LE CONTINUE ESORTAZIONI PATERNE

Giuseppina Pileggi ha sedici anni e vive con la famiglia in contrada Monica del comune di Camini in provincia di Reggio Calabria. Nel 1929, lusingata dalla corte di Pietro Sotira, quarantacinquenne muratore ammogliato con prole, sorda a qualsiasi ammonimento paterno e suscitando lo scandalo in paese, ne diviene l’amante.

È passato quasi un anno quando, verso la fine della prima settimana del mese di ottobre 1930, sfidando l’ira paterna Giuseppina se ne va di casa e, accompagnata da Anna Maria Napoli, raggiunge Pietro a Stignano, a qualche chilometro da Camini. La fuga dura solo un paio di giorni e quando il 10 ottobre torna a casa, accesasi discussione per la tresca, il padre la rimprovera aspramente.

Giuseppina, lungi dall’accettare i giusti rimproveri paterni, infastidita risponde in malo modo:

Io faccio come mi pare e piace!

Mariano Pileggi, il quarantunenne padre, cambia colore e, accecato dall’ira, afferra una scure e le vibra due tremendi colpi: uno al braccio destro e l’altro, mortale, alla tempia sinistra. Poi, in preda alla disperazione per aver commesso l’orribile delitto, scappa. Ma il rimorso lo fa ragionare e la mattina successiva si costituisce nella caserma dei Carabinieri di Riace, confessando tra le lacrime:

L’avevo esortata a troncare le sue intime relazioni con Pietro Sotira ed a vivere onestamente. Giuseppina però mi ha risposto che intendeva fare il proprio comodo ed io, perduti i lumi della ragione, l’ho ripetutamente colpita con la mia scure

Ma nello stesso tempo Mariano Pileggi sporge querela nei confronti di Pietro Sotira per sequestro di persona a fine di libidine, nonché contro Maria Immacolata Micelotta, Anna Maria Napoli e Francesco Varano per induzione alla prostituzione.

Pietro Sotira, interrogato, si difende negando di aver mai avuto relazioni illecite con Giuseppina. Anche gli altri tre negano ogni coinvolgimento nella vicenda, ma dalle indagini condotte dai Carabinieri risultano varie circostanze che li smentiscono: 1) innanzi tutto la notorietà della tresca a Camini; 2) le esplicite dichiarazioni fatte da Sotira a Francesco Livoti, che le conferma quando viene interrogato; 3) i regali fatti da Sotira a Giuseppina al fine evidente di adescarla ed indurla a concedergli i suoi favori. In proposito depongono Maria Carbonaro che fu incaricata da Sotira di consegnare a Giuseppina un paio di giarrettiere, Isabella Polimeni a cui Giuseppina stessa confidò che il suo amante le aveva regalato un abito che teneva depositato in casa dell’imputata Anna Maria Napoli e, infine, Maria Fonte la quale, nel settembre 1929, in ricorrenza della festa dei SS Cosma e Damiano, vide Sotira nella via pubblica nell’atto in cui offriva un biglietto da £ 50 a Giuseppina, la quale sulle prime lo rifiutò, ma poi, alle insistenze del suo amante, finì coll’accettarlo; 4) gli appuntamenti e le sorprese dei due amanti in posizione intima, circostanze su cui hanno deposto i testi Vincenzo Micelotta, Salvatore Petrolo e Maria Fonte. I primi due hanno dichiarato che, in un giorno non precisato dell’inverno del 1929, sorpresero in una specie di grotta di contrada Fontana Vecchia i due amanti che si baciavano e Maria Fonte ha deposto che Giuseppina, qualche giorno prima di essere uccisa, recatasi alla fontana pubblica per attingere acqua, vi trovò Sotira ad attenderla e dopo avere segretamente parlato insieme si allontanarono, dirigendosi verso la sottostante campagna; 5) i convegni dei due amanti in casa dell’imputata Maria Immacolata Micelotta, sui quali hanno deposto i testi Francesco Pace e Teresa Martino, i quali hanno precisato che su invito di Caterina Carnà si recarono nei pressi della casa  della Micelotta e dopo pochi minuti dal loro arrivo videro uscire dalla casa gli amanti per due porte distinte ed a breve distanza di tempo l’uno dall’altra; 6) il rinvenimento addosso al cadavere di Giuseppina di un medaglione con la fotografia di Pietro Sotira; 7)la constatazione fatta dai periti durante l’autopsia della perduta verginità da parte di Giuseppina; 8) la fuga della giovane dalla casa paterna con ricovero nell’abitazione dell’imputata Napoli e il raggiungimento, poi, di Pietro Sotira a Stignano.

In base a queste risultanze, il 31 luglio 1931, il Giudice Istruttore di Locri rinvia tutti gli imputati al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere dei reati rispettivamente loro ascritti.

La causa si discute il 3 dicembre 1931 e la Corte, Letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che in ordine al delitto di omicidio qualificato ascritto all’imputato Pileggi devesi affermare la sua responsabilità, giacché nel fatto da lui commesso si ravvisano gli elementi integratori del delitto attribuitogli e cioè l’uccisione della figlia e la volontà di ucciderla.

La difesa, però, chiede che l’imputato venga ritenuto responsabile di omicidio per causa d’onore oppure assolto per infermità mentale nel momento in cui commise il delitto. La Corte respinge la prima richiesta spiegando come nel caso concreto non sia applicabile tale fattispecie, che prevede una forma attenuata di omicidio o di lesioni commessi per causa d’onore nello stato d’ira determinato dall’illegittima relazione del coniuge, della figlia o della sorella, giacché è necessario che il fatto sia commesso nell’atto in cui il colpevole scopra la relazione illegittima, giacché quest’ultimo elemento nella fattispecie non ricorre avendo lo stesso imputato ammesso che da più tempo era a conoscenza della tresca esistente tra la figlia e Sotira.

Stessa risposta la Corte la dà per la seconda richiesta della difesa: non può, la Corte, accogliere la richiesta di assoluzione per infermità di mente perché dagli atti processuali non è emerso che il giudicabile, nel momento in cui commise il fatto, fosse affetto da una infermità di mente clinicamente apprezzabile e tale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti, sia perché lo stato di emozione il cui Pileggi versava quando uccise la figlia, com’è stato ritenuto dalla quasi unanime dottrina e giurisprudenza e come è espressamente stabilito dal codice penale in vigore, non può escludere l’imputabilità.

Ma se la Corte non può accettare le richieste della difesa, non può non riconoscere che l’imputato commise il fatto nell’impeto d’ira e d’intenso dolore determinato dall’ingiusta provocazione, ove si tengano presenti la deplorevole condotta della figlia di lui la quale, nonostante le continue esortazioni paterne non volle troncare le intime relazioni esistenti fra lei e Sotira, i continui dileggi da parte del pubblico che, per la tresca anzidetta, l’imputato doveva subire e che, evidentemente, esasperavano e dilaniavano l’animo suo, l’allontanamento della giovane dalla casa paterna ed infine il contegno irriverente e minaccioso serbato da costei verso il proprio genitore nel giorno 10 ottobre 1930. Quindi è giusto concedere all’imputato la scusante della grave provocazione.

Adesso la Corte passa ad esaminare le posizioni degli altri imputati e, da tutto quanto emerso, osserva che non esiste alcun dubbio sulla responsabilità penale di Pietro Sotira e spiega: invero – a prescindere dai fatti da lui commessi nel 1929 e nei primi del successivo 1930, fatti che dimostrano l’esistenza delle sue intime relazioni con Giuseppina Pileggi – è fuor di dubbio che esso, in epoca non anteriore al settembre 1930, anzi non prima di 15 o 20 giorni da quello dell’uccisione della giovane Pileggi, diede convegno in casa della Micelotta Maria Immacolata alla sua amante, con la quale ivi si trattenne sino a che non furono sorpresi da Caterina Carnà. Risulta pure che abbia dato appuntamento a Giuseppina Pileggi nei pressi della pubblica fontana e insieme si allontanarono dileguandosi nella vicina campagna e che, infine, abbia ritenuto in contrada San Pietro, agro di Stignano, la suddetta Pileggi allorché costei si allontanò dalla casa paterna, ove fece ritorno dopo due giorni. Tali fatti integrano il reato di ratto giacché Sotira, se non sottrasse volontariamente, ritenne la diciassettenne Giuseppina Pileggi col di lei consenso e contro la volontà del di costei genitore, violando il diritto alla patria potestà. Né può esulare il reato di ratto per il motivo che Sotira abbia per breve tempo ritenuto Giuseppina Pileggi, giacché, com’è stato ritenuto in molteplici recenti sentenze del Supremo Collegio, i convegni a scopo di libidine, anche se di brevissima durata, sono idonei a dar vita al reato di ratto.

Per la Corte la situazione processuale di Maria Immacolata Micelotta e di Anna Maria Napoli è più sfumata e dubbia e osserva: è rimasto accertato che esse abbiano ricevuto e fatto trattenere, per fini illeciti, i due amanti e che la Napoli abbia, altresì, accompagnato Giuseppina Pileggi in contrada San Pietro, agro di Stignano, ove era attesa da Sotira. Ma tali fatti non integrano il delitto di lenocinio ad esse attribuito. Invero, per la sussistenza di tale reato è necessario che taluno, per servire all’altrui libidine, induca una persona d’età minore alla prostituzione o ne ecciti la corruzione. Ora, non può sostenersi che le imputate abbiano indotto la giovane Pileggi alla prostituzione perché i risultati del dibattimento non autorizzano a ritenerlo e per aversi, poi, l’eccitamento alla prostituzione è necessario che il lenone, consigliando ed istigando, faccia nascere in un essere inesperto ed innocente il pensiero ed il desiderio di farsi strumento dell’altrui libidine, il che nella fattispecie non può ritenersi perché quando le prevenute concessero ospitalità ai due amanti per dare sfogo alla loro libidine, la giovane Pileggi era già in relazione con Sotira. È certo, però, che le imputate col permettere che i due amanti si vedessero in casa loro – e la Napoli anche col condurre la ragazza a Stignano – hanno agevolato la corruzione della Pileggi. Ma tali fatti non ricorrono nelle fattispecie previste dalla legge per configurare il reato di corruzione di minorenne. Pertanto è doveroso assolvere le imputate perché il fatto non costituisce reato.

Per quanto riguarda l’ultimo imputato, Francesco Varano, si è assodato che per una sola volta ricevette e rinchiuse in casa sua Giuseppina Pileggi, ma è del pari risultato che esso ciò fece per sottrarre la giovane alle percosse del padre col quale era venuta a litigio e che mai Sotira ebbe a recarsi nell’abitazione di Varano. Conseguentemente l’imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto attribuitogli.

È tutto, si può procedere a quantificare la pena da comminare a Mariano Pileggi per l’omicidio della figlia e a Pietro Sotira per il reato di ratto.

Considerato che l’omicidio della propria figlia è punito con l’ergastolo, ma essendo stata concessa all’imputato l’attenuante della provocazione grave, la pena prevista va dai 10 ai 20 anni di reclusione, per cui la Corte ritiene equo condannare Mariano Pileggi al minimo, cioè anni 10 di reclusione e, ritenendo l’imputato, per le peculiari circostanze del fatto, meritevole anche della concessione delle attenuanti generiche, di ridurla di un sesto, cioè ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, oltre alle spese e alle pene accessorie.

La Corte condanna Pietro Sotira ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.

Il 17 marzo 1933 la Corte di Cassazione dichiara estinto il reato attribuito a Pietro Sotira e annulla nei suoi riguardi la sentenza della Corte d’Assise di Locri. Nello stesso tempo rigetta il ricorso di Mariano Pileggi.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corta d’Assise di Locri.