarlo ed evitare una tragedia, ma Brizzi lo colpisce violentemente due volte con la canna del fucile su un braccio e Tommaso è costretto a desistere. Mascaro, intanto, afferrato per un braccio Salvatore Frandina lo spinge fuori dal gruppo facendolo cadere vicino a Francesco Statti e urlandogli in faccia:

Miserabile, esci fuori!

È in questo momento che Brizzi, rivolto a Statti, dice:

Cicciò, allontanati!

Statti si allontana di qualche passo e Brizzi, imbracciato fulmineamente il fucile, spara un colpo contro Salvatore Frandina, colpendolo all’occhio destro e facendolo stramazzare a terra, morto. Poi scappa e percorre qualche decina di metri, quindi si ferma e nasconde il fucile in una anfrattuosità del terreno ma, accortosi che gli altri hanno visto la sua mossa, torna indietro, riprende il fucile e sparisce.

Mascaro invece non è ancora scappato ma si è chinato sul cadavere di Salvatore Frandina e lo perquisisce per accertarsi che non abbia addosso la pistola. No, addosso ha solo un pane e una scatola di fiammiferi e adesso può allontanarsi di corsa mentre dice:

Io non ho nessuna colpa!

Informati dell’accaduto, i Carabinieri di Mesoraca accorrono subito sul posto e dalle prime testimonianze raccolte ricostruiscono sommariamente i fatti. Dal bossolo repertato accertano che il fucile usato per l’omicidio è un’arma da guerra, il micidiale Moschetto modello 91, e perseguono Brizzi, oltre che per l’omicidio volontario anche per porto e detenzione abusiva di arma da guerra e mancata inosservanza dell’obbligo di consegna dell’arma. Serafino Mascaro, invece, viene perseguito per concorso in omicidio volontario.

Il 10 luglio 1948, la Sezione Istruttoria rinvia Brizzi al giudizio della Corte d’Assise di Catanzaro e proscioglie Mascaro per insufficienza di prove. La causa si discute il 3 giugno 1949 ed emergono fatti nuovi a carico di Mascaro, quali la parziale ritrattazione di Brizzi, nuove circostanze affermate dai testi Astorino e Statti e l’ammissione di Brizzi di un recente colloquio da lui avuto nelle carceri con Mascaro. Davanti a questa nuova situazione il Procuratore Generale chiede che gli atti siano trasmessi al suo Ufficio per riaprire l’istruttoria a carico di Mascaro. La Corte accoglie la richiesta e la causa viene rinviata a nuovo ruolo. Terminata la nuova indagine, il 18 marzo 1950 la Sezione Istruttoria ritiene di avere elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio di Serafino Mascaro per rispondere di concorso in omicidio volontario e la discussione della causa viene fissata al 7 febbraio 1951.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che non c’è alcun dubbio circa la responsabilità di Giuseppe Brizzi in ordine ai reati ascrittigli e preferisce esaminare più a fondo la posizione di Mascaro. È chiaro che Mascaro si recò sul posto con la palese intenzione di spalleggiare il suo amico Brizzi e che per ciò fare non solo non si adoperò a mettere pace, ma trattenne sul posto, con l’imposizione e le minacce, il gruppo in cui si trovava Salvatore Frandina fino all’arrivo di Brizzi, che lo seguiva armato di fucile. È chiaro, inoltre, che Mascaro, dando la spinta a Frandina per allontanarlo dal gruppo dei suoi amici, volle porlo sotto il tiro di Brizzi, non solo perché costui non fallisse il bersaglio, ma anche perché l’atto di violenza venisse esclusivamente contro di lui diretto. Ed allora, poiché l’evento della morte deve ascriversi al risultato della comune e concorde attività sia di Brizzi che di Mascaro, il concorso di entrambi nel reato deve essere affermato, essendo ormai concordi la dottrina e la giurisprudenza nel ritenere che, per la sussistenza del concorso criminoso, non occorre il previo concerto fra i compartecipi, ma è sufficiente la consapevolezza in ciascuno di essi che la rispettiva attività è rivolta a cagionare l’evento (Cassazione 23 giugno 1949, ricorrente Lupari).

Poi continua: accertata, così, la responsabilità di entrambi per il reato di omicidio, non si può disconoscere che spetti ai prevenuti l’attenuante della provocazione. Frandina era un violento e quel giorno diede prova del suo carattere avvicinandosi a Brizzi in atteggiamento minaccioso e provocatorio. Risulta ciò dalle deposizioni dei testi nell’immediatezza del fatto e trova conferma anche nel rapporto dei Carabinieri, i quali parlano di atto provocatorio di Frandina nei confronti di Brizzi. Oltre all’attenuante della provocazione, ritiene la Corte di dover concedere ai giudicabili anche le attenuanti generiche, rapportando i fatti all’ambiente sociale nel cui clima i fatti stessi ebbero il loro svolgimento ed alla personalità della vittima che, come si è detto, era un violento e ribelle. A Mascaro, poi, va concessa anche l’attenuante della minima importanza dell’opera da lui prestata nell’esecuzione del reato.

È tutto, si può passare a quantificare le pene da irrogare ai due imputati.

Giuseppe Brizzi, che deve rispondere anche di porto e detenzione abusiva di arma da guerra e mancata inosservanza dell’obbligo di consegna dell’arma, detratte le attenuanti e sommato l’aumento di pena per la recidiva specifica, viene condannato ad anni 16 e mesi 8 di reclusione, più un mese di arresti, dai quali vanno sottratti anni 3 in seguito all’applicazione del D.P. 23 dicembre 1949 n. 930, oltre alle spese, ai danni e alle pene accessorie.

Serafino Mascaro viene condannato ad anni 11 e mesi 6 di reclusione, dai quali vanno sottratti anni 3 in seguito all’applicazione del D.P. 23 dicembre 1949 n. 930, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.

Il 4 marzo 1952 la Suprema Corte di Cassazione converte il ricorso degli imputati in appello e designa per il giudizio di secondo grado la Corte d’Appello di Reggio Calabria che, l’11 novembre 1952, conferma la sentenza appellata.

Il 27 giugno 1953 la Suprema Corte di Cassazione dichiara inammissibile il nuovo ricorso degli imputati.

Il 27 febbraio 1954 la Corte d’Appello di Catanzaro, in applicazione del D.P. 19 dicembre 1953 n. 922, dichiara condonati anni 3 della pena a Giuseppe Brizzi.

Il 26 ottobre 1960 la Corte d’Appello di Catanzaro, in applicazione del D.P. 19 dicembre 1953 n. 922, dichiara condonati anni 3 della pena a Giuseppe Mascaro.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Catanzaro.