Francesco Ieropoli, ventenne da Ciminà in provincia di Reggio Calabria, nel mese di aprile del 1935 si innamora perdutamente della coetanea Maria Grazia Spagnolo, ben sapendo, come del resto è noto a tutti, che la ragazza è stata sedotta e abbandonata da Diego Reale e vuole sposarla.
I genitori del giovane dapprima si oppongono decisamente al matrimonio ma poi, fingendo di cedere alle preghiere ed alle insistenze del figlio, nei primi giorni di maggio vanno a casa della ragazza per scambiare promessa di fidanzamento e, in ordine alla dote, avanzano pretese che sanno essere inaccettabili.
Francesco, accecato dalla sua ardente passione e forse attratto dalle lusinghe e dalle premure dei genitori di Maria Grazia, preoccupati dell’avvenire della figlia, conferma la volontà di sposare la donna amata, anche contro la volontà ed il consenso dei genitori, iniziando le pratiche matrimoniali presso il Vescovo di Gerace Superiore, pratiche che i suoi genitori, venuti a conoscenza della cosa, bloccano immediatamente, ma non hanno fatto i conti con la determinazione del figlio e di Maria Grazia che scappano insieme a Locri e vivono come marito e moglie, nella speranza che ogni ulteriore opposizione debba infrangersi davanti al fatto compiuto. Dopo una ventina di giorni, però, col permesso dei genitori di Francesco, i due innamorati tornano in paese e continuano a vivere more uxorio in una modesta camera presa in affitto vicino alla casa dei genitori di Maria Grazia. A questo punto vengono anche riprese le trattative di matrimonio, nonostante i genitori di Francesco continuino a ostacolarle, prima con una serie di pretesti, poi con altre e più gravose pretese in ordine alla dote e infine riescono a convincere il figlio a rinunciare al matrimonio, tentando di farlo partire in Africa Orientale come operaio. Francesco va a Napoli per presentare la domanda, ma il tentativo fallisce perché è soggetto agli obblighi di leva e la domanda viene respinta. Comunque l’imminente partenza per il servizio militare è la scusa buona per rimandare ogni discorso alla fine della leva.
Maria Grazia capisce che stanno ordendo un tranello ai suoi danni e insiste con Francesco perché le dica la verità, cosa che il giovane fa senza giri di parole: non intende più sposarla, ma nonostante ciò i due continuano a convivere.
È la sera del 24 settembre 1935. Francesco torna a casa dal lavoro ed è così stanco che rifiuta il cibo approntato ed offertogli da Maria Grazia e si accascia su una sedia. Poco dopo ricevono la visita di un cugino della ragazza, che ha un’armonica e si mette a suonare. Maria Grazia, molto eccitata, invita Francesco a ballare con lei, ma non c’è niente da fare, è troppo stanco. Quando il cugino se ne va e i due stanno per andare a letto la donna, cosa insolita e strana, accende un lumino da notte.
– Come mai hai acceso il lumino? – le chiede Francesco.
– Così, è una lampada votiva… – poi lo accarezza, lo abbraccia e gli dice – allora è vero che te ne vai in Africa e non mi sposi?
– Ancora? Ti ho detto che non ti sposo e non ti sposo, Africa o non Africa! Ora voglio dormire, buonanotte – le risponde con un tono che non ammette repliche, poi si corica, gira le spalle a Maria Grazia e chiude gli occhi.
Anche la ragazza si mette a letto, ma subito si alza e, senza che Francesco le chieda il perché, dice:
– Devo andare a soddisfare un bisogno.
Venti, trenta secondi? Non si sa, ma quando Maria Grazia torna a letto ha una scure in mano e, sistemandosi alle spalle di Francesco comincia a tempestarlo di colpi alla testa. Dopo il primo colpo Francesco comincia ad urlare, cerca di ripararsi ma è tutto inutile, i colpi si abbattono senza pietà, fino a quando, ormai allo stremo, urla:
– Pietà! Perdonami, perdonami… non dico niente ai Carabinieri, perdonami, ho sbagliato e prometto che ti sposo!
Maria Grazia, che ha il fiato grosso per lo sforzo, si ferma di botto mentre nella stanza entrano i suoi familiari e poi a Giuseppe Violi, un vicino di casa tra i primi ad accorrere alle urla, dice:
– Mi dispiace di avere desistito, ma debbo bere il suo sangue!
Poi ai Carabinieri, prontamente arrivati sul posto ad arrestarla, confessa:
– Ho avuto la precisa intenzione di uccidere il mio fidanzato perché lui, cedendo alla volontà dei suoi genitori, si rifiutava di sposarmi nonostante mi avesse resa incinta!
Intanto Francesco, visitato dal medico del paese non è per fortuna in pericolo di vita nonostante le tredici ferite che ha riportato: due alla regione occipitale interessanti il cuoio capelluto; tre alla regione parietale sinistra interessanti il cuoio capelluto; due alla regione parietale destra, una superficiale e l’altra interessante la superficie ossea; due alla regione paratiroidea destra interessanti la cute e la ghiandola parotide; una al dorso della mano destra interessante il primo tendine; tre al braccio sinistro: una interessante il muscolo deltoide, le altre due interessanti postero – esterna dell’arto. Se la caverà in una ventina di giorni, salvo complicazioni. La successiva perizia medica stabilisce che la ferita alla regione parotidea avrà come esito lo sfregio permanente del viso e indebolimento permanente dell’occhio, mentre le ferite riportate al braccio sinistro avranno come esito l’indebolimento permanente dell’arto.
Maria Grazia è davvero incinta, come certifica la perizia a cui viene sottoposta, ma per lei l’accusa da cui dovrà difendersi è grave: tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’aver profittato di circostanza di tempo, di luogo e di persone tali da ostacolare la privata difesa.
Quando Francesco è in grado di parlare, al Giudice Istruttore ricostruisce i fatti più o meno come li ha descritti Maria Grazia:
– Coricatici, Maria Grazia mi accarezzò e mi abbracciò, poi mi addormentai e fui improvvisamente destato dai colpi di scure infertimi da lei, che desistette soltanto quando le chiesi perdono e, rispondendo alle sue domande, promisi che l’avrei sposata e che non avrei denunciato il fatto ai Carabinieri…
Chiusa l’istruttoria, il 12 febbraio 1936 Maria Grazia Spagnolo viene rinviata al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere dei reati ascrittile.
La causa si discute il 27 giugno successivo e l’imputata, interrogata in aula, conferma la sua confessione. Poi, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, la Corte osserva: si è constatato in udienza che le molteplici lesioni riportate da Francesco Ieropoli hanno prodotto soltanto sfregio permanente del viso consistente in due cicatrici lineari le quali, per la loro ubicazione, lunghezza e profondità sono visibili ad occhio nudo ed a distanza e turbano sensibilmente l’armonia del viso, alterandone le linee espressive ed estetiche. Non sussiste invece l’indebolimento dell’occhio destro e del braccio sinistro, come certificato dal dotto Polifroni il 14 ottobre 1935. La paresi dell’occhio, accertata all’epoca e determinata dalla recisione del nervo facciale, è oggi completamente scomparsa; completi ed inalterati sono i movimenti di flessione del braccio sinistro ed esiste soltanto un lieve indebolimento dei movimenti di prensione della mano, indebolimento che non ha carattere permanente e scomparirà del tutto col tempo.
Chiarito questo aspetto, la Corte, assodato che l’imputata ha ammesso di avere agito con piena coscienza e volontà, ritiene che ci siano elementi tali da dubitare del reato per cui Maria Grazia Spagnolo è a processo e quindi si debba rispondere a dei quesiti in modo da chiarire una volta per tutte la vicenda:
1) Agì l’imputata con l’intento di uccidere e gli atti da lei compiuti erano idonei a commettere il delitto voluto?
2) Nell’ipotesi affermativa, vi è la prova che la stessa abbia volontariamente desistito dall’azione, cosicché debba soggiacere alla pena che per gli atti compiuti, come si è dimostrato, integrano il delitto di lesioni gravissime e non di tentato omicidio aggravato?
3) Concorrono le aggravanti dell’arma, della premeditazione e di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa?
4) Competono alla giudicabile le attenuanti l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale e l’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui?
Al primo quesito la Corte risponde che non c’è alcun dubbio sulla precisa intenzione di uccidere il fidanzato, dal momento che l’imputata lo ha sempre dichiarato.
Al secondo quesito la Corte la Corte risponde che vi fu volontaria desistenza determinata non da pietà per la vittima implorante e sanguinante, ma dalla fede nella promessa di sposarla e di non denunciarla.
Al terzo quesito la Corte risponde che sussiste l’aggravante dell’arma, giacché per “arma” si intende ogni strumento atto ad offendere, del quale sia vietato il porto senza giustificato motivo e la scure di cui si servì l’imputata rientra in questa categoria. Per quanto riguarda l’aggravante della ostacolata difesa, è certo che Ieropoli fu ferito proditoriamente mentre era a letto, non importa se dormiva già, come sostiene la vittima, o era in procinto di addormentarsi, come sostiene l’imputata, perché Ieropoli non prevedeva, né sospettava un’aggressione, quindi fu ferito in circostanze tali da impedirgli qualsiasi resistenza. Infine, per la Corte non sussiste l’aggravante della premeditazione in quanto gli atti della causa non forniscono elementi sicuri sugli elementi costitutivi della premeditazione: il tempo prolungato di riflessione, la preordinazione dei mezzi per eseguire il delitto, i mezzi per sfuggire alla pena e la maggiore intensità di dolo necessaria. Nulla si può desumere dal preesistente rancore per il temuto abbandono da parte del fidanzato, perché si ignora quando il dubbio dell’abbandono divenne certezza e determinò il proposito di vendetta.
Al quarto ed ultimo quesito, la Corte risponde che all’imputata spetta l’attenuante dello stato d’ira perché è certo che Ieropoli, che si era invaghito perdutamente dell’imputata pur conoscendone il passato; che, consenzienti i suoi genitori, aveva promesso di sposarla; che aveva convissuto maritalmente con lei per circa due mesi rendendola incinta e compromettendo definitivamente l’avvenire della giovane, preso da tardiva resipiscenza, cedendo all’azione dei suoi parenti, decise di abbandonare la donna alla quale aveva dato reiterate prove di affetto, dapprima con sotterfugi, poi manifestando chiaramente il suo proposito. È certo che tra i due vi furono dei dissensi, causa di litigi, ed è da ritenere che un litigio tra i due amanti, prima che si coricassero, sia avvenuto anche la sera del 24 settembre 1935. Se così non fosse, non si spiegherebbero le implorazioni di perdono e la promessa di matrimonio che indussero la giovane a desistere dall’azione criminosa. Ingiusto, quindi, fu il rifiuto di Ieropoli di sposare la giovane della quale aveva compromesso definitivamente l’avvenire e giusta fu la vendetta determinata dall’ira provocata da quel rifiuto. Non spetta a Maria Grazia l’attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale perché, nella specie, il movente dell’azione criminosa è unico e non può essere usato per giustificare l’una e l’altra attenuante.
Ora che tutti i dubbi sono stati fugati, non resta che determinare la pena da irrogare a Maria Grazia: la gravità del reato, l’arma adoperata, le circostanze di tempo, di luogo e di persone nelle quali il delitto fu commesso, i precedenti della giudicabile che, sedotta e abbandonata da Diego Reale, compì anche contro costui atti di violenza, inducono la Corte, esclusa la premeditazione, a ritenere prevalenti le circostanze aggravanti contestate sull’attenuante concessa. Per tali motivi si crede adeguata la pena di anni 7 di reclusione, che deve essere aumentata di anni 1 per l’arma e di anni 1 per la minorata difesa, restando fissata definitivamente in anni 9 di reclusione, oltre alle spese ed alle pene accessorie. Danni da pagare non ce ne sono perché né Francesco Ieropoli, né i suoi genitori si sono costituiti parte civile.[1]
Non risultano ricorsi.
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.