È sera, la sera del 17 aprile 1932, quando Michelangelo Foti, ventisettenne contadino da Caulonia, si presenta dai Carabinieri del paese, chiede del comandante, il Maresciallo Mura, e gli racconta:
– Qualche ora fa, in contrada Raschiamuso, mediante due colpi di fucile ho ucciso Ilario Piscioneri perché costui, presentatosi a casa mia, dopo avermi intimato di seguirlo, giunti nella detta contrada, ha reiteratamente cercato di colpirmi con una scure. Aggiungo che Piscioneri, da tempo, mi aveva fatto oggetto di continue persecuzioni, manifestando apertamente il suo fermo proposito di uccidermi, commettendo in mio danno ogni sorta di soprusi e di violenze, giungendo persino, dopo avermi intimato di allontanarmi, ad entrare in casa mia e a costringere mia moglie, con minaccia a mano armata, a congiungersi carnalmente con lui e, lo sapete, l’ho pure denunciato … ho agito per difendermi…
Sì, il Maresciallo Mura ricorda bene quella denuncia, ma è la ricostruzione del delitto a non convincere, a sembrare una storia incredibile, magari maldestramente pensata per ottenere dei benefici. Bisogna indagare a fondo e per prima cosa bisogna verificare lo stato del cadavere, ispezionare il luogo del delitto e cercare di capire la dinamica dei fatti.
Dall’autopsia risulta che i due colpi di fucile, caricati con pallini di grosso calibro, sono stati esplosi a distanza di pochi metri e hanno prodotto la morte in modo orribile, cioè asportando la calotta cranica, con spappolamento e dispersione della sostanza cerebrale.
Sul manico della scure di Piscioneri ci sono i segni dei colpi esplosi da Foti e questo significa che la vittima aveva la scure in mano quando è stata colpita.
Interrogato dal Magistrato, Foti conferma la sua versione dei fatti e man mano che i testimoni si susseguono, il suo racconto sulle angherie subite trova una conferma indiretta perché Piscioneri viene descritto da tutti come individuo violento e prepotente, audace e temibile, capace di commettere qualsiasi azione delittuosa. Anche i Carabinieri, che conoscevano molto bene Piscioneri, confermano il giudizio dei testimoni e verbalizzano:
Il Piscioneri, quando volle allontanare da casa il Foti, era latitante perché colpito da mandato di cattura quale autore di un tentativo di estorsione e di altri reati. Inoltre, a causa dei numerosi delitti commessi, era il terrore della contrada in cui dimorava e veniva da tutti reputato come il più pericoloso soggetto della delinquenza locale. Vittime delle sue violenze erano soprattutto l’imputato Foti e la moglie di lui, Annunziata Iacopetta, i quali, da lui minacciati di morte a mano armata di rivoltella, dovettero subire l’onta gravissima della violenta congiunzione carnale, di cui è cenno nell’interrogatorio dell’imputato.
Approfondendo le indagini, viene fuori che qualche giorno dopo la violenza sessuale, Piscioneri, in assenza del marito, tentò nuovamente di possedere Annunziata presentandosi armato dinanzi la casa di lei, afferrò per i capelli la malcapitata, le impose di coricarsi per terra e se non riuscì a soddisfare le sue voglie fu perché, chiamato dalle urla della giovane, sopraggiunse un fratello di lei e costrinse Piscioneri alla fuga. E ancora: risulta, infine, che l’odio di Piscioneri pel Foti si acuì maggiormente dal giorno in cui (pare nell’agosto del 1931) Piscioneri, ferito da un colpo di fucile esplosogli contro da uno sconosciuto (che non riuscì posteriormente ad identificare), sospettò che a ferirlo fosse stato Foti ed allora non solo manifestò ripetutamente la sua ferma intenzione di uccidere il suo presunto aggressore, ma più di una volta tentò di porre in atto il suo sinistro proposito.
E quest’ultima risultanza potrebbe anche far ritenere possibile che Michelangelo Foti abbia davvero agito per legittima difesa. Il problema, però, è che non è possibile ricostruire la dinamica del fatto per l’assenza di testimoni oculari e, d’altra parte, resta un legittimo dubbio: possibile che un individuo pericoloso come Piscioneri avesse consentito che la sua vittima designata lo seguisse armata di fucile? Forse è più logico pensare che Foti, non reggendo più la pressione delle minacce di morte ed i tentativi di metterle in pratica, avesse deciso di tendere un agguato al temibile Piscioneri. Nell’incertezza resta solo il tragico epilogo e il risultato è il rinvio a giudizio di Michelangelo Foti per rispondere di omicidio volontario.
Ad occuparsi del caso è la Corte d’Assise di Locri nell’udienza dell’8 novembre 1932.
La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: quel che avvenne tra i due la sera in cui si svolse il tragico episodio non è dato di precisare giacché, dalle deposizioni dei testimoni, risulta soltanto che essi furono visti avviarsi verso la contrada Raschiamuso, Piscioneri, innanzi, armato di scure e Foti, un passo più indietro, armato di fucile. L’imputato afferma che, giunti nella detta località, Piscioneri, voltatosi bruscamente ed inalberata la scure verso di lui, gli gridò: “Carogna, è venuto il momento di farti pagare la fucilata che mi tirasti!”. Foti, atterrito, rinculò di qualche passo intimando ripetutamente all’altro di non avvicinarsi, ma poiché quegli continuò ad avanzare minacciosamente, egli, per salvare la sua vita, fu costretto ad esplodergli contro i due colpi di fucile, che ne cagionarono la morte. Indubbiamente è questa una versione assai verosimile perché suffragata dagli elementi processuali e dalla circostanza salientissima che sul manico della scure appartenente alla vittima e rinvenuta sul posto, furono riscontrate le tracce dei proiettili dei colpi esplosi dall’imputato (il che induce a ritenere che l’ucciso, realmente, dovette impugnare quello strumento nel momento del fatto). D’altronde, se fosse stata intenzione di Foti uccidere Piscioneri, egli avrebbe potuto agevolmente farlo allorché, qualche istante prima del tragico epilogo, seguiva il suo temibile avversario. L’intenzione di Piscioneri, allorché ad ora tarda obbligò Foti a seguirlo in un luogo solitario, era fin troppo evidente per quest’ultimo, il quale non ignorava che il suo implacabile persecutore aveva da tempo deciso di ucciderlo e ne conosceva il temperamento malvagio, violento, sanguinario e quindi, allorché vide il suo avversario voltarsi improvvisamente ed avanzare con la scure inalberata, profferendo parole di minaccia verso di lui, dové senz’altro vedersi perduto e, se tirò contro il suo aggressore, vi fu costretto dalla necessità di difendere la propria vita, non essendovi per lui altra via di scampo se non voleva rimanere vittima del suo feroce persecutore. Ora, se è così, e se, d’altro canto, si considera che Foti è, dai testi e dai Carabinieri, descritto come giovane onesto, laborioso e di carattere assai timido, non v’è dubbio che a lui debba competere quella discriminante della legittima difesa, che in suo favore concordemente s’invoca in udienza dal difensore e dal rappresentante della pubblica accusa.
Va bene, ma la Corte dirà, secondo il suo giudizio, come mai un tipo pericoloso come Piscioneri, che senza dubbio aveva premeditato di uccidere Michelangelo Foti, permise alla sua vittima designata non solo di armarsi di fucile, ma addirittura di camminare alle sue spalle?
Sì, la Corte un’idea se l’è fatta: negli ultimi tempi Piscioneri, armato ora di scure, ora di fucile, si era messo a dare la caccia a Foti come a selvaggina. Un giorno che lo aveva incontrato solo, si era slanciato per afferrarlo e lo avrebbe ucciso se quegli non si fosse liberato con una stratta; un altro giorno, e precisamente il 6 aprile 1932, si era recato nel fondo di Ilario Cavallaro, dove Foti lavorava, e, armato di fucile, aveva espresso chiaramente il proposito di uccidere l’avversario, proposito dal quale era receduto per le esortazioni fattegli da Cavallaro. Finalmente, sentendo di non potere ulteriormente indugiare sull’attuazione del suo piano criminoso, il 17 aprile egli andò a chiamare Foti e con minacce sulla vita lo costrinse a seguirlo. Quegli ebbe l’accortezza di munirsi di fucile ed il coraggio di servirsene nel momento opportuno, mentre Piscioneri, con un concetto esagerato della sua temibilità, del terrore che incuteva in tutti e con convincimento pieno che Foti, per vigliaccheria, si sarebbe facilmente lasciato trucidare, era sicuro che non avrebbe mai fatto uso del fucile.
È tutto, non resta che formalizzare la decisione già presa: la Corte assolve Michelangelo Foti dall’imputazione di omicidio per non essere egli punibile, avendo agito in stato di legittima difesa.
Ma Michelangelo Foti deteneva abusivamente il fucile e abusivamente lo portò fuori dalla sua abitazione e per questi due reati la Corte lo condanna a mesi 2 di arresti, al sestuplo della tassa sulle concessioni governativa ed alle relative spese processuali.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.