UNO SPUTO IN FACCIA

Bruno Papallo, ventiseienne pastore da Fabrizia in provincia di Vibo Valentia, nel 1936 sposa la ventunenne Rosina Cessario e va ad abitare in casa della suocera, Maria Teresa Brunetta, nel vicino comune di Martone, però in provincia di Reggio Calabria.

I primi mesi di convivenza tra Bruno e la suocera sono buoni, poi peggiorano a causa del brutto carattere di Maria Teresa, conosciuta in paese come donna linguacciuta, molesta e di temperamento eccitabile, che comincia a tormentarlo quotidianamente rivolgendogli gli epiteti più ingiuriosi come rognoso, animale, stupido di Prunara (la contrada di Fabrizia da cui Bruno proviene), piedi storti, cornuto e così via. Bruno non reagisce mai, mostrandosi rassegnato e della sua rassegnazione, sapendolo debole, ne approfitta la suocera, facendogli capire che gli ha dato in moglie sua figlia per coprire qualche precedente fallo di lei, non tralasciando di continuare a schernirlo dicendogli che è un buono a nulla, che non sa zappare la terra, che non è buono a fare figli perché il bambino partorito dalla moglie è stato da lei procreato con un certo Ciacco.

Bruno, anche davanti a queste più gravi offese, continua a non reagire, ma si lamenta con la moglie del trattamento subito, dicendole:

Dì a tua madre che un giorno o l’altro perderò la pazienza e gliela farò pagare cara!

Ma a Maria Teresa le parole riferitele dalla figlia da un orecchio le entrano e dall’altro le escono e continua imperterrita a tormentare il genero.

Allora Bruno decide di trasferirsi nella montuosa contrada Lia per trovare un po’ di pace con la moglie ed il figlio, ma la suocera lo affronta e, a muso duro, gli dice:

Mia figlia deve vivere in paese e non già in montagna! Tu la vuoi portare là non perché la vuoi con te, ma per timore che ti tradisca!

– Non è vero, siamo una famiglia e… – Bruno cerca di giustificarsi, ma non riesce a terminare il suo ragionamento perché la suocera lo sputa in faccia e gli dice:

Animale! Stupido di Prunara! – e lo lascia lì come inebetito.

Dopo circa due settimane, e precisamente nel pomeriggio del 29 maggio 1937, Bruno dà incarico al quindicenne cognato Francesco Cessario di portare le pecore al pascolo, mentre lui comincia a dissodare una striscia di terreno vicina alla sua casetta colonica. Poco dopo, come sempre, arriva la suocera che, inopportunamente e con modi sgarbati, gli dice:

Non è questo è il modo di zappare! – Ne nasce un vivace diverbio e Maria Teresa, dato il suo carattere violento, irascibile e la sua abitudine di insolentire contro chiunque per un nonnulla, continua – Cornuto! Stupido! Figlio di puttana!

Ancora non contenta, mentre il genero comincia ad allontanarsi per evitare ancora una volta che la situazione degeneri, gli si fa davanti e lo sputa in faccia. Ed è la seconda volta e adesso è davvero troppo.

A tale atto, Bruno, infuriato, afferra la scure posata lì vicino, torna indietro e vibra due violentissimi colpi alla suocera, che nel frattempo si è chinata per legare un fascio di legna, facendola ruzzolare su un ripiano inferiore del terreno, dove arriva già morta. Poi, temendo la vendetta dei congiunti di Maria Teresa, abbandona la scure e scappa.

Informati del delitto, i Carabinieri vanno in contrada Lia per iniziare le indagini e interrogano le persone che hanno assistito allo svolgimento dei fatti, tra le quali i figli della vittima, che raccontano come Bruno fosse quotidianamente maltrattato e pesantemente offeso dalla suocera, offese ripetute anche poco prima che avvenisse la tragedia, condite da uno sputo in pieno viso.

La mattina dopo, 30 maggio, Bruno Papallo si costituisce nella caserma dei Carabinieri di Roccella Ionica e confessa il delitto:

Ero esasperato per i continui tormenti che mia suocera mi infliggeva e che mi rendevano la vita insopportabile… anche poco prima del fatto mi aveva ripetuto gli abituali epiteti e mi ha sputato in faccia

Il referto autoptico rende l’idea della violenza con cui Bruno vibrò i colpi di scure: una ferita alla regione parietale destra e una ferita alla regione latero cervicale destra del collo, addentrantesi nel tessuto muscolare ed osseo della colonna vertebrale che, avendo reciso tutti i vasi sanguigni della regione laterale destra del collo, ha cagionato la morte immediata per imponente emorragia.

Bruno Papallo viene rinviato per citazione diretta al giudizio della Corte d’Assise di Locri e nell’udienza del 9 ottobre 1937 dovrà rispondere di omicidio volontario.

Iniziato il dibattimento, emergono gravi e fondati indizi sul reale stato di mente di Bruno e la Corte dispone che sia sottoposto a perizia psichiatrica nel manicomio di Barcellona Pozzo di Gotto dai dottori Madia e D’Aquino i quali, dopo un congruo periodo di osservazione, relazionano che l’imputato è un debole di mente e che la deficienza psichica, per arresto di sviluppo, si appalesa in lui in tutte le sfere della sua vita mentale, nella rappresentativa come nell’affettiva e nella volitiva, sicché riesce manifesto come, nel momento del fatto, egli era in stato di seminfermità mentale, per effetto della quale deve concedersi a lui l’attenuante del vizio parziale di mente.

Il dibattimento riprende il 10 maggio 1938 e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che mediante le deposizioni dei testi i quali assistettero allo svolgimento della tragica scena e mediante la confessione dello stesso imputato, non cade dubbio sulla responsabilità di lui in ordine al delitto attribuitogli. La volontà omicida risulta dia tremendi colpi di scure vibrati con estrema violenza su regioni vitali (testa, collo), rapidamente reiterati, tanto che l’evento letale sopravvenne istantaneamente per recisione di grossi vasi sanguigni. È risultato che Papallo veniva continuamente ingiuriato dalla suocera, ingiurie che sono state concordemente riferite dagli stessi figli della vittima, i quali hanno dichiarato che la madre insolentiva contro il genero senza alcun motivo, ma solo perché era linguacciuta, irritabile e molesta contro il genero senza alcun motivo. I testi presenti al fatto hanno confermato che il diverbio fu provocato dai rimproveri e dalle ingiurie che Maria Teresa Brunetta ripetette all’indirizzo del genero, nonché dal fatto che gli lanciò uno sputo sul viso e che, dopo tale ultima offesa, l’imputato, perduto il controllo dei suoi atti, aggredì la suocera con la scure e la colpì mortalmente. È evidente, quindi, che il contegno della vittima fu ingiusto e provocatorio e determinò l’improvvisa reazione iraconda di Papallo, onde sembra giusto ammettere, in suo favore, l’attenuante dello stato d’ira. Non si può negare, infine, l’attenuante dei motivi di particolare valore morale, che può coesistere con lo stato d’ira (mentre lo stato d’ira implica una spinta emotiva irrazionale e impulsiva, i motivi di particolare valore morale o sociale presuppongono invece una motivazione consapevole e razionalmente orientata a un fine ritenuto meritevole e perciò le due attenuanti sono incompatibili tra loro. Nda) perché mette capo ad una serie di fatti separati e distinti ed è pienamente giustificata dai risultati delle prove, che assicurano come Papallo si trovò coinvolto nel fatto anche per la sua qualità di marito e di padre ed agì sotto l’impulso del suo onore di marito, offeso dalla suocera che gli rimproverava di essersi fatto tradire dalla moglie e della sua rispettabilità di padre vilipeso dalla Brunetta col rinfacciargli che il bambino partorito dalla moglie non fosse suo figlio. Oltre che per l’offesa arrecata alla sua persona, Papallo si risentì anche per l’oltraggio lanciato contro la moglie ed il figlio e perciò la concessione dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale appare del tutto giustificata, essendo risaputo che tale beneficio di legge è destinato ad attenuare la responsabilità di chi ha agito sotto l’impulso di sentimenti socialmente apprezzabili, cioè di sentimenti che ineriscono alla tutela dell’onore e del decoro di persone legate al colpevole da vincoli di qualsiasi organismo etico (famiglia, parentato, cittadinanza, patria). È chiara altresì, nel caso in esame, l’esistenza di una doppia serie di circostanze attenuanti, giacché nel fatto complesso, che ebbe il suo epilogo sanguinoso, le ingiurie, le molestie, le mortificazioni, gli avvilimenti di cui era oggetto Papallo come individuo (stupido di Prunara, rognoso, animale, piedi storti), si distinguevano nettamente dalla espressione diffamatoria che Maria Teresa Brunetta lanciava contro la moglie di Papallo (adultera con Ciacco) e contro il figlio (non procreato dal padre legittimo), per cui non si ravvisa alcuna incompatibilità tra l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e lo stato di semi infermità mentale, giacché la spinta dei motivi morali può essere sentita da un soggetto parzialmente infermo di mente, al pari di una persona del tutto normale, come si rileva nella pratica della vita e come viene insegnato dalla più autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, le quali limitano l’incompatibilità dei motivi di particolare valore morale soltanto con qualche aggravante che richieda il concorso e lo spiegamento, nella determinazione delittuosa, di tutte le potenze dell’animo.

Bene, dopo questa particolareggiata spiegazione del grado di responsabilità penale di Bruno Papallo, non resta che determinare la pena da comminare. La Corte, tutto considerato, ritiene giusto partire da anni 30 di reclusione e diminuire tale misura di un terzo pel vizio parziale di mente, riducendola così ad anni 20, di un altro terzo per lo stato d’ira, con che la pena scende ad anni 13 e mesi 4, e di un altro terzo per i motivi di particolare valore morale, per cui la reclusione riducesi ad anni 8, mesi 10 e giorni 20. Tale pena va aumentata di mesi 6 per la recidiva (Papallo era stato condannato nel 1933 per furto, quindi nei cinque anni precedenti all’omicidio), sicché la pena, in definitiva, si determina in anni 9, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, oltre alle spese e alle pene accessorie.

Ma la Corte non ha ancora terminato perché, essendo stato dichiarato dai periti che Papallo è un debole di mente, deve ordinarsi che egli, prima della espiazione della pena, venga assegnato ad una casa di cura e di custodia per un periodo non inferiore ad anni 3.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.