Pasqualina Albanese, quarantacinquenne da Grotteria in provincia di Reggio Calabria, per sfamarsi commette piccoli furti di campagna ed in paese tutti lo sanno.
Verso il tramonto del primo ottobre 1935, Pasqualina va, come al solito, in contrada Filiciusa, dove la famiglia di suo cugino Domenico Albanese, sordomuto, ha un appezzamento di terra, per rubare un po’ di pomodori, di fagioli e qualcos’altro. Prima di avventurarsi nell’orto dà un’occhiata in giro per assicurarsi che non ci sia nessuno, poi comincia a raccogliere gli ortaggi, riponendoli in alcune frasche sistemate a mo’ di cestino.
Sente dei rumori, si gira di scatto e vede suo cugino Domenico, che si era nascosto prevedendo che sarebbe andata a rubare, mentre corre verso di lei lanciando pietre con la destra, mentre nella sinistra tiene una scure. Allora Pasqualina butta gli ortaggi e comincia a correre urlando per sottrarsi alla furia del cugino che, non trovando più sassi, le scaglia contro la scure, senza colpirla. Lei la raccatta da terra e continua a correre. È ormai quasi arrivata all’acquedotto, quando Domenico la raggiunge e cerca di strapparle la scure. I due lottano senza esclusione di colpi, poi Pasqualina riesce a divincolarsi e comincia di nuovo a correre, ma mette un piede in fallo e precipita nel sottostante ripiano del terreno, piantato a granone, che in quel punto è sistemato a terrazze (ciascuna dell’altezza di circa metri due) e discende dall’acquedotto fino al fiume sottostante in forte pendio. Pasqualina, sempre inseguita da Domenico, cerca di trovare scampo nel terreno scosceso, lasciando per via brandelli della sua veste, ma viene ben presto di nuovo raggiunta, afferrata dal suo implacabile avversario e sopraffatta nella colluttazione che di nuovo intraprendono, nonostante abbia ancora in mano la scure.
Domenico la butta a terra, le toglie la scure e con questa la colpisce ripetutamente, poi risale la scarpata per tornare al suo pezzo di terra. Sul terrazzamento soprastante si ferma e si gira a guardare la cugina, stesa a terra, che sembra non dare segni di vita; poi, preso da un ormai inspiegabile accesso d’ira, le lancia addosso dei grossi sassi, colpendola in varie parti del corpo. Adesso che si è calmato può andarsene.
Quando la madre di Pasqualina non la vede tornare a casa, conoscendo le asperità del terreno dove è ubicato il loro pezzo di terra e temendo che le sia occorsa una disgrazia, si preoccupa e chiede alla guardia forestale Sebastiano Sorbara di andarla a cercare, ma è notte fonda e se riparlerà la mattina seguente.
Infatti, la mattina del 2 ottobre Sorbara ed alcuni contadini vanno a cercarla in contrada Filiciusa e, sulla spianata dell’ultima terrazza verso il fiume, trovano il cadavere martoriato di Pasqualina.
I Carabinieri arrivano ed ispezionano il luogo, rinvenendo il terreno smosso, calpestato e le tracce di una colluttazione; nelle vicinanze dell’acquedotto trovano un fazzoletto bianco ed una pettinessa, più sotto un gembiale nero ed un pezzo di sottana; infine, nella terza terrazza, alcune piante di granone e numerose pietre chiazzate di sangue.
Le condizioni del cadavere evidenziano la brutalità del fatto: moltissime escoriazioni ed ecchimosi (alla coscia sinistra, alla regione glutea, all’avambraccio sinistro, al capo, alla faccia, al naso, alle labbra, al mento, ecc.); contusioni multiple alla regione occipitale ed alle regioni scapolari: una ferita lacero contusa al terzo superiore della coscia destra, due alla regione del ginocchio sinistro; due ferite da arma da taglio, la prima alla regione ombelicale con fuoriuscita del grande epiplon, la seconda alla regione glutea destra nella plica genito femorale e perianale anteriore. La morte, a giudizio del perito, è stata determinata da shock traumatico causato dalle numerose lesioni, col concorso di commozione addominale, trauma psichico e anemia aggravata dalla perdita di sangue, per quanto modica.
Già dalle prime indagini appare chiaro che l’autore del barbaro omicidio è Domenico Albanese, che però è irrintracciabile. Poi la mattina del 3 ottobre Domenico bussa alla porta della caserma dei Carabinieri e si costituisce confessando, con l’aiuto di un interprete, il delitto.
Il 23 marzo 1936 Domenico Albanese viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Aggravanti che potrebbero addirittura portare alla pena di morte.
La causa si discute il 7 luglio 1936 e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva preliminarmente che, in linea specifica, non può dubitarsi che Albanese sia l’autore del delitto, giacché egli lo ha confessato ai Carabinieri ed all’autorità giudiziaria, descrivendone le modalità. Nessuno era presente al fatto. Soltanto da lontano il teste Lauro salvatore vide qualche particolare della tragica scena e cioè la fuga della donna, l’inseguimento e la sassaiola da parte dell’imputato, la colluttazione e, poi, i colpi che a lui sembrarono dati con un bastone ed il successivo lancio delle pietre contro la povera vittima caduta per terra. Qualche altro testimone da lontano vide una colluttazione tra l’imputato e la cugina, ma nessuno accorse per dividerli, non avendo dato importanza al fatto. In tal guisa la povera donna, vittima del furore del suo avversario, rimase senza aiuto e nessuno, durante la notte, potette accorgersi della sua morte.
Ma il vero problema, per la Corte, è se Domenico Albanese sia imputabile e, eventualmente, quale sia il grado di imputabilità? Perché questo dubbio, viene da chiedersi. La risposta sta nell’articolo 96 del Codice Penale, che recita: Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d’intendere o di volere. Se la capacità d’intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita (A questo proposito è opportuno ricordare che l’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” deve essere sostituito con l’espressione “sordo preverbale” o semplicemente “sordo”. Tale modifica è stata introdotta perché il termine precedente è ritenuto improprio sia dal punto di vista medico-fisiologico sia da quello culturale, poiché non esiste alcun rapporto di natura fisica o patologica tra la sordità e il mutismo. Resta comunque esclusa qualsiasi presunzione automatica di non imputabilità della persona sorda: la sua capacità di intendere e di volere deve infatti essere valutata caso per caso attraverso uno specifico accertamento da parte del giudice. Nda). Quindi la norma si basa sulla considerazione che l’udito e la parola siano indispensabili per lo sviluppo psichico del soggetto ed incidano sulla capacità d’intendere e di volere. La Corte segue la norma e procede in proprio, facoltà che la Legge le concede, agli accertamenti necessari per stabilire il grado di imputabilità di Domenico Albanese:
l’Abanese, sordomuto fin dalla nascita, è un contadino analfabeta; abitava in una lontana zona di montagna del territorio di Grotteria insieme con la famiglia ed era addetto alla coltivazione del suo fondicciuolo. Nella esplicazione della sua modestissima attività, a tutti, come ai carabinieri, è sembrato che agisse in modo normale e come persona intelligente, comprendendo e facendosi comprendere, sia pure con gesti ed espressioni rudimentali. Di condotta incensurata, non ha mai dato luogo a stranezze e non ha mai fatto parlare di sé. Ha agito per una causale comune a tutti i contadini, e cioè per essere stato derubato di frutta ed ortaggi da colei che era ritenuta una ladra; anzi, qualche giorno prima del delitto, aveva detto al teste Vincenzo Lauro che costei soleva derubarlo e se l’avesse sorpresa nel suo fondo, come infatti l’ha sorpresa, si sarebbe vendicato. Dopo il delitto ha raccontato il fatto in tutti i suoi particolari e nei suoi interrogatori ha dimostrato di essere consapevole delle conseguenze lesive che dalla sua azione derivarono, cioè di avere la coscienza fisica dei suoi atti. E ne ha avuto anche la coscienza morale, giacché dopo il fatto non è rimasto inebetito sul luogo, ma si è allontanato senza nemmeno rientrare a casa e solo il mattino seguente disse alla madre di avere ferito la cugina Pasqualina, spiegandone anche il motivo. Del resto un sordomuto come l’imputato, che abbia non già un completo sviluppo intellettuale ed etico, ma un minimo di comprensione ed una coscienza rudimentale, può benissimo riconoscere l’immoralità e l’illiceità e valutare le conseguenze penali di alcuni fatti gravi (ad esempio l’omicidio, lesioni personali, rapina) che offendono i diritti fondamentali dell’uomo ed i sentimenti più profondi dell’umana convivenza, perché egli comprende tutto l’importanza del male che gli produrrebbe la stessa azione se compita contro di lui. Albanese era consapevole che sua cugina, nel rubargli gli ortaggi, offendeva il suo diritto di proprietà e ha reagito. A maggior ragione ha compreso di avere compiuto una cattiva azione calpestando il massimo dei beni e cioè il diritto alla vita ed all’integrità personale. Ma con ciò non è ancora dimostrato che il giudicabile abbia agito con piena capacità di intendere e di volere e che, quindi, sia completamente responsabile.
Infatti la Corte ha dei dubbi in merito: sembra alla Corte che non sia adeguato alla personalità di Albanese considerarlo come un individuo pienamente cosciente. Non bisogna dimenticare che egli è un contadino, cresciuto fra gente rozza, lontano dal consesso civile, senza educazione, senza istruzione e che la sua infermità è congenita; onde, se da una parte le condotta del giudicabile precedente al delitto, il suo contegno posteriore, i moventi a delinquere, l’importanza giuridica e morale del bene violato inducono a ritenere accertata la sua capacità di intendere e di volere, d’altra parte non si può affermare che le condizioni particolari di vita e di ambiente e la mancanza di istruzione, anche la più elementare, non hanno favorito lo sviluppo intellettuale del sordomuto e soprattutto il suo senso etico e morale. In conseguenza, la capacità di intendere e di volere dell’imputato deve ritenersi grandemente diminuita.
Secondo la difesa, però, non ci fu volontà omicida, ma solo di produrre lesioni personali e quindi si tratterebbe di omicidio preterintenzionale. La Corte smonta questa tesi sostenendo che, nel caso in esame, la volontà omicida si desume da tutto lo svolgimento dei fatti, dalla reiterazione dei colpi su regioni vitali del corpo, dall’uso di diversi mezzi di offesa (scure, pietre), dal desiderio di vendetta, che non è appagata nemmeno quando la vittima è caduta sotto i colpi di scure, tanto che è stata fatta segno ad una nuova e più efficace sassaiola. Quindi omicidio volontario.
La Corte, basandosi sul ragionamento fatto circa la condizione di contadino cresciuto fra gente rozza, lontano dal consesso civile, senza educazione, senza istruzione e che la sua infermità è congenita, l’attaccamento morboso dei contadini ai frutti del proprio lavoro, ritiene che il motivo a delinquere non sia, in questo caso, futile e cancella la relativa aggravante. Ma la Corte dubita anche che sussista l’aggravante della crudeltà perché ha adoperato i mezzi di offesa più comuni, mediante i quali non ha inferto alla vittima sofferenze più intense e più gravi di quelle necessarie e sufficienti per commettere un comune reato di omicidio. E di ciò si convince anche il Pubblico Ministero, ammettendo che un mero errore sul numero di pietre sequestrate, tre e non trenta, poteva far credere che Pasqualina Albanese fosse stata vittima di una sassaiola inconsueta e inconsulta, considerando anche che le molteplici ecchimosi riscontrate su tutto il corpo debbano piuttosto attribuirsi alla colluttazione ed alla sua caduta lungo lo scosceso pendio. Quindi anche l’aggravante della crudeltà è esclusa.
Di contro, la Corte ritiene che all’imputato spetti l’attenuante dello stato d’ira, giacché egli ha reagito in preda ad improvviso impulso del suo animo, suscitato in lui dall’aver sorpreso la donna che in quella circostanza, come in precedenza, l’aveva derubato. Né la parvità del furto può far pensare ad una sproporzione fra il fatto provocatorio e l’evento, giacché la spinta al delitto, per una causale di poca importanza è stata più imponente e ha avuto maggiore influenza in un soggetto deficiente come l’attuale giudicabile.
Non resta che quantificare la pena: in considerazione delle modalità del fatto e della gravità dell’evento, la Corte intende fissare come punto di partenza il massimo di anni 24 di reclusione. Applicando, poi, la diminuente del vizio parziale di mente nella misura massima di un terzo, la pena va ridotta ad anni 16, ulteriormente ridotti fino ad anni 12 per l’attenuante dello stato d’ira. Poiché la pena è stata diminuita per cagione di sordomutismo, devesi ordinare che il condannato sia ricoverato in una casa di cura per un tempo non inferiore ad anni 3. Oltre, naturalmente, alle spese e alle pene accessorie.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.