Nel 1935 il ventottenne Antonio Ventrice, da Brancaleone in provincia di Reggio Calabria, chiede in sposa la giovanetta, sua compaesana, Candida Zappia. La richiesta viene inizialmente rifiutata sia da Candida che da suo padre, Domenico, perché corre voce in paese che Antonio sia poco amante del lavoro ed affiliato alla malavita locale, ma dopo l’intervento di Fortunato Zappia, fratello della giovanetta, al quale il giovane innamorato ha rivolto vive insistenze, Antonio viene ammesso in casa quale fidanzato. Tutto risolto. No. No perché pochi mesi dopo il contegno tenuto e le spafalderie narrate da Antonio inducono la ragazza ed il padre a ritenere che sia vero ciò che in paese si racconta di lui e rompono il fidanzamento. Ma neanche stavolta è una decisione definitiva perché Fortunato, dopo la promessa di Antonio di emendarsi e serbare buona condotta, intercede nuovamente in favore dell’innamorato, che viene riammesso a frequentare la ragazza.
Chi nasce tondo non può morire quadrato, recita un vecchio adagio popolare e infatti Antonio continua a tenere il solito contegno equivoco e sospetto, per cui Candida decide di licenziarlo definitivamente e attende l’occasione propizia per attuare il suo proposito. E l’occasione non tarda a presentarsi: fissate le nozze della sorella, Antonio invita alla festa la fidanzata ed i genitori di lei, ma nessuno ci va. Domenico Zappia perché indisposto e la moglie e la figlia perché non reputano corretto presenziare alla cerimonia senza il capo famiglia. Antonio, che ha insistito molto per ottenere la presenza delle due donne, indispettito dal rifiuto, la sera stessa della festa di matrimonio va sotto la finestra della fidanzata a cantare una canzone di sdegno con termini ingiuriosi. Come previsto, la mattina dopo Candida lo licenzia ed espelle da casa, rompendo definitivamente i rapporti.
Antonio però non si arrende e chiede nuovamente a Fortunato di intervenire in suo favore. Questa volta però ottiene solo un netto rifiuto e allora scrive all’ex cognato una lettera piena di ingiurie e affermando calunniosamente di avere avuto rapporti carnali con la sorella durante il fidanzamento, precisando addirittura la data del fatto. Non solo, perché sparge in paese la stessa calunnia, ma non è ancora contento e più volte pedina Candida, forse per farle del male o forse per avere con lei un abboccamento che possa comprometterla. Quello che è certo è che mantiene un contegno sospetto e minaccioso verso tutti i componenti della famiglia Zappia, i quali vengono avvertiti di stare guardinghi perché Antonio va in giro sempre armato.
Domenico Zappia è molto preoccupato e va dai Carabinieri a parlare col Maresciallo Riccioppi, pregandolo di diffidare Ventrice a non persistere nella calunniosa accusa e a non minacciarli. Convocato più volte in caserma, Antonio non si presenta e si sottrae anche ai tentativi del Maresciallo di incontrarlo in un altro qualsiasi posto.
È la sera del 5 marzo 1936 e da quando Antonio ha fatto la prima richiesta di matrimonio a Candida è passato ormai un anno. Domenico Zappia ed il figlio Fortunato, passando per la piazza di Brancaleone, incontrano Antonio Ventrice ed il fratello Giuseppe e si ignorano a vicenda, ma Domenico deve aver notato qualcosa in Antonio che lo preoccupa. Poco dopo i fratelli Ventrice entrano nella rivendita di Sali e Tabacchi gestita da Gaetano Canale. Antonio si siede su una panca accanto a Gaetano Carabetta e Pietro Guida, che nemmeno si accorgono della sua presenza, intenti come sono a confabulare tra di loro, mentre Giuseppe se ne sta in un angolo da solo.
Domenico Zappia ed il figlio sono ancora in piazza, quando il padre dice al figlio:
– Aspettami qua, vado a comprare un sigaro ché ho voglia di fumare – e va nella rivendita di Canale.
Appena entrato nel locale, Domenico vede Antonio e gli dice:
– Cos’hai in tasca? – Antonio nemmeno gli risponde e allora, rivolto agli altri due avventori, Domenico continua in tono perentorio – perquisitelo voi due!
Carabetta e Guida non si muovono perché non si ritengono autorizzati a fare ciò che vorrebbe Domenico Zappia e allora è egli stesso che si avvicina ad Antonio e lo prende per la giacca per accertarsi se abbia armi addosso. A questo punto Carabetta e Guida, temendo che i due stiano per azzuffarsi, intervengono e li dividono. È proprio in questo momento che Antonio Ventrice cava di tasca una rivoltella e spara un colpo contro Domenico Zappia il quale, nonostante sia ferito, cerca di difendersi brandendo il bastone, ma Antonio, fatti un paio di passi indietro, gli scarica addosso gli altri cinque colpi della rivoltella e Domenico cade a terra mortalmente ferito, mentre viene preso a bastonate da Giuseppe Ventrice.
Fortunato Zappia è in piazza quando sente le detonazioni. Capisce che sta accadendo qualcosa di grave nel tabacchino dove è andato il padre e corre a verificare. Quando entra il padre è a terra e Antonio Ventrice ha ancora la rivoltella in mano. Ha chiaro ciò che è successo e comincia a prendere a bastonate l’ex cognato, poi glielo tolgono dalle mani, si calma e cerca di soccorrere il padre ferito, che spira tra le sue braccia. Antonio Ventrice viene bloccato in attesa che arrivino i Carabinieri, mentre suo fratello Giuseppe riesce a scappare e sparire dalla circolazione.
– Gli ho scaricato la rivoltella addosso, ma l’ho fatto per difendermi essendo stato aggredito da Domenico e Fortunato Zappia, che ha aggredito anche mio fratello Giuseppe, intervenuto per separarci – dice al Maresciallo Riccioppi, mostrandogli una leggera contusione all’avambraccio sinistro.
La versione di Antonio dura giusto il tempo di ascoltare le deposizioni dei due testimoni oculari che lo smentiscono categoricamente.
Giuseppe Ventrice si costituisce il 14 aprile successivo, dopo oltre un mese di latitanza e, interrogato, si dichiara innocente.
Terminate le indagini, i fratelli Antonio e Giuseppe Ventrice vengono, per citazione diretta, rinviati al giudizio della Corte di Assise di Locri per rispondere rispettivamente il primo di omicidio volontario e porto e detenzione di arma da fuoco, il secondo di concorso in omicidio.
La causa si discute il 15 ottobre 1936 e la difesa chiede che sia dichiarata la non punibilità dei loro assistiti per avere agito in stato di legittima difesa; in subordine, che siano giudicati per eccesso colposo di legittima difesa ed in ulteriore subordine, che siano giudicati per omicidio oltre l’intenzione.
La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che i fatti risultano accertati dalle deposizioni precise, lucide, uniformi, non sospettate né sospettabili di tutti i testi esaminati, dei quali Carabetta Gaetano e Guida Pietro furono presenti al delitto e ne hanno narrato tutti i particolari. Pertanto, nei riguardi di Ventrice Antonio, poiché questi ammette di avere esploso reiterati colpi di rivoltella contro Domenico Zappia, riconosce di avere agito con coscienza e volontà e non contesta il rapporto di causalità tra l’azione delittuosa e l’evento dannoso, le questioni prospettate dalla difesa da risolvere consistono nel decidere: se l’imputato abbia agito in condizioni di legittima difesa ovvero eccedendo i limiti stabiliti dalla legge; se l’evento verificatosi (morte) sia stato da lui preveduto e voluto come conseguenza della sua azione, ovvero rappresenti evento più grave di quello voluto; se gli competono le attenuanti della provocazione e l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.
La risposta al primo quesito non può essere che negativa e, impartendo una magistrale lezione sulla legittima difesa, spiega: è noto che la legittima difesa è il caso classicamente tipico di giustificazione del reato, perché consiste nel diritto che l’individuo ha di respingere l’ingiusta aggressione quando la società o lo Stato non possono provvedere alla sua tutela. Chi si difende in siffatte condizioni non offende il diritto, ma coopera alla sua realizzazione, non agisce come privato, ma esercita una vera e propria funzione pubblica in quanto si sostituisce alla società e allo Stato, cui compete il diritto di punire. È risaputo anche che, secondo la definizione che ne dà il Codice vigente, gli elementi della legittima difesa sono: un pericolo attuale; la ingiustizia dell’offesa; la necessità di difesa; un diritto da difendere; la proporzione tra offesa e difesa. Nessuno di tali requisiti ricorre nel caso in esame.
E spiega: esula, innanzi tutto, l’estremo di una ingiusta offesa al patrimonio giuridico altrui perché il gesto compiuto da Domenico Zappia non integra né un attentato all’integrità e né un attentato alla libertà di Antonio Ventrice, chiaro apparendo come quegli, giustamente preoccupato del precedente contegno di costui, volle soltanto assicurarsi se fosse o meno armato. Né quel gesto poteva essere diversamente interpretato perché l’intenzione di Zappia traspariva in modo non equivoco dalle parole pronunciate “che cosa porti in tasca”, dall’invito rivolto a Carabetta e a Guida, dal fatto che, nell’avvicinarsi a Ventrice, non compì alcuna violenza e neppure fece uso del bastone di cui era armato. Ma, se pure di una ingiusta aggressione al patrimonio altrui potesse parlarsi, manca l’estremo di un pericolo nei sensi voluto dalla legge. Pericolo è in ogni situazione di fatto che reca in sé l’eventualità di un evento lesivo; esso deve essere non solo concreto, reale, effettivo, ma anche attuale, cioè presente o imminente. Il pericolo passato è irrilevante, salvo quando la violenza patita sia indizio di ulteriore violenza; ugualmente irrilevante è il pericolo futuro perché, in tal caso, il decorso del tempo, che dà modo di ricorrere all’autorità, toglie la necessità dell’autodifesa. Infine, il pericolo deve essere inevitabile perché la difesa, per essere legittima, deve essere necessaria. Dai fatti esposti appare chiaro che Ventrice esplose il primo colpo di rivoltella contro Zappia quando ogni possibilità di un evento dannoso da parte di costui era venuto meno per l’intervento di Guida e Carabetta i quali, prevedendo la possibilità che i due venissero alle mani, li avevano separati. E, se è vero che dopo lo sparo del primo colpo Zappia reagì azionando il bastone di cui era armato, non può questo suo atteggiamento, determinato dalla necessità di difendersi dalle aggressioni contro di lui iniziate dall’altro, giustificare gli ulteriori atti di violenza da parte di Ventrice, dai quali derivò la morte di Domenico Zappia. Comunque, manca l’estremo della proporzione tra offesa e difesa. È questo moderamen inculpatae tutelae (cioè la difesa deve essere adeguata alla gravità dell’offesa e, soprattutto, esercitata con il mezzo meno lesivo idoneo a respingere l’aggressione. Nda) la linea di demarcazione tra la difesa legittima e la lotta privata senza misura e senza legge. Ventrice reagì per offendere e non per difendersi; la sua non fu reazione difensiva nell’esercizio di un diritto, ma reazione offensiva e cioè vendetta fuori dal diritto. Egli, con ingiustificato eccesso, rispose al gesto compiuto da Zappia con l’intenzione di assicurarsi se fosse armato, con lo sparo di ben sei colpi di rivoltella. E se non può parlarsi di legittima difesa, non può del pari parlarsi di eccesso colposo, sia perché per aversi eccesso scusabile è necessario che ricorrano tutti i requisiti della legittima difesa e soltanto si deve agire oltre quei limiti, sia perché essa presuppone un errore nella valutazione della necessità e della proporzione tra il pericolo e l’azione diretta ad allontanarlo determinato da colpa, cioè da imprudenza o negligenza. L’errore manca nel dolo ed è irrilevante nel fortuito. Ora, nella specie, se eccesso vi fu, esso fu doloso perché né l’atteggiamento di Zappia poteva dar luogo ad equivoca interpretazione, né, cessata l’eventualità di un qualsiasi pericolo per l’intervento di Guida e Carabetta, poteva apparire necessaria la reiterazione dei colpi da parte di Ventrice. Quindi, anche il secondo quesito va risolto in senso contrario alla tesi prospettata dalla difesa. L’arma adoperata, la reiterazione dei colpi, la distanza da cui furono esplosi, la direzione di essi a parti vitali del corpo, il malanimo esistente tra l’uccisore e l’ucciso, il contegno da costui tenuto in precedenza, l’indole di Ventrice, che viene indicato persona pericolosa ed affiliata alla mala vita sono un complesso di elementi soggettivi ed obbiettivi che inducono il convincimento sicuro che l’evento verificatosi fu previsto e voluto dal giudicabile come conseguenza della sua azione. Neppure possono concedersi le attenuanti invocate dalla difesa.
È tutto, si può quantificare la pena da irrogare: Antonio Ventrice, per le ragioni esposte, deve quindi rispondere del delitto di omicidio ascrittogli per il quale, in considerazione della sua giovane età e dei suoi precedenti penali, quantunque diffamato dalla pubblica opinione, si crede adeguata la pena di anni 21 di reclusione e mesi 2 di arresti, oltra alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.
Ora bisogna occuparsi dell’altro imputato, Giuseppe Ventrice, e la Corte osserva: come lo stesso Procuratore Generale ha riconosciuto in udienza, mancano elementi per affermare la responsabilità di concorso nel delitto di omicidio commesso dal fratello. Certo è che egli nei precedenti rapporti avvenuti tra il fratello e Domenico Zappia era rimasto sempre estraneo; che casualmente si trovava la sera del delitto in compagnia del fratello; che il delitto fu da questi commesso non fu preordinato ma istantaneo; che non è stato possibile accertare se l’azione da lui spiegata, consistente in qualche colpo di bastona, fosse stata anteriore o posteriore al primo colpo di pistola sparato dal fratello e quindi va assolto per insufficienza di prove.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.