Carmelo Tornatora e Giuseppe Germanò, entrambi da Scido in provincia di Reggio Calabria, hanno da tempo costituito una società di fatto per l’acquisto e la molitura delle olive e per la gestione di un frantoio sito a breve distanza dal paese. Ad occuparsi dell’attività per conto di Germanò è suo figlio Vincenzo, 37 anni, il quale ha un ottimo rapporto col socio Tornatora, i due sono anche cugini, tanto che spesso gli chiede delle somme in prestito, prontamente elargite.
Il 17 marzo 1934, terminato il commercio delle olive, i due soci fanno i conti alla presenza di Vincenzo, in base ai quali Tornatora risulta debitore verso Germanò di 200 lire per l’ultima annata e 5.479 per le annate precedenti. A questo punto Tornatora rivela al socio che ha un conto particolare col figlio per avergli dato in prestito, in più volte, circa 6.000 lire. Mentre Vincenzo diventa nero di rabbia perché non avrebbe voluto che il padre lo sapesse, il padre riconosce il debito e promette a Tornatore che l’indomani sottoscriverà alcune cambiali per ripianare il debito. Tutto a posto.
La sera, verso le nove, Vincenzo Germanò manda a chiedere al cugino, tramite Achille Pezzimenti, la chiave del frantoio perché deve ricevere una donna di facili costumi, alla quale offrirà anche la cena.
Tornatora, considerato il motivo della richiesta, rifiuta sdegnosamente di dargli la chiave ed incarica Pezzimenti di riportare al cugino le sue testuali parole:
– È tempo di finirla di dare ricovero alle cattive compagnie nel frantoio!
Pezzimenti torna da Vincenzo Germanò, gli riferisce la risposta e questi, mostratosi infastidito ed adirato, sbotta:
– Mio cugino non si ricorda quello che gli ho detto! Gliela farò pagare! – poi esce, va dal barbiere, si fa radere si ferma a chiacchierare un po’, quindi si avvia verso casa imboccando Via Vittorio Emanuele.
Due colpi di fucile, esplosi a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro, richiamano l’attenzione di alcune persone nei dintorni. Una di queste, Carlo Pezzimenti, nell’accorrere vede un uomo avvolto in un mantello e con un fucile in mano che si allontana di corsa.
Le persone accorse vedono, nella prima traversa di Via Vittorio Emanuele, un uomo appoggiato ad un muro. È Vincenzo Germanò, gravemente ferito. Lo portano a casa ed il ferito, a stento, racconta ai presenti:
– Mentre transitavo per Via Vittorio Emanuele, all’altezza del palazzo Ruffo, mio cugino mi ha sparato un primo colpo di fucile che mi ha colpito alla spalla… io, per trovare scampo, ho deviato nel vicolo e colà fui raggiunto da Carmelo che mi ha sbarrato la strada e mi ha tirato il secondo colpo che mi ha attinto all’addome…
Appena arriva il medico e constata la gravità della ferita all’addome, ne dispone l’immediato ricovero all’ospedale di Taurianova, dove la mattina dopo Vincenzo muore per la peritonite acuta sopravvenuta.
I Carabinieri di Delianuova, subito informati, si mettono sulle tracce di Tornatora che si è reso latitante. Intanto c’è un problema: non c’è nessun testimone oculare e sarà difficile ricostruire con precisione la successione degli eventi, ma durante un sopralluogo effettuato lungo la via percorsa da Vincenzo Germanò viene rinvenuto, proprio all’altezza del palazzo Ruffo, una cartuccia di fucile esplosa. Questo, per gli inquirenti, vuole dire che Vincenzo è stato effettivamente ferito nel punto in cui ha detto e, inoltre, che l’omicida in quel punto ha gettato la cartuccia sparata per ricaricare il fucile e avere sempre due colpi a disposizione.
Il 20 marzo, tre giorni dopo il fatto, Tornatora si costituisce. Interrogato, ammette di avere sparato contro il cugino e racconta la sua versione dei fatti:
– Sono stato costretto a sparare per tema che mi usasse violenza, avendo quel giorno, durante il conteggio, pronunziato parole di minaccia ed essendosi poscia risentito pel rifiuto della chiave del frantoio – si ferma un attimo e poi aggiunge –. La sera in cui è avvenuto il fatto ho incontrato nella piazza di Scido Domenico Stellitani e Rombolino, notissimi pregiudicati amici di mio cugino. Per un senso indefinibile di paura da cui sono stato invaso, ho creduto opportuno di armarmi di un fucile già carico con due cartucce, da me lasciato nella mia casa di Scido, ed avviarmi verso la casa di campagna a pochi chilometri dal paese, casa dove abitualmente dormo insieme a mia madre e mia sorella. A tale scopo ho imboccato Via Vittorio Emanuele ma, giunto all’altezza della prima traversa, mi sono accorto che mio cugino mi veniva incontro e, per evitarlo, ho deviato nel vicolo, senza peraltro approdare a nulla perché lui mi è comparso davanti e mi ha detto “Carogna! Miserabile! Adesso pagherai tutto quello che hai fatto! Perché non mi hai mandato la chiave?”. A tali parole gli ho spianato contro il fucile dicendogli “fermo altrimenti ti ammazzo!”. Mio cugino ha continuato ad avanzare ed io gli ho sparato il primo colpo. Nonostante ciò ha continuato a venire avanti e sono stato costretto a sparare il secondo colpo…
– Siete solito rientrare tardi alla casa di campagna?
– No…
– E come mai proprio quella sera avete tardato? Avevate impegni? Guardate che questo per voi è importante…
– Così… ho fatto tardi…
È vero che ci sono molte incongruenze in questa ricostruzione dei fatti, ma è altrettanto vero, e così scrivono i Carabinieri, che Vincenzo Germanò era un attaccabrighe, impulsivo e violento, già condannato per omicidio preterintenzionale; è anche risultato che egli nutriva risentimento verso il Tornatora che, durante il rendimento dei conti, aveva rivelato al padre di lui di avergli fatto prestiti di denaro e la sera aveva rifiutato di mandargli la chiave del frantoio. Tornatora Carmelo, dalle deposizioni di vari testimoni, è risultato essere persona di buona indole, dedita al lavoro ed onesta.
Piano piano emergono altre circostanze utili, se non decisive, alle indagini. Infatti i Carabinieri accertano, attraverso la deposizione della vedova Germanò, che circa un’ora prima del delitto Tornatora si recò a casa del cugino, domandò alla moglie di lui dove il marito si trovasse ed apprese che il cugino non era ancora rientrato, dopo di che si aggirò per le vie dell’abitato e, incontrato il cugino (che era disarmato), gli tirò contro i due colpi di fucile. Ma quando Tornatora andò a casa del cugino era armato di fucile o no? La vedova, in tutta onestà, ammette di non averci fatto caso.
Contestata all’imputato la visita a casa del cugino, risponde:
– Non andai a casa di mio cugino verso le otto di quella sera e non chiesi notizie di lui.
Carmelo Tornatora viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Palmi per rispondere di omicidio aggravato per avere, profittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, e cioè stando nascosto al buio dietro un muro, esploso due colpi di fucile contro Germanò Vincenzo, cagionandone la morte.
La causa si discute il 21 giugno 1935 e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: la versione addotta dall’imputato trova la più forte opposizione in diverse circostanze, sicuramente accertate, dalla quali risulta, in modo non dubbio, che l’aggressore fu proprio lui. Invero egli, circa un’ora prima del momento consumativo del delitto si recò a casa del cugino ed apprese che non era ancora rientrato, dopo di che si aggirò per le vie e, incontrato il cugino inerme, gli esplose contro i due colpi di fucile. L’imputato, consapevole della gravità della circostanza, ha negato, ma tutto ciò è stato confermato sin dall’inizio dell’istruttoria, e successivamente confermato, dalla moglie del Germanò, sicché non può dubitarsi che la ricerca sia avvenuta, mentre non è dimostrato che Tornatora abbia incontrato lo Stellitano ed il Rombolino, amici del Germanò. Oltre a ciò, egli non ha saputo giustificare il fatto di essersi, senza necessità, trattenuto a Scido sino a tarda ora (quando indubbiamente avrebbe dovuto recarsi nella casa di campagna per passarvi la notte), né ha dato ragione della cura spiegata per armarsi di fucile, quando dell’arma non aveva bisogno. È chiaro, pertanto, che egli, essendosi proposto di affrontare il cugino, attese la notte, si armò di fucile, si mise alla ricerca del cugino per le vie dell’abitato (non avendolo trovato in casa) e, incontratolo, gli tirò i due colpi. L’esplosione del secondo colpo attesta della sua volontà omicida e della mancanza in lui di qualunque timore di aggressione, giacché il timore avrebbe potuto indurlo a tirare il primo colpo di fucile, non già ad adoperare nuovamente l’arma contro l’avversario inoffensivo. I testimoni che raccolsero gli immediati conquesti del ferito furono informati che Tornatora sparò il primo colpo mentre transitava per la via Vittorio Emanuele, all’altezza del palazzo Ruffo; che Germanò, per trovare scampo, deviò nel vicolo e che colà fu raggiunto da Tornatora il quale gli sbarrò la strada e gli tirò il secondo colpo. Ora, appunto sulla via Vittorio Emanuele, presso il palazzo Ruffo, il giorno successivo fu trovato un bossolo di cartuccia di fucile esploso e da ciò si arguisce che in quel punto, e non nel vicolo come assume l’imputato, fu ricaricato il fucile dopo l’esplosione del primo colpo, dopo di che Tornatora inseguì Germanò nel vicoletto e lo uccise presso il muro sul quale furono trovate le tracce di sangue. Tutte queste circostanze escludono la versione dell’imputato e dimostrano invece la verità di quella addotta dall’accusa, dalla quale risulta che Tornatora, lungi dal trovarsi in condizioni di doversi difendere, aggredì Germanò di sua libera iniziativa e non merita, quindi, alcuna discriminante. Del resto, anche volendo ammettere la veridicità della versione dell’imputato, non ne discende che egli siasi trovato in stato di legittima difesa, neanche putativa.
Ma la Corte non si ferma qui ed espone in dettaglio altri motivi che smontano la tesi difensiva: Germanò, invero, nessun atto aveva compiuto contro l’imputato per fargli temere una imminente aggressione e tanto meno aveva estratto arma, sicché Tornatora non aveva ragione alcuna di temere per la sua incolumità, trovandosi armato di fucile contro avversario inerme. È inverosimile, poi, quanto ha dedotto l’imputato e cioè che Germanò, dopo l’esplosione del primo colpo, avesse tentato di avvicinarsi e che perciò egli fosse stato costretto a sparare il secondo colpo, essendo inconcepibile che Germanò, dopo aver ricevuto alla spalla la prima fucilata e dopo avere inteso Tornatora gridargli “allontanati altrimenti ti sparo”, avesse cercato di avvicinarglisi, noncurante del fucile spianato contro di lui. Tutto ciò dimostra sempre più chiaramente che non solo mancavano le condizioni della legittima difesa, ma mancava altresì il fatto obiettivo che avesse potuto far sorgere nell’imputato il ragionevole timore di un’aggressione, sicché egli, né obiettivamente, né soggettivamente, versava nello stato di legittima difesa. L’imputato, quindi, deve rispondere integralmente del delitto di omicidio volontario, non essendo possibile alcun dubbio nel dolo specifico di tale reato, giacché l’arma adoperata, la reiterazione dei colpi, la regione vitale presa di mira, la brevissima distanza da cui i colpi furono esplosi e l’evento mortale conseguito dimostrano che egli agì col fine di uccidere, mentre la causale del fatto deve riscontrarsi nel risentimento che, in occasione della resa dei conti, era sorto nell’animo di Tornatora, il quale mal tollerava che il cugino si ingerisse nell’azienda ed assumesse atteggiamento di superiorità, come era avvenuto quando Germanò lo aveva avvertito a non rivelare al proprio genitore le anticipazioni fattegli da Tornatora e quando aveva chiesto a costui la chiave del frantoio.
Ma c’è ancora in ballo l’aggravante delle circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa. La Corte osserva che deve escludersi l’aggravante perché, in mancanza di prova precisa, non può escludersi che quella sera l’incontro tra Tornatora e Germanò fosse avvenuto in pubblica via senza che l’imputato si fosse messo in agguato nell’apertura del muro situato di rimpetto al palazzo Ruffo.
Non resta che determinare la pena da comminare a Carmelo Tornatora: pena adeguata si stima quella di anni 21 di reclusione in considerazione dei buoni precedenti morali e penali dell’imputato, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte di Assise di Palmi.