LE SOLITE REGOLE MESTRUALI

È la mattina del 31 luglio 1946 quando il contadino Pietro Sangineto, tenendo per un braccio la figlia Giovannina, non ancora diciassettenne, si presenta alla stazione dei Carabinieri di Verbicaro e chiede di parlare col comandante.

– Devo denunziare Antonio Sorrentino, l’impiegato, perché ha usato violenza carnale su mia figlia che fa la domestica presso la sua famiglia.

Il Maresciallo guarda la ragazza che tiene lo sguardo rivolto a terra e poi chiede al padre:

– Quando sarebbe avvenuta la violenza?

– Il 24 aprile passato…

– Uhm… tre mesi fa… beh, signorina, raccontami come sono andati i fatti…

Giovannina diventa rossa come un peperone, guarda il padre che le fa segno di parlare e poi comincia a parlare con voce incerta:

Trovandomi da circa due anni a servire presso la famiglia di Sorrentino, composta da costui, dalla moglie e da un figlio, la mattina del 24 aprile, dopo avere accompagnato la signora al carrozzino che doveva trasportarla alla stazione del paese ed avviarsi poscia a Cosenza presso alcuni parenti, ritornai a casa e poiché era molto presto, non ancora le cinque, mi rimisi a letto nella cucina. Verso le cinque, mentre dormivo, fui svegliata dal mio padrone il quale, dicendomi di volersi coricare vicino a me, cominciò a toccarmi le mammelle. Alle mie ripulse Sorrentino, che era con la sola maglia e la mutanda, ebbe a dirmi che se non avessi consentito a farlo coricare vicino a me mi avrebbe uccisa e in ciò dire depose una pistola di color nero su di un vicino tavolino. Poscia, sollevate le coperte, mi si buttò addosso e, dopo avermi tappata la bocca con una mano, mi si mise di sopra stringendomi fortemente e lasciandomi solo dopo aver soddisfatto le sue voglie, raccomandandomi di non parlare con chicchessia… mi promise anche una collana di perle… – si asciuga una lacrima col dorso della mano, e continua – dopo quell’accoppiamento notai che l’addome cominciava ad aumentare di volume e che le mestruazioni non ritornavano all’epoca stabilita. Ignara di quel che poteva accadere, mantenni sempre il riserbo senonché, nei primi di luglio la padrona, impressionata, in occasione di una visita fatta dal medico Ferante per un attacco di malaria, premurò il medico perché mi visitasse. Al dottore smentii di avere avuto rapporti carnali con uomini, pur ammettendo che le mestruazioni mi mancavano da vari mesi, ma nuovamente interpellata dalla signora, alle sue insistenze finii per rivelare la verità e le dissi di essere stata violentata dal marito il mattino del 24 aprile ed a tanto la signora chiamò il marito e gli rivolse aspri rimproveri, prendendolo anche per la gola. La signora, dopo qualche giorno, mi fece prendere un forte purgante e praticare dei pediluvi caldissimi senza alcun effetto, mandandomi poscia dal dottore per richiedergli di indicarmi qualche medicinale atto a farmi ritornare le mestruazioni

Raccolta la querela, i Carabinieri procedono contro Sorrentino per violenza carnale aggravata dall’abuso di relazioni domestiche e di coabitazione e lo interrogano.

– Nego assolutamente di avere avuto rapporti carnali con la mia domestica!

La ragazza viene sottoposta a visita ginecologica, dalla quale risulta che è incinta e che non è adusata al coito.

Antonio Sorrentino nega recisamente anche durante il confronto con Giovannina, a cui viene sottoposto qualche giorno dopo ed in questa occasione aggiunge:

Mia moglie, il 24 aprile scorso, non si recò affatto a Cosenza, ma rimase sempre a Verbicaro!

Chiusa l’istruttoria, l’imputato viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Cosenza per rispondere del reato ascrittogli.

La causa si discute il 17 marzo 1947 e Giovannina, che si presenta in aula con in braccio il bambino che ha partorito, viene interrogata dalla Corte e modifica le sue precedenti dichiarazioni rese in istruttoria, che potrebbero cambiare l’esito del processo:

Vi fu un altro congiungimento carnale col padrone, nel mese di febbraio 1946, quando mi rinchiuse nel gabinetto di decenza, senza usarmi alcuna violenza

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: in reati del genere è soprattutto sui detti della parte lesa che occorre soffermarsi poiché, trattandosi di fatti che avvengono fuori la presenza di testimoni, difficilmente possono aversi delle prove dirette. E la parte lesa tanto più può ritenersi attendibile quanto più i suoi detti sono verosimili, univoci, precisi e concordanti. Giovannina Sangineto sostiene che l’unico accoppiamento carnale violento, subito ad opera dell’imputato si verificò il mattino del 24 aprile 1946 verso le ore 5, in occasione della partenza della moglie di lui per Cosenza; che, dopo quel congiungimento, le mestruazioni non più le ritornarono; che tacque sempre, anche quando le mestruazioni stesse, dopo tre mesi non ritornarono più e nonostante notasse il progressivo ingrossamento dell’addome, perché ignorava che si trattasse di gravidanza. Ora, le risultanze istruttorie e quelle del pubblico dibattimento hanno smentito in pieno l’assunto della Sangineto.

E spiega perché: a parte il rilievo che non risulta provato che effettivamente la signora Sorrentino il 24 aprile 1946 si recò a Cosenza, sta di fatto che la denunzia della giovane è pienamente smentita da lei stessa in maniera eclatante quando in udienza ha confessato di avere avuto un altro congiungimento carnale col Sorrentino nel febbraio 1946, senza subire violenza. Basterebbe solo un così profondo e radicale mutamento nelle basi dell’accusa perché essa si riveli del tutto inconsistente ed inattendibile. E che effettivamente Giovannina Sangineto nel febbraio 1946 dové congiungersi carnalmente con persona di sesso diverso risulta da un elemento di fatto indiscutibile: dal certificato della levatrice e dall’atto di nascita esibiti dalla difesa risulta infatti che il 23 novembre 1946 la Sangineto partorì, a termine, un bambino che, portato da lei, questa Corte ha anche visto. Sicché se quel bambino è nato a termine in novembre, è chiaro che fu concepito nove mesi prima e cioè nel mese di febbraio 1946. E se così è, ne consegue che Giovannina Sangineto mentisce quando afferma che il giorno prima del 24 aprile 1946 le erano scomparse le solite regole mestruali e che, dopo quella data, non le ritornarono più. Tutto questo inficia irrimediabilmente la sua denunzia, ma è tutto il comportamento processuale di lei che è strano e contraddittorio perché non si comprende, infatti, come ella – che non appare né minorata e né deficiente – subisca una violenza carnale e si acquieti e continui a rimanere nella casa del suo seduttore per altri tre mesi, decidendosi ad abbandonarla quando la padrona la manda via. Non si comprende come nemmeno ai suoi genitori dica subito ogni cosa e ne parli solo dopo vive insistenze, quando i segni della gravidanza erano evidentissimi. Si decide solo il 16 luglio 1946 a parlare alla moglie di Sorrentino e neppure di sua iniziativa, quando era già al quinto mese compiuto di gestazione e quindi con segni indiscutibili della maternità in atto. Va bene, ma è strano anche il comportamento della signora Sorrentino che, appena appreso della violenza sessuale commessa dal marito gli mette addirittura le mani alla gola e poi, su consiglio del medico, fa prendere un purgante e fa fare dei pediluvi caldissimi a Giovannina nella speranza di farla abortire. A questo comportamento strano e contraddittorio della signora, forse dovuto a qualche ammissione fattale in privato dal marito, la Corte riserva solo due parole: comprensibile e spiegabile.

Poi la Corte continua: alla stregua di tali risultanze è ovvio che non possa parlarsi di violenza carnale. Con tutta probabilità Sorrentino, fin dal febbraio 1946, dové godere i favori della sua domestica e col pieno consenso di lei: così si spiegano la gravidanza ed il parto avvenuto il 23 novembre successivo. Ciò si deduce anche dal fatto che Giovannina Sangineto, come ha riferito il Maresciallo dei Carabinieri, serbava ottima condotta e se avesse per lo meno soltanto amoreggiato con qualcuno, la cosa, in un piccolo paese come Verbicaro, sarebbe stata di dominio pubblico. D’altronde lo stesso Sorrentino non ha potuto addurre in alcun modo qualche prova circa una eventuale condotta frivola o leggera della sua domestica. Dunque, se conquesti carnali vi furono – e dovettero esserci perché la perizia dice che la Sangineto non appariva adusata al coito – essi furono consensuali, onde non si spiega perché, proprio il 24 aprile 1946, Sorrentino dovesse ricorrere ad una violenza. Quella data fu messa avanti dalla Sangineto a casaccio quando la signora dové insistere per conoscere la verità e, per non dire che il marito l’aveva posseduta col suo consenso, sostenne di essere stata vittima della violenza di lui in un momento in cui la signora era assente.

È tutto, si può emettere la sentenza: la Corte assolve Antonio Sorrentino per non aver commesso il fatto ascrittogli.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte di Assise di Cosenza.