L’Italia è una Repubblica da quasi sei mesi, ma gli effetti della guerra sono ancora pesanti per le tristissime condizioni economiche e sociali in cui versa la popolazione. L’ordine pubblico è precario non solo perché mancano poliziotti e carabinieri ma anche perché in molti si sono appropriati degli armamenti abbandonati dai tedeschi e dai fascisti in fuga durante la risalita dell’esercito alleato e non esitano a farne uso.
È la mattina del 24 novembre 1946 quando in contrada Martorano di Cervicati tra Vincenzo Fedele e Filippo Capparelli scoppia un acceso diverbio causato dal deflusso delle acque piovane scorrenti in un solco divisorio tra le rispettive proprietà.
– Aggiusta il solco ché l’acqua mi sta rovinando tutto! – Vincenzo affronta Filippo, che replica:
– Il solco è a confine, dobbiamo dividere le spese!
– Disgraziato! Cornuto! – urla Vincenzo all’avversario.
Ecco, la scintilla è scoccata e i due stanno per venire alle mani, quando sopraggiunge Domenico Fedele, il figlio di Vincenzo, armato di un moschetto militare e di bombe a mano, che dice al padre:
– Lo sparo?
Il padre biascica qualcosa e Domenico lancia una bomba a mano contro Capparelli, prontamente datosi alla fuga, e subito dopo un’altra bomba. Poi, visto che i due ordigni non hanno prodotto l’effetto sperato, imbracciato il moschetto insegue l’avversario insieme al padre e gli spara contro diversi colpi di moschetto, senza fortunatamente centrarlo.
Terminato l’inseguimento, Vincenzo Fedele recupera i suoi due buoi, mentre Elvira Bosco, la moglie di Capparelli, rimprovera Domenico il quale, per tutta risposta, le spara tre colpi di moschetto senza colpirla.
Filippo Capparelli corre dai Carabinieri di San Marco Argentano per denunciare l’accaduto ed i militari si mettono sulle tracce dei due Fedele per arrestarli con l’accusa, per Domenico, di duplice tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e per il padre Vincenzo di tentato omicidio in persona di Filippo Capparelli, ma sembrano essersi volatilizzati.
Chiusa l’istruttoria, il 3 maggio 1947 i due latitanti vengono rinviati al giudizio della Corte d’Assise di Cosenza per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.
La causa si discute il 31 luglio 1947 alla presenza del solo Vincenzo Fedele (che nel frattempo si è costituito), dato che il figlio Domenico è sempre latitante e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: sia per la precisa accusa delle persone offese, sia per le concordi dichiarazioni rese dai testi, sia per i rilievi fatti sul posto dai Carabinieri, che consentirono loro di osservare sul terreno e su una pianta di ulivo gli effetti dello scoppio di ordigni esplosivi e di raccogliere due cuffiette di sicurezza automatica ed alcune schegge di bombe a mano, risulta in modo sicuro che nelle indicate circostanze di tempo e di luogo Domenico Fedele ebbe a lanciare contro Filippo Capparelli due bombe a mano ed ebbe poscia ad esplodere alcuni colpi di moschetto militare contro lo stesso ed altri tre colpi contro la moglie di Capparelli. La circostanza che Domenico Fedele, dopo il fatto si è dato alla latitanza ed è ancora irreperibile, vale poi come riprova di responsabilità perché non altro che la consapevolezza di essersi reso colpevole di un grave delitto poteva indurlo a fare perdere completamente le proprie tracce. Lo stesso Vincenzo Fedele, del resto, pur cercando di attenuare la posizione del figlio, coll’affacciare la falsa circostanza che sarebbe stato Capparelli a fare per primo ricorso alle armi, e pur dichiarando di non essere stato presente alla seconda parte dell’episodio, ha dovuto ammettere che il figlio esplose contro Capparelli alcuni colpi di un’arma che egli non avrebbe visto.
Ricostruiti così i fatti e poiché non è a dubitarsi che Domenico Fedele abbia agito con perfetta coscienza e volontà, mentre l’intenzione di uccidere è fatta palese dal genere delle armi adoperate, dalla reiterazione dei colpi e dall’accanimento che caratterizza tutta l’azione criminosa, deve affermarsi la responsabilità penale dell’imputato in parola in ordine al delitto di tentato omicidio in danno di Filippo Capparelli e della di lui moglie Elvira Bosco.
Avuto poi riguardo al fatto che i due episodi delittuosi avvennero con immediata successione nel tempo ed evidentemente in esecuzione dello stesso disegno criminoso, all’imputato può darsi carico di un solo delitto di tentato omicidio continuato, restando così unificate le due imputazioni.
Ci sarebbe la richiesta della difesa tendente ad ottenere la non punibilità per avere agito in stato di legittima difesa o, in subordine, del riconoscimento dell’eccesso colposo di legittima difesa, ma la Corte la stronca, argomentando: cade qui acconcio osservare che esula dal fatto qualsiasi condizione di legittima difesa, avendo evidentemente mentito Vincenzo Fedele quando ha attribuito a Capparelli l’iniziativa degli atti violenti. Quest’ultimo, infatti, si trovava di fronte a due persone, di cui una palesemente armata di moschetto militare, ed è perciò assurdo che abbia potuto inveire contro i due oppure impugnare la zappa contro il moschetto.
E continua: è certo che l’intervento e la successiva azione criminosa di Domenico Fedele sono stati determinati da una lite sorta tra il proprio padre e Capparelli. È certo, del pari, e questo per ammissione della stessa persona offesa, che il deflusso dell’acqua piovana poteva, in realtà, risolversi in un danno per il fondo dei Fedele. Deve pertanto riconoscersi che Domenico Fedele è intervenuto contro Capparelli sia per prendere la parti del proprio padre, sia perché direttamente interessato nella cosa. Tali circostanze non giustificano certamente il ricorso alle armi, ma consentono di escludere che il delitto sia stato determinato da motivi futili perché, nel caso, per la coscienza collettiva non può certo dirsi privo di consistenza e di umanità il desiderio di spalleggiare il proprio padre in una lite, abbia o non abbia ragione, oppure l’attaccamento spesso morboso che i contadini hanno per la propria terra. All’imputato, di buoni precedenti, la Corte ritiene di dover concedere le attenuanti generiche. Accertato che Domenico Fedele ha fatto uso di un moschetto militare e di due bombe a mano detenuti abusivamente ed abusivamente portati fuori dalla propria abitazione, deve affermarsi la sua responsabilità penale in ordine a tali reati.
Pene adeguate alla gravità dei fatti ed ai precedenti di Domenico Fedele, la Corte ritiene: per il tentato omicidio quella base di anni 21 di reclusione, elevata ad anni 24 per la continuazione, ridotta ad anni 8 con la diminuzione dei due terzi per il tentativo e ad anni 6 per le attenuanti generiche; per la detenzione abusiva di armi militari quella di anni 2 di reclusione; per il porto abusivo di armi quella di mesi 6 di arresto, oltre le spese, i danni e le pene accessorie. La Corte adesso parla genericamente di “armi militari” senza fare alcun cenno alla detenzione e porto abusivi delle bombe a mano, ma l’art. 3, comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234, – Disposizioni penali di carattere straordinario –, espressamente citato nei capi di imputazione, e ribadito dalla Corte stessa, prevedeva: “Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano, od altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni”. Una svista la condanna a mesi 6 di arresto? Forse. O forse siamo noi a non capire le leggi.
Adesso è il momento di esaminare la posizione di Vincenzo Fedele. La Corte osserva che le risultanze processuali non consentono di stabilire con assoluta sicurezza che egli abbia promosso o rafforzato la volontà criminosa del figlio, seguendolo anche nell’esecuzione del delitto, così come gli viene addebitato. Ritiene, pertanto, di dovere assolvere Vincenzo Fedele dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove, ordinando che lo stesso sia immediatamente escarcerato, se non detenuto per altra causa.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.