Nel 1932 Oreste Ferro da Cavallerizzo di Cerzeto uccise il compaesano Nicola Ricioppo e fu per questo condannato e scontò la sua pena.
Ritornato in paese nel 1944, i rapporti tra lui e la famiglia Ricioppo restano freddi, nonostante in qualche occasione Oreste Ferro abbia tentato di riavvicinarsi ai parenti della sua vittima.
È la sera del 4 marzo 1946, Oreste è in compagnia di alcuni suoi amici nella cantina di Luigi Tudda, sita all’estremità di Cavallerizzo, sulla strada che conduce a Cerzeto. Ad un certo momento Oreste chiede agli amici il permesso di allontanarsi per orinare ed esce. Pochi secondi dopo un colpo di arma da fuoco fa sobbalzare gli avventori, che si precipitano fuori a vedere cosa sia successo e trovano, a circa tre metri dalla porta, Oreste a terra che gronda sangue dal petto e chiede aiuto. Qualcuno gli chiede chi gli ha sparato:
– Germano Ricioppo è stato…
Mentre viene portato a casa su una barella improvvisata, altri vanno a chiamare il medico, che lo visita e scuote la testa, è molto grave, è in pericolo di vita per la ferita da arma da fuoco con forame di entrata in corrispondenza del settimo spazio intercostale destro e forame di uscita in corrispondenza della paravertebrale sinistra, con conseguente paralisi degli arti inferiori, del retto e della vescica. Deve essere immediatamente portato in ospedale a Cosenza. Trovata un’automobile disponibile, il ferito parte a tutta velocità.
I Carabinieri di Cerzeto, informati solo la mattina dopo il fatto, svolte le prime indagini, sono certi che il diciannovenne Germano Ricioppo, latitante, ha inteso vendicare la morte del proprio genitore e lo denunciano per lesioni gravi, porto e detenzione abusiva di arma da fuoco, ma quando, l’8 aprile successivo, Oreste Ferro muore, l’imputazione cambia in omicidio premeditato.
Le ricerche per la cattura dell’omicida sono ostacolate da un muro di connivenze, che gli inquirenti definiscono un diffuso malcostume giudiziario, e hanno successo solo la notte del 15 luglio 1936 quando, dopo appostamento, i Carabinieri lo bloccano e gli inquirenti scrivono: gli oltre quattro mesi di latitanza gli hanno consentito di preparare la sua discolpa. Discolpa che comincia a mettere subito in atto davanti al Giudice Istruttore che lo interroga:
– Confesso di avere sparato un colpo di pistola contro Ferro per la ragione che lo stesso, nel 1932, aveva ucciso mio padre – ma poi ci ripensa e si corregge –, ma sono stato costretto a farlo perché preventivamente minacciato dallo stesso con altra arma, ho i testimoni. Chiamate a deporre Vincenzo Presta, Giuseppe Golemme e Francesco Caracciolo, che vi confermeranno di avere visto Ferro mentre, già caduto a terra, stringeva ancora in mano una pistola.
– E tu come fai a sapere che i tre testimoni hanno visto una pistola in mano a Ferro?
– Li ho visti uscire dalla cantina mentre io, dopo il fatto, mi davo alla fuga…
Intanto c’è una contraddizione in ciò che Ricioppo sostiene, infatti Golemme, interrogato prima dell’arresto dell’imputato, ha recisamente escluso di avere visto di armi in mano a Ferro oppure nelle vicinanze ma, probabilmente nel tentativo di favorire Ricioppo, ha smentito l’ammissione fatta ai Carabinieri di avere, cioè, sentito Ferro indicare Ricioppo come il suo feritore.
Vincenzo Presta viene interrogato una prima volta il 31 luglio e dichiara:
– Ho visto a terra, vicino alla mano di Ferro, una rivoltella.
Subito dopo viene ascoltato Giuseppe Golemme, che cambia versione e racconta la stessa versione fornita da Presta, ma contraddice Ricioppo quando, messo alle strette, ammette:
– Io non ero in cantina al momento del fatto, ma provenivo da Cerzeto lungo la strada rotabile e ho sentito il colpo di rivoltella mentre ero all’altezza della fontana di Tarabano…
Stranamente, anche il terzo testimone a discarico, Francesco Caracciolo, dice di avere sentito il colpo quando era nei pressi della fontana di Tarabano e ammette di avere impiegato due o tre minuti per arrivare davanti alla cantina. E allora come è possibile che Golemme e Caracciolo, impiegando tra i due ed i tre minuti, siano arrivati davanti al ferito prima degli avventori che erano nella cantina? Semplice, mentono. Non solo, sono anche parenti di Ricioppo perché Presta e Caracciolo sono suoi cugini in primo grado e Golemme è il cognato della sorella. Ovviamente, tengono a precisare gli inquirenti, non è certo sulla parentela che riposa la prova del mendacio della tesi difensiva, ma sulle contraddizioni e sulla infondatezza delle loro affermazioni. Il risultato è che Germano Ricioppo viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Cosenza per rispondere di omicidio premeditato.
La causa si discute il 5 luglio 1947 e Giuseppe Golemme, interrogato in udienza, volendo giustificare il fatto di non essere stato visto sul posto dagli altri testimoni, si lascia scappare pericolose ammissioni, smentendo anche la dichiarazione di favore resa durante l’istruttoria:
– Raggiunsi Ferro quando ancora nessun altro era accorso e proseguii senza accorgermi che Ferro era gravemente ferito… non ho avvertito l’uscita di gente dalla cantina nemmeno dopo averla sorpassata di una quarantina di metri, quando scantonai per altra via...
Ritorniamo sempre allo stesso punto: come è possibile che, dovendo percorrere almeno 250 metri dalla fontana alla cantina, sia arrivato prima degli avventori della cantina che dovevano semplicemente uscire dalla porta?
Ad aggravare la situazione di Golemme, che rischia seriamente di essere arrestato in aula per falsa testimonianza, ci pensa l’altro teste compiacente Francesco Caracciolo, il quale candidamente ammette:
– Golemme era in compagnia di un ubriaco…
Questo vuol dire che il passo di Golemme non poteva certamente essere spedito, quindi i due o tre minuti che assume di avere impiegato per percorrere la distanza di almeno 250 metri devono moltiplicarsi almeno per due.
Accertato che Golemme e Caracciolo non sono credibili, a sostenere la tesi difensiva di Ricioppo resterebbe solo l’altro suo cugino Vincenzo Presta, allora la difesa fa ricorso ad un altro testimone, questa volta reclutato, per non destare sospetti, nel parentato della vittima. L’audacia del teste raggiunge vette inimmaginabili:
– Vidi che Ferro impugnava ancora una pistola e me ne impossessai dopo che mi riconobbe. La sera stessa lo confidai a tale Posteraro, col quale mi recai in un paese vicino per noleggiare la macchina che trasportò Ferro all’ospedale. La pistola la conservai per tre giorni e poi la consegnai al fratello del ferito.
Non solo, perché questa deposizione smentisce gli altri testi a discarico Presta e Caracciolo perché la pistola non poteva essere a terra a breve distanza dalla mano di Ferro, come sostenuto da dai due.
La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, davanti a questa situazione, osserva che lecita è qui la domanda: chi mentisce fra i testimoni a discarico e fra questi e l’imputato? Facile la risposta: mentiscono tutti! E l’accertata menzogna sui dati di fatto, che dovrebbero servire da base alla legittima difesa, esclude che si possa parlare nel caso, sia pure per insufficienza di prove, sulla tesi difensiva.
Il teste di rincalzo, poi, è stato smentito da Giorgio Ferro, il quale ha anzitutto indicato i non contestati rapporti di stretta intimità correnti tra il teste e l’imputato ed ha aggiunto, con tono di assoluta sincerità, anche perché si trattava di circostanza facilmente controllabile, che egli rimase in Cosenza accanto al fratello ferito per sette giorni consecutivi e senza interruzione, onde la impossibilità di ritirare dal teste, tre giorni dopo il fatto, l’arma di cui questi ha fatto parola. Ma il teste di rincalzo è recisamente smentito anche da Posteraro il quale ha negato di avere avuto, durante il viaggio fatto per andare a noleggiare la macchina, le confidenze in merito al ritiro dell’arma dalla mano di Ferro.
Adesso la Corte lancia un affondo contro l’ambiente in cui è maturato il delitto, quell’ambiente di Cavallerizzo ove i rancori si inaspriscono sempre più e gli odi si perpetuano: ma anche se quanto già osservato non fosse sufficiente, basterebbero i risultati dell’istruttoria a convincere del mendacio di tutti i testi a discarico e i dati di fatto sfuggono alla corruttela di Cavallerizzo di Cerzeto. Ferro fu colpito all’altezza del settimo spazio intercostale, in corrispondenza dell’ascellare anteriore, ed il proiettile, dopo avergli traversato il corpo, uscì all’altezza delle vertebre lombari, in corrispondenza della paravertebrale sinistra. La direzione del colpo sta, perciò, ad indicare che egli venne colpito da persona che non gli stava di fronte, ma spostato sulla destra. La direzione del colpo conferma autorevolmente la versione del fatto che, prima di morire, ha dato Ferro. La direzione del colpo non contrasta il detto dei testimoni dell’accusa, ma anzi lo conferma.
Poi continua: la ricostruzione del delitto riesce ormai agevole e chiara. Risulta senza contrasto che Oreste Ferro, dopo essersi trattenuto per diverse ore nell’osteria di Tudda, uscì per orinare. All’uopo egli, fattosi sulla porta, svoltò alla sua sinistra e si allontanò di pochi passi. Egli, infatti, venne trovato a terra a circa tre metri di distanza dalla porta, nella cunetta che costeggia la casa ove l’osteria è sita, e venne appunto trovato sulla loro sinistra dalle persone che uscirono dall’osteria dopo il colpo, così come senza contrasto ha precisato il teste Capparelli in udienza. Ora, se si tien conto della tendenza che gli uomini hanno di orinare contro i muri, appare naturale che Ferro, senza sorpassare la cunetta stradale si sia accostato al muro dell’osteria per soddisfare il suo bisogno, si trovò a presentare il fianco destro rispetto a chi si trovava ancor più avanti dietro lo spigolo dello stesso muro. Ricioppo, che evidentemente si trovava dietro il detto spigolo al fine di sorvegliare senza essere visto le persone che uscivano dall’osteria ed in condizioni di poterle riconoscere a mezzo della luce che proveniva dalla porta, quando Ferro, inconsapevole, si accostò al muro lo fece segno ad un colpo di quell’arma che aveva, allo scopo, portato con sé. Ecco perché la ferita poté avere direzione da destra a sinistra. Cade perciò completamente la tesi della legittima difesa poiché, se si ammette che Ferro puntò per primo la pistola contro Ricioppo, non si spiegano più né la direzione del colpo e né il fatto che Ricioppo abbia potuto fare fuoco per primo e per giunta senza che l’altro, pur essendo pronto, abbia potuto scambiare almeno un colpo. Il delitto è stato frutto di un vero e proprio agguato, ciò che ha indotto gli organi istruttori ed il Pubblico Ministero in udienza ad affermare la sussistenza della premeditazione.
Ma cosa ne pensa la Corte in merito alla premeditazione? Vediamo: è rimasto accertato che Ricioppo, tornando da Cerzeto, alle 18,00 circa passò dalla cantina di Tudda, salutò alcuni amici, notò la presenza di Ferro e uscì. I Carabinieri, in un loro verbale dicono che tra le 18,00 e le 18,30 Ricioppo si recò a casa, senza peraltro precisare le fonti da cui avrebbero attinto le informazioni. Sia vero oppure no, è certo che alle 19,00, quando cioè Ferro uscì momentaneamente dalla cantina per orinare, Ricioppo si trovava fuori dall’osteria, pronto all’offesa. E poiché l’imputato non ha indicato alcun motivo per giustificare il suo ritorno sul posto, è evidente che si trovava lì in agguato. In conclusione, l’analisi della prova e la sua valutazione critica portano la Corte alla sicura convinzione che Ferro venne inaspettatamente colpito da Ricioppo e senza che da parte della vittima sia stato preventivamente compiuto un qualsiasi atto che avesse o potesse avere la parvenza di un atto aggressivo contro Ricioppo. Esclusa ogni ragione di difesa, unica causale del delitto resta quella della vendetta, causale del resto confessata immediatamente ai Carabinieri dopo il suo arresto. Ora, riconosciuta l’esistenza di una simile causale, non può proporzionarsi ad essa che una volontà omicida perché per tale ragione o si trova una forza inibitoria nella propria ragione, oppure, se si ricorre al delitto, si vuole riparare secondo la legge del taglione. La volontà omicida è provata, del resto, dall’appostamento, dalla breve distanza dalla quale il colpo fu esploso, dalla natura dell’arma adoperata, che Ricioppo ha tenuto ad occultare in modo da non poterne nemmeno stabilire il calibro, della parte presa di mira. Definito perciò il fatto come omicidio volontario, non pare alla Corte che nel caso sussista, almeno allo stato della prova, la contestata aggravante della premeditazione, che richiede due elementi strettamente connessi tra loro: l’ideologico, e cioè la riflessione costante del proposito criminoso, e il cronologico, e cioè un certo intervallo di tempo tra la determinazione del proposito criminoso e la sua esecuzione. Solo quando vi sia il perseverante proposito durante la calma e ponderata preparazione del delitto potrà affermarsi la sussistenza della premeditazione, con il conseguente aumento di pena. E spiega: Nel caso infatti, sebbene la causale di odio abbia origini remote, non vi è prova che Ricioppo si sia determinato al delitto con tale anticipo, rispetto al momento dell’esecuzione, da rendere possibile la riflessione. Tutto lascia indurre che l’idea criminosa sia stata la stessa sera del fatto, e precisamente nel momento in cui Ricioppo, affacciandosi verso le ore 18,00 sulla soglia della cantina di Tudda, vide là dentro Ferro. Difatti, se Ricioppo avesse da più tempo deciso di vendicarsi di Ferro, invece di aspettarlo sulla soglia della porta di quella affollata osteria, avrebbe potuto tendergli un più facile agguato in campagna, ciò che gli avrebbe garantito anche maggiori possibilità di restare impunito. Invece la vista di Ferro intento a piacevoli giochi di osteria dovette risvegliare nel Ricioppo il ricordo doloroso dell’atroce fine del padre, sicché quei freni inibitori che pure avevano agito durante i precedenti due anni dacché Ferro era ritornato in paese, suscitò la tempesta d’animo che lo portò al delitto. Né il passaggio di una sola ora poté indurre a riflessione, in quanto riflessione non può esservi ove vi è esagitazione.
Fatta questa disamina, la Corte spiega il motivo della importante decisione che ha deciso di prendere: Quanto precede, anzi, oltre che portare all’esclusione della premeditazione, induce la Corte a ritenere che l’imputato sia meritevole dell’attenuante di aver reagito in stato d’ira, determinato da fatto ingiusto altrui. Difatti, mentre lo stato d’ira è evidente perché senza di esso non vi sarebbe stato il delitto, fatto ingiusto di Ferro deve necessariamente qualificarsi, specie rispetto ad un figlio, il fatto dell’uccisione del proprio padre. A nulla rileva, poi, che il fatto ingiusto sia stato commesso molto tempo prima, poiché è certo che l’ira, pur non potendo, in quanto stato emotivo, avere carattere permanente, può manifestarsi o insorgere anche a distanza di tempo, quando ritorni il ricordo dell’offesa e si rappresenti tanto vivo alla mente dell’offeso da indurlo al delitto.
Ma la Corte non aveva affermato che agendo in questo modo si vuole riparare secondo la legge del taglione? Non è così che si generano le faide? Ovviamente questa è una riflessione da profano del diritto penale.
Oltre all’attenuante dello stato d’ira, la Corte, tenuto conto della giovane età dell’imputato e del fatto che questi fu privo sin dall’infanzia della guida e dell’ausilio del proprio padre, concede all’imputato le attenuanti generiche, ma rigetta la richiesta della difesa di concedere quella dei motivi di particolare valore morale e sociale perché i motivi che hanno determinato il fatto si riassumono in un desiderio di vendetta e la vendetta non è sentimento apprezzabile sia sotto l’aspetto morale, sia sotto l’aspetto sociale, specialmente quando ricade su persona che, avendo peccato, ha subito un giudizio e scontata la pena inflittagli.
È tutto, si può determinare la pena da irrogare: pena adeguata alle modalità del fatto la Corte ritiene quella di anni 21 di reclusione che, con due successive diminuzioni di un terzo per effetto delle attenuanti concesse, viene ridotta ad anni 9 e mesi 4 di reclusione. Con l’aumento di un terzo per la recidiva specifica e reiterata nel quinquennio, resta determinata in anni 12, mesi 5 e giorni 10, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.
Il 21 dicembre 1949 la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Germano Ricioppo.
Il 28 giugno 1950 la Corte di Appello di Catanzaro, in applicazione del D.P. 23 dicembre 1949, dichiara condonati anni 3 della pena.
Il 17 luglio 1954, la Corte di Appello di Catanzaro, in applicazione del D.P. 23 dicembre 1953 n. 922, dichiara condonata la residua pena di anni 3.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.