IL PREZZO DEL VINO

A San Biase, frazione di Fiumefreddo Bruzio, c’è la cantina di Antonio Longo. L’8 febbraio 1944 nella cantina stanno giocando e bevendo vino Giacinto Fiordaliso, Ottavio Ottaviano e Rutilio Politano, mentre certi Picciola, Amendola e Aloise assistono sorseggiando del vino. Terminate le partite, i tre decidono di completare, come al solito, il gioco con qualche mano di padrone e sotto a vino e invitano il cantiniere a partecipare. Tutto scorre liscio fino all’ultima mano, quando esce padrone Ottavio Ottaviano e sotto Rutilio Politano. Infatti, il primo vuole dare da bere ad Amendola, mentre l’altro vorrebbe dare un bicchiere anche al cantiniere Longo.

Forse che Longo ti ha fatto le corna? – sbotta Politano al rifiuto di Ottaviano di dare da bere al cantiniere e subito i due si accapigliano scambiandosi dei pugni, ma Longo trattiene Ottaviano, Picciola trattiene Politano e le cose sembrano calmarsi. Come sbucato dal nulla Giacinto Fiordaliso si avvicina a Politano, caccia un coltello e lo colpisce così violentemente vicino all’ombelico da provocare la fuoriuscita di parte dell’omento (Ciascuna delle due formazioni peritoneali sierose – grande e piccolo omento – che si estendono rispettivamente dallo stomaco al colon trasverso e dalla faccia inferiore del fegato al duodeno. Nda).

Subito viene chiamato il medico che dice di avere la fondata ragione di temere lo sviluppo a complicanze peritonitiche e ordina l’immediato trasporto del ferito all’ospedale di Cosenza. Ovviamente vengono informati anche i Carabinieri, che per prima cosa interrogano il ferito prima che venga portato in ospedale:

La coltellata me l’ha data Fiordaliso

Poi interrogano gli altri presenti e tutti confermano le parole del ferito e, infine, Fiordaliso:

Io non ricordo circostanza alcuna di quello che è è avvenuto nella cantina di Longo

Ma, a misura che ci si allontana dal delitto, i ricordi di Fiordaliso si rafforzano ed al Pretore che lo interroga l’11 febbraio, ammette:

Ho reagito, non ricordo se con coltello o con altro mezzo, contro Politano che mi aveva dato un pugno

I Carabinieri, oltre a verbalizzare come si sono svolti i fatti, constatano anche la manifesta ubriachezza di Giacinto Fiordaliso, Ottavio Ottaviano e del cantiniere Antonio Longo. E se i due avventori sono ubriachi, è evidente che a fornire loro il vino non può che essere stato Longo. Poi, tra una parola e l’altra, viene fuori anche che il vino è stato venduto a 20 lire al litro invece di 12, per come stabilito dall’autorità.

Quindi, ricapitolando, Giacinto Fiordaliso viene denunciato ed arrestato per lesioni gravissime con arma e manifesta ubriachezza, mentre gli altri due per manifesta ubriachezza e Longo anche per avere, nel proprio esercizio pubblico, cagionato l’ubriachezza dei primi due somministrando vino e per maggiorazione di prezzo.

L’11 marzo Fiordaliso viene interrogato dal Pubblico Ministero ed i suoi ricordi sono più precisi:

A causa di distribuzione di vino sorse divergenza tra Politano e Ottaviano ed il primo diede del cornuto al secondo. Io mi intromisi per separarli e Politano, onde allontanarmi, mi diede due schiaffi, io brandii un coltello, del quale non so dire la dimensione, e gli detti un colpo.

– Al Pretore avevate parlato di un pugno…

Ripeto di avere ricevuto due schiaffi da Politano.

Intanto le condizioni di Politano vanno di giorno in giorno aggravandosi e, purtroppo, il 17 febbraio successivo muore in ospedale per la sopravvenuta peritonite, proprio come temeva il medico che lo aveva visitato a casa. E adesso si procede contro Fiordaliso per omicidio preterintenzionale.

Tutti e tre gli imputati, per citazione diretta, vengono rinviati al giudizio della Corte d’Assise di Cosenza per rispondere dei reati rispettivamente loro ascritti.

La causa si discute il 4 maggio 1944 e la difesa prospetta varie questioni per ottenere l’esclusione o, quanto meno, l’attenuazione della responsabilità di Fiordaliso. Innanzi tutto la mancanza del nesso di causalità tra il ferimento e la morte di Politano perché, si sostiene, risultando dal verbale di autopsia essersi riscontrata una soluzione di continuo ulcerata nel colon traverso, la morte di Politano deve essere attribuita ad un fatto che non ha rapporto di causalità con il ferimento. Poi la questione dell’ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore, dovrebbe far ritenere che l’imputato si sia trovato in condizioni di ubriachezza colposa e quindi, perché tale, nell’azione da lui compiuta dovrebbero riscontrarsi i requisiti della responsabilità a titolo di colpa. Ancora, la questione dell’eccesso colposo di legittima difesa perché eccedette colposamente i limiti imposti dalla necessità di difendere un diritto proprio o di altri. In ultimo, l’attenuante dello stato d’ira per fatto ingiusto della vittima.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: non può aversi dubbio alcuno che a cagionare la lesione a Politano fu Fiordaliso. Poi, relativamente alla mancanza del nesso di causalità, obietta: non vi è ragione alcuna di dubitare che anche la lesione ulcerata riscontrata nel colon traverso fu prodotta dal colpo di coltello che Fiordaliso dette a Politano. Nella relazione di autopsia si legge che la lesione di continuo riscontrata sulla parete anteriore del colon traverso era pressappoco rispondente alla ferita addominale. Più preciso fu il perito nelle conclusioni in cui disse che causa unica ed esclusiva della morte di Politano era stata la peritonite settica in conseguenza della ferita da punta e taglio alla regione addominale con penetrazione dell’arma in cavità e con lesione dell’ansa traversa dell’intestino. Non può dirsi, quindi, che la lesione all’intestino sia stata qualcosa di diverso dalla lesione prodotta da Fiordaliso. In ordine all’ubriachezza, la Corte risponde: la tesi difensiva non può trovare accoglimento perché in aperto contrasto con la norma. Più esatto e più logico sarebbe parlare addirittura mancanza di capacità di intendere o di volere, onde potrebbe del tutto venire meno l’imputabilità a qualunque titolo, sempre che si tratti di ubriachezza piena. In merito alla questione dell’eccesso colposo di legittima difesa, la Corte, anche in questo caso, ritiene che la richiesta non trovi fondamento di sorta: va anzitutto escluso che Fiordaliso possa avere agito nella necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Politano era, per la distribuzione del vino, venuto a questione con Ottaviano; vi era stato uno scambio di pugni tra i due, ma erano stati già separati. Fiordaliso era del tutto estraneo a quanto si era verificato tra Politano e Ottaviano, né è vero che Politano avesse dato degli schiaffi a Fiordaliso. Quanto egli afferma in proposito nell’ultimo interrogatorio, poi ripetuto in aula, risulta nettamente smentito da coloro che furono presenti allo svolgimento del fatto. Resta da rispondere alla richiesta dell’attenuante dello stato d’ira e la Corte rigetta anche questa richiesta, collegandola alla questione dell’eccesso colposo di legittima difesa: se è certo che Politano non dette alcuno schiaffo a Fiordaliso, è evidente che non esiste il fatto ingiusto.

Il Pubblico Ministero, da parte sua, contesta all’imputato l’aggravante dell’arma e la Corte accoglie la richiesta, osservando che il suo fondamento è evidente che, nonostante l’arma non sia mai stata trovata, debba ritenersi un coltello di uso vietato dalla legge data la gravità della ferita inferta.

Per quanto riguarda il reato di omicidio preterintenzionale è tutto, manca solo la pena da comminare. Adesso la Corte deve occuparsi dei reati minori di ubriachezza manifesta per tutti e tre gli imputati e quelli di aver cagionato, somministrando vino nella sua cantina, l’ubriachezza, nonché di maggiorazione di prezzo per il solo Antonio Longo, il cantiniere.

Tutti e tre devono essere dichiarati colpevoli perché è indubbio che fossero in stato di ubriachezza, essendo stati consumati sei o sette litri di vino e lo svolgimento dei fatti ne dà la miglior conferma perché senza ragione Fiordaliso ferì Politano. Non può neppure contestarsi che essi si siano ubriacati in una cantina e la sola questione da fare è se siano stati tutti colti in stato di manifesta ubriachezza. La legge non chiede la sorpresa in flagranza da parte degli agenti della polizia giudiziaria per la punibilità dello stato di ubriachezza e ritiene che sia sufficiente qualunque mezzo di prova e la prova l’hanno fornita, oltre che i testi Picciola e Amendola, gli imputati stessi, che hanno ammesso di essersi ubriacati nella cantina di Longo. E se si sono ubriacati nella cantina di Longo, è evidente che la quantità smodata di vino l’ha fornita lui, peraltro contravvenendo alle disposizioni vigenti in materia di prezzo imposto.

È davvero tutto, si può procedere a determinare le pene per gli imputati:

Giacinto Fiordalisi viene condannato ad anni 13 di reclusione per l’omicidio preterintenzionale ed a mesi 1 di arresto per l’ubriachezza, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie; Ottavio Ottaviano a mesi 1 di arresto per l’ubriachezza, oltre alle spese; Antonio Longo a mesi 2 di arresto per l’ubriachezza, a mesi 3 di reclusione per aver procurato l’ubriachezza agli altri due imputati e a lire 300 di multa per avere indebitamente aumentato il prezzo del vino, oltre alle spese.

La Suprema Corte di Cassazione, l’11 aprile 1945 annulla senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda le contravvenzioni addebitate a tutti e tre i ricorrenti ed il delitto attribuito ad Antonio Longo. Rigetta il ricorso di Fiordaliso e dichiara condonati anni 3 della pena a lui inflitta.

La Corte d’Appello di Catanzaro, il 5 ottobre 1950, in applicazione del D.P. 23 dicembre 1949, condona anni 1 della pena, in aggiunta ai 4 precedentemente goduti, a Giacinto Fiordaliso. [1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Cosenza.