IL PADRE CONTRO NATURA

È il 27 settembre 1935, la donna, Caterina Armeni da Bovalino in provincia di Reggio Calabria, è seduta davanti al comandante la stazione dei Carabinieri del paese e tormenta tra le mani un fazzoletto. Poi si asciuga le lacrime, tira un lungo respiro e racconta:

Mio marito, Domenicantonio Frascà, profittando della mia assenza da casa, ha più volte violentato contro natura e posseduto nostra figlia Rosina di quindici anni

Il Maresciallo, che pure ne ha viste e sentite tante nella sua carriera, sbianca in viso, si passa una mano sulla fronte, incredulo, poi dice:

– Siete sicura?

– Sicurissima, potete chiederlo alla ragazza, è qui fuori…

Rosina, rossa in viso per la vergogna, viene fatta entrare e con poche semplici e ingenue parole racconta la tragedia che le sta rovinando la vita:

In uno dei primi giorni di questo mese, dapprima con promesse e con lusinghe e poi con violenza, mio padre mi ha posseduta contro natura… – scoppia a singhiozzare, non riesce più a parlare. La madre l’abbraccia, le carezza il viso rigato dalle lacrime e l’esorta a continuare. Rosina si calma un po’ e continua – in seguito mi ha usato la stessa violenza due altre volte, ma l’ultima volta io riuscii a scappare e quindi decisi di raccontare tutto a mamma

– Lo sai che devo farti visitare da un medico per confermare le tue parole… – il tono del Maresciallo è imbarazzato, ma è il suo dovere.

Per il corpo, tranne alcune graffiature alla gola ed al collo, si riscontra nulla di notevole. Nulla di notevole ai genitali esterni, integrità dell’imene. Arrossamento alla regione anale e perianale, lacerazioni della mucosa anale, scomparsa delle pieghe cutanee che normalmente si irradiano dall’orifizio anale, disposizione imbutiforme della regione per mancata tonicità dello sfintere. Un linguaggio freddamente tecnico, ma proprio per questo ancora più terrificante, per confermare che la violenza c’è stata e Rosina ha detto la verità.

Immediatamente dopo Domenicantonio Frascà viene arrestato per avere, con atti esecutivi dipendenti dalla medesima risoluzione criminosa, mediante violenza e minacce, costretto la propria figlia Rosina a congiunzione carnale contro natura, per tre volte ed in tempi diversi, abusando dei rapporti di coabitazione con la detta sua figlia, minore degli anni 16.

Frascà, interrogato, di fronte all’evidenza delle prove nulla può obiettare, tuttavia tenta una improbabile discolpa:

Mia figlia è d’accordo con la madre per rovinarmi e godere i miei averi… qualcun altro ha potuto congiungersi carnalmente con mia figlia – si ferma un attimo a pensare e, per cercare di spiegare le lacerazioni anali, aggiunge – il 25 settembre ho visto che mia figlia manovrava con la mano una stecca di legno nel suo ano pel fatto che durante la giornata aveva ingerito un gran numero di fichi d’india

Una pezza peggiore del buco.

Rosina e la mamma, da parte loro, anche davanti al Magistrato che le interroga ripetono esattamente le stesse parole dette al Maresciallo, il quale, attraverso minuziose indagini condotte in paese, accerta che Rosina è ritenuta da tutti onesta e illibata, sulla cui moralità nulla è stato eccepito.

Poco più di un mese dopo, il 5 novembre 1935, il Giudice Istruttore rinvia l’imputato al giudizio della Corte d’Assise di Locri.

La causa si discute il 13 ottobre 1936 e Domenicantonio Frascà, interrogato in udienza, conscio dell’assurdità e dell’inverosimiglianza della storia della stecca di legno e dei fichi d’india, finisce col dire:

Espressi una semplice ipotesi per spiegare le lacerazioni… non ho mai visto mia figlia fare alcuna manovra

Rosina in udienza conferma ancora una volta la sua versione dei fatti e la ripete anche in faccia al padre quando viene messa a confronto con lui.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni, osserva preliminarmente che, come risulta dalla rubrica e dal contesto della sentenza di rinvio a giudizio, l’imputazione a carico di Frascà è quella di violenza carnale aggravata e continuata e che la continuazione non è stata eliminata dal Giudice Istruttore allorquando ha rinviato a giudizio l’imputato, per rispondere di “unico” delitto di violenza carnale, giacché con tale espressione si è voluta eliminare l’imputazione di corruzione di minorenne, conglobandola nell’unica imputazione di violenza carnale. Poi continua: la prova è abbondante e sicura per affermare la responsabilità di Domenicantonio Frascà. Invero, la uniforme dichiarazione della ragazza fatta ai Carabinieri ed al Giudice inquirente, ripetuta in questo dibattimento con dettaglio di particolari salienti, e la testimonianza della madre, convincono che l’accusa risponde a verità, tanto più che essa è confortata dai risultati delle indagini, nonostante che il giudicabile si sia mantenuto sulla negativa. È assurdo pensare che la minore Rosina abbia potuto inscenare un’accusa così grave contro il proprio padre e ripugna il credere che essa abbia avuto un fine obliquo per calunniarlo. Invece la sincerità del suo racconto promana dalla ingenuità della sua anima ancora infantile e dal modo come ha narrato tutti i particolari della violenza subita la prima e la seconda volta in cui ha dovuto soggiacere all’immonda libidine del padre e dalla violenza alla quale l’ultima volta ha potuto sfuggire.

Ora la Corte esamina brevemente l’aggravante dell’abuso dei rapporti di coabitazione e della continuazione del reato: non può dubitarsi dell’aggravante contestata giacché risulta che l’imputato coabitava con la figlia nel tempo in cui commise il reato e quindi sussistono, nella specie, gli estremi dell’abuso di relazioni domestiche in quanto l’agente si avvalse delle speciali condizioni inerenti all’ambiente domestico e familiare in cui viveva insieme alla vittima, facilitando così la consumazione del reato. Non può dubitarsi nemmeno che sussiste la continuazione del reato, giacché i fatti compiuti dall’imputato, vari e avvenuti in tempi diversi, possono considerarsi come atti esecutivi di uno stesso proponimento criminoso.

È tutto, si può passare alla determinazione della pena: data la natura e gravità dei fatti, la Corte intende fissare, nei limiti previsti dall’art 519 CP (da 3 a 10 anni di reclusione. Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 che porta la pena da cinque a dieci anni di reclusione, pena ulteriormente inasprita dall’art. 13 comma 1 della l. 19 luglio 2019 n. 69 che l’aumenta da sei a dodici anni. Nda), come punto di partenza anni 6 di reclusione ed aumentare di un sesto per l’aggravante contestata. La risultante pena di anni 7 deve essere aumentata fino ad anni 8 per la continuazione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie. La condanna comporta, inoltre, la perdita della patria potestà.

Il 16 aprile 1937 la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’imputato.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.