Don Francesco Spagnolo, cinquantenne possidente da Portigliola in provincia di Reggio Calabria, nonostante sia ammogliato non disdegna le avventure amorose, del cui esito felice mena vanto. La sua ultima conquista è la giovane contadina Teresa Pedullà, che una volta maritatasi con Bruno D’Agostino tronca la relazione. Don Ciccio però non si arrende e aspetta il momento propizio per tornare alla carica, momento che arriva quando Bruno si arruola come volontario e parte per la guerra di Spagna.
Ma questa volta l’adultera tresca produce un effetto indesiderato: Teresa resta incinta e mette alla luce un bambino ma, temendo la vendetta del marito e volendo evitare lo scandalo, sopprime la creaturina. Tutto inutile, il delitto viene scoperto, lo scandalo scoppia e Teresa, all’inizio del 1938, viene condannata a quattro anni di reclusione, cosa che provoca il risentimento del diciottenne fratello di Teresa, Giovan Battista, per l’offesa recata da don Ciccio all’onore della famiglia.
Il 3 aprile 1938 Giovan Battista vede don Ciccio che va nella stalla a dare il foraggio ad alcuni buoi. È l’occasione giusta per vendicarsi. Mette la mano in tasca, caccia fuori la rivoltella, spara un colpo contro il suo nemico e scappa senza accertarsi se lo abbia colpito.
Don Ciccio è solo ferito alla regione dorso lombare e guarirà in un mesetto. Il giovanotto, invece, viene arrestato, confessa il fatto e sostiene di non avere avuto intenzione di uccidere; siccome ha sparato un solo colpo a non breve distanza gli credono e gli concedono la libertà provvisoria in attesa di discutere la causa per lesioni con arma.
Ma nessuno ha fatto i conti con don Ciccio perché per lui la partita non è ancora chiusa. Infatti, qualche giorno dopo la scarcerazione, incontra Giovan Battista e lo saluta rivolgendogli un’espressione indecorosa:
– Buongiorno massaro Giamba!
L’espressione è offensiva perché, nel gergo, “massaro” corrisponde a “cornuto” ed il riferimento a Teresa è evidente.
Qualche tempo dopo Giovan Battista viene informato che l’avversario ha caricato un fucile e dichiarato di voler tirare contro di lui, proposito dal quale viene distolto da alcuni amici.
Passano ancora dei giorni e don Ciccio viene visto di sera sulla strada che conduce a Portigliola con una rivoltella in mano mentre si muove in atteggiamento di chi va in cerca di una persona da colpire ed al sopraggiungere di un’automobile con i fari accesi nasconde l’arma sotto il braccio, lasciando ai testimoni l’impressione di andare in cerca di Giovan Battista, impressione che si affrettano a riferirgli, esortandolo a guardarsi dal nemico.
Ma ancora non basta. Nel mese di ottobre 1938, Antonio D’Agostino, avendo in mente di sposare Giuseppina Pedullà, sorella minore di Teresa e Giovan Battista, si trova per caso a parlare con don Ciccio e gli rivela la sua intenzione, anche per vedere che impressione gli farà la notizia, e la sfrontata risposta lo gela:
– Ti sconsiglio di sconchiudere il matrimonio perché ho già posseduto Teresa e ho il denaro necessario per possedere anche Giuseppina!
Ovviamente a D’Agostino passa la voglia di sposare la giovanetta, ma riferisce tutto a Giovan Battista e questo non fa che aumentare il suo odio nei confronti di don Ciccio che da parte sua, pur avendo ricoperto la carica di Conciliatore e Vice Conciliatore nel suo comune, non solo affronta la pubblica opinione producendo scandalo con le sue imprese galanti, ma, in conformità del suo carattere prepotente e millantatore, mena vanto delle vittorie conseguite e dei progetti che man mano va formando per nuovi successi e sul conto delle donne di casa Pedullà, sulle quali si è concentrata la sua attenzione, fa dichiarazioni ed annunzia i propositi più scandalosi affermando in ogni propizia occasione che le due sorelle devono essere possedute tutte da lui, che ha già posseduto Teresa e la madre, che ha compensato Teresa fornendole ventimila lire per la dote e che “mangerà” anche Giuseppina.
È la fine del mese di ottobre 1938. Giovan Battista e don Ciccio si incontrano casualmente a Seminara in occasione di una festa popolare e vengono a diverbio.
– Ti trovo sempre tra i piedi! – sbotta don Ciccio cacciando fuori la rivoltella e costringendo il giovanotto ad una umiliante fuga.
Un paio di giorni dopo, il 30 ottobre, mentre don Ciccio sta andando in bicicletta vede Giovan Battista e lo investe facendolo ruzzolare a terra, ma invece di chiedergli scusa gli si lancia addosso con evidenti intenzioni ostili, sicché il giovane, rialzatosi, non vede altra via di scampo alla sua difficile situazione, se non quella dell’ennesima, umiliante fuga.
2 novembre, il giorno dei morti. Giovan Battista sta raccogliendo le foglie di una pianta di fico per darle da mangiare ai buoi e vede arrivare don Ciccio in bicicletta. Non può perdere l’occasione, così corre al suo fienile, prende una doppietta che ha conservato lì, gli spara tutti e due i colpi e lo abbatte al suolo ma, avendo capito che il nemico non è ancora morto, estrae la rivoltella e gli scarica addosso tutti e sei i colpi, uccidendolo.
La moglie e la figlia di don Ciccio, avendo udito le detonazioni, accorrono sul posto, vedono don Ciccio a terra esanime e Giovan Battista con la rivoltella in mano, e gli urlano:
– Disgraziato! Lo hai ammazzato!
Di rimando, Giovan Battista risponde:
– Disgraziato fu lui per quel che fece!
Poi va dai Carabinieri e si costituisce. Le cose sono abbastanza chiare e gli inquirenti indagano per stabilire se nell’esecuzione del delitto abbia concorso l’opera di altra persona. Questa è la tesi sostenuta dai familiari dell’ucciso perché per l’esecuzione del delitto sono state usate due armi e non possono credere che possa essere stata opera di una sola persona, specialmente di un giovane appena diciottenne, ma di un’associazione di delinquenti o anche di Tommaso, fratello trentenne del reo confesso, o, ancora, di tutti i componenti della famiglia Pedullà.
I familiari di don Ciccio tentano anche di dimostrare che i colpi di fucile sono stati tre e non due e che Tommaso è stato visto in compagnia del fratello minore qualche istante prima degli spari o qualche istante dopo, circostanza che dimostrerebbe la sua partecipazione al delitto. Per stabilire se questa ipotesi è sostenibile viene ordinata una perizia balistica da cui emerge che i colpi di fucile avevano dovuto essere tre, di cui due tirati con cartucce cariche di pallini da 5 millimetri ed uno con cartuccia carica con pallini da 2 millimetri e che i colpi sono stati tirati quasi simultaneamente da due persone distinte che si trovavano l’una dietro una siepe e l’altra dinanzi alla casa dei Pedullà. Ma malgrado le accurate indagini svolte in ordine al preteso concorso di altre persone nell’omicidio, non viene raggiunta alcuna prova neanche a carico del solo Tommaso Pedullà e perciò, il 25 gennaio 1939, il Giudice Istruttore rinvia al giudizio della Corte d’Assise di Locri solo Giovan Battista Pedullà, con la doppia imputazione di lesione personale (riferita all’aggressione del 3 aprile 1938) e omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà in persona di Francesco Spagnolo.
La causa si discute nel mese di aprile 1939 e la parte civile solleva nuovamente la questione del concorso di Tommaso Pedullà nell’omicidio. La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: 1) che la denunzia di correi nell’omicidio era stata fatta dalle parti lese durante il periodo istruttorio e si era, in specie, indicato come concorrente Tommaso Pedullà; 2) che, durante il dibattimento le parti lese hanno rinnovato formalmente la denunzia contro il detto Tommaso Pedullà, indicando testimoni non ancora intesi; 3) che il Pubblico Ministero ha dichiarato di dovere esercitare l’azione penale contro Tommaso Pedullà in base alla nuova denunzia e ha chiesto il rinvio del giudizio pel motivo che le nuove prove non possono essere raccolte se non in correlazione con quelle già ottenute contro Giovan Battista Pedullà. Pertanto la Corte ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché si proceda nei modi di legge a carico di Tommaso Pedullà, contro il quale viene emesso un mandato di cattura e subito arrestato.
Le nuove indagini però, seppure condotte con impegno e zelo, non portano alcun risultato ed il Giudice Istruttore, il 4 dicembre 1939, dichiara il non luogo a procedere contro Tommaso Pedullà per insufficienza di prove e ne dispone la scarcerazione. Tommaso però non ci sta e ricorre per ottenere il proscioglimento per non aver commesso il fatto e la Sezione Istruttoria, il 3 febbraio 1940, accoglie il ricorso e la causa resta a carico del solo Giovan Battista.
Il dibattimento riprende il 24 aprile successivo con un nuovo interrogatorio dell’unico imputato, il quale ribadisce che per quanto riguarda l’aggressione del 3 aprile 1938 egli non ebbe in mente di uccidere, ma soltanto di ferire don Ciccio, poi parla dell’omicidio:
– Dopo che tirai i due colpi di fucile, don Ciccio fece l’atto di estrarre qualche arma dalla tasca della giacchetta e allora gli tirai i sei colpi di rivoltella…
La Corte osserva: sulla responsabilità dell’imputato non cade dubbio giacché l’ampia e particolareggiata deposizione da lui resa trova la più esatta e precisa conferma nei risultati dell’istruttoria e nelle concordi deposizioni di diversi testimoni presenti ai fatti da esso esposti. Non risulta che nel fatto del 3 aprile egli fosse animato da intenzione omicida in quanto gli mancava allora una causale che lo determinasse a volere la morte dell’avversario. È vero che Spagnolo aveva sedotto la sorella Teresa, ma Pedullà, per manifestare il suo risentimento, credé che fosse sufficiente una lesione personale con arma, tanto che non solo si limitò a tirare un solo colpo, ma diresse l’arma su una regione non vitale (sulla massa glutea sinistra, quando avrebbe ben potuto mirare alla testa od al petto) ed inoltre, subito dopo aver fatto esplodere l’arma, si diede alla fuga senza nemmeno accertarsi dell’effetto prodotto dal colpo.
E continua: non può sostenersi che, avendo egli agito a fine di uccidere nell’aggressione del 2 novembre, dové essere animato della stessa intenzione il 3 aprile, giacché le sue condizioni di animo, nei due momenti, non erano le stesse, essendosi il suo odio molto aggravato dopo il 3 aprile per effetto del comportamento prepotente, vessatorio e minaccioso da Spagnolo assunto contro di lui. È giusto, quindi, mantenere, pel delitto del 3 aprile, la definizione giuridica già accolta nelle due sentenze del 14 giugno 1938 e del 25 gennaio 1939. Non sussiste, poi, né per la lesione, né per l’omicidio, l’aggravante della premeditazione, anzi vi è la più sicura prova dell’assoluta mancanza di ogni circostanza di fatto da cui il concorso dell’aggravante possa indursi. Infatti, in entrambi gli episodi Pedullà non agì in virtù di un piano prestabilito rimasto fermo nella sua mente per periodo di tempo di apprezzabile durata, senza soluzione di continuità e sul quale egli avesse lungamente meditato a fine di raggiungere lo scopo senza compromettersi con la giustizia penale, ma si comportò come persona che, avendo accolto improvvisamente nel pensiero un’idea delittuosa, la traduce in atto nelle condizioni di tempo e luogo in cui si trova, trascurando ogni precauzione ed affrontando il rischio come si presenta. La prova della mancata preparazione nella lesione si desume dal fatto che il reato venne commesso con una rivoltella da tempo non adoperata e fu commesso di giorno sulla pubblica via, contro un avversario che indubbiamente si sarebbe subito difeso con ogni energia e infatti, tirato il colpo, Pedullà non poté fare a meno che di darsi alla fuga. L’omicidio fu anch’esso un’azione improvvisa, commessa senza la minima preparazione, in un giorno festivo, sulla pubblica via ove doveva assolutamente ammettersi la presenza di viandanti ed ove pertanto sarebbe stato impossibile nascondersi o sfuggire alle ricerche della Polizia Giudiziaria. Si è voluto trovare un elemento di preparazione nella circostanza che Pedullà, appena veduto l’avversario, corse a prendere la doppietta nel fienile, ma non si è dimostrato che quell’arma fosse stata deposta in quel locale in previsione dell’agguato, quindi rimane ammissibile (ed è del tutto verosimile) la versione di Pedullà che egli custodisse l’arma nel fienile da molto tempo, per suo sistema, per servirsene in caso di bisogno. Simili considerazioni valgono per la pistola della quale Pedullà era armato giacché egli, potendo da un momento all’altro trovarsi di fronte ad un avversario così formidabile, come Spagnolo, doveva naturalmente sentirsi spinto ad adottare le cautele necessarie per evitare di essere sopraffatto in una eventuale lotta con lui ed era quindi indotto a munirsi di un’arma corta da fuoco per potersene servire a scopo difensivo. Mancando, quindi, nei due reati gli elementi necessari a configurare la premeditazione, tale aggravante deve essere eliminata.
Per la Corte non sussiste nemmeno l’aggravante della crudeltà perché l’imputato tirò i sei colpi di pistola non già per accrescere, a soddisfazione di sanguinarie tendenze, il dolore di Spagnolo o lo strazio della moglie e della figlia di lui in quel momento sopravvenute, ma perché, dopo aver tirato i due colpi di fucile, rimase in dubbio se avesse ferito mortalmente l’avversario e volle di ciò conseguire la certezza.
Ora la Corte deve esaminare le richieste della difesa, tendenti alla concessione delle attenuanti dei motivi di particolare valore morale e dello stato d’ira per fatto ingiusto della vittima, e osserva che Pedullà si trovò coinvolto nella lotta contro Spagnolo non già per sue ragioni personali, ma perché, spinto dall’amore fraterno (nobile sentimento, degno di speciale protezione sociale), credé doveroso interessarsi delle sorti della madre e delle sorelle Teresa e Giuseppina, tutte e tre offese nell’onore dalle propalazioni diffamatorie di Spagnolo e la sorella Teresa, inoltre, era stata gravemente disonorata con la seduzione, mentre Giuseppina era stata oltraggiata con la manifestazione del proponimento formato da Spagnolo di mangiarsi lei come aveva mangiato la madre e la sorella. Qualunque parente o affine, anche lontano, avrebbe sentito il bisogno incoercibile di intervenire nell’affare per evitare che dell’onore e della reputazione delle tre donne si continuasse a fare scempio; qualunque parente avrebbe reagito all’opera di un possidente come Spagnolo che si mostrava tanto ostinato nel perseguitare le donne della famiglia Pedullà e, non contento delle soddisfazioni ottenute, dava sfogo alla propria vanagloria, millantando le gesta compiute onde, a maggior ragione, dové sentirsi interessato nell’affare Giovan Battista Pedullà che, giovane appena diciottenne e di ottima moralità, nutriva per la madre e per le sorelle affetto sviscerato. Non può negarsi neanche l’attenuante dello stato d’ira giacché, nell’uno e nell’altro episodio, egli agì in preda a tal sentimento destato in lui dalla condotta libertina e sfacciata di Spagnolo, il quale considerava le tre donne come persone destinate alla soddisfazione dei suoi appetiti carnali e, per meglio mantenere il prestigio nella cittadinanza, tra cui aveva amministrato giustizia come conciliatore e vice conciliatore, andava inventando e divulgando che la seduzione di Teresa gli era costata una forte somma di denaro (lire 20 mila) con la quale aveva dovuto costituirle la dote e che per riuscire più facilmente a sedurre Giuseppina aveva pronti i biglietti da mille a ciò necessari. È evidente, quindi, il concorso dello stato d’ira cagionato dalla condotta ingiusta della persona offesa.
È tutto, non resta che determinare l’entità della pena da comminare a Giovan Battista Pedullà: deve aversi riguardo ai precedenti morali e penali dell’imputato (che sono ottimi), all’età di lui (appena diciottenne), alla speciale natura del fatto, ai motivi a delinquere, al grado non elevato di pericolosità da lui dimostrato. Tenuto conto di ciò, sembra giusto, per la lesione personale, scomputate le attenuanti concesse, infliggere anni 1 e mesi 4 di reclusione. Per l’omicidio, scomputate le attenuanti concesse, infliggere la reclusione per anni 9 e mesi 4.
In tutto fanno anni 10 e mesi 8, di cui la Corte dichiara condonati anni 2 per effetto dell’indulto concesso con il R.D. 24 febbraio 1940, oltre alle spese, ai danni e alle pene accessorie.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.