LO SPECULUM E IL FERRO

La giovane contadina Rosa Marmina, da San Giovanni in provincia di Reggio Calabria, è stata violentata da Giovanni Antonio Pizzata ed è rimasta incinta, partorendo una bella bambina. Pizzata, che intanto si è sposato con un’altra, ha continuato ad avere rapporti carnali con Rosa, che resta incinta un’altra volta e forma il proposito, non certo per salvare il proprio onore, di procurarsi l’aborto affidandosi ad Agata Mustaca, quarantaquattrenne da Casignana, conosciuta come donna capace di risolvere simili situazioni. Rosa la va a trovare e le porta qualche regalo, poi le parla della sua situazione ma Agata le risponde di non volersi prestare. Che fare? Rosa pensa di chiedere aiuto al suo amico, quarantottenne, Vincenzo Strati il quale, pur non avendo avuto con lei rapporti carnali o per lo meno essendo estraneo alla gravidanza, accetta di aiutarla, sperando di accattivarsene la benevolenza.

Vincenzo va da San Giovanni a Casignana (comuni distanti un’ora di cammino) da Agata per ben due volte e la seconda volta, il 13 giugno 1934, riesce a convincere la donna a fare abortire Rosa e l’accompagna fino alla baracca della ragazza, dove tutti e tre si chiudono.

Rosa si stende sul letto mettendosi in posizione ostetrica e, mentre Strati resta fermo a poco più di un metro dal letto, Agata Mustaca le applica lo speculum e per mezzo di una asticciola da fuso le tocca reiteratamente il collo dell’utero, sicura di procurarle l’aborto.

Contrariamente alle sue aspettative, l’utero non espelle il prodotto del concepimento e le manovre abortive cagionano una profusa emorragia, dando luogo ad un processo setticemico.

Le condizioni di Rosa sono gravi e si aggravano giorno dopo giorno, ma lei ha la forza di raccontare tutto ai Carabinieri, che arrestano Agata Mustaca e Vincenzo Strati con l’accusa di procurato aborto di donna consenziente. Purtroppo, però, il 21 giugno Rosa, a causa della setticemia, muore e ai due imputati, oltre all’articolo 546 CP, relativo al procurato aborto di donna consenziente, viene contestato anche l’articolo 549 CP, relativo alla morte della donna in conseguenza del procurato aborto (ho sentito l’obbligo di citare i due articoli del Codice Penale per specificare che entrambi sono rimasti in vigore ben 47 anni, per essere finalmente abrogati dall’articolo 22, L. 22 maggio 1978, n. 194).

All’esame esterno della sfera genitale i periti incaricati dell’autopsia riscontrano lesioni di continuo piuttosto profonde, specialmente sul muso di tinca (parte del collo dell’utero che si protende in vagina. Nda), le quali si approfondiscono nella cavità uterina e mostrano di essere state prodotte da corpo estraneo privo di antisepsi, maneggiato con violenza da mano inesperta, allo scopo di procurare l’aborto. Dall’esame dell’utero, di consistenza molle e ingrossato quanto un’arancia, i periti accertano che l’ovulo era impiantato nella parte posteriore, il che dimostra che la gestazione era giunta al terzo mese. La mucosa uterina era anch’essa sviluppata e l’aborto non era avvenuto completamente.

Interrogato, Vincenzo Strati dice:

Confesso di aver chiamato Agata Mustaca per incarico di Rosa Marmina e di sapere che lo scopo della chiamata erano le pratiche abortive, ma giuro di avere agito per ignoranza, senza alcuna idea di compiere atti contrari alla legge

Agata Mustaca, invece, confessa:

Rosa venne per tre volte a casa mia, poi venne Strati a pregarmi di andare a San Giovanni per procurare l’aborto a Rosa e io ci andai il 13 giugno insieme a Strati. La visitai mentre egli era fermo a qualche passo dal letto, le feci una lavanda vaginale, poi le applicai lo speculum e le toccai il collo dell’utero con l’asticciola del fuso al fine di allargare il collo dell’utero e sollecitare l’aborto

Gli inquirenti sospettano che Giovanni Antonio Pizzata, il violentatore, possa aver preso parte al fatto, così come sospettano che possa entrarci anche il maestro elementare Vincenzo Modafferi, visto un giorno in casa di Rosa. Le indagini non ottengono riscontri ed i due escono dal processo.

Quando Agata viene interrogata dal Magistrato, ritratta e dice:

Nego di aver compiuto pratiche abortive sulla persona di Rosa Marmina e nego anche di averle fatto un lavaggio vaginale perché riscontrai un’emorragia già in atto negli organi genitali.

– Ai Carabinieri però avete confessato le pratiche abortive…

Nego di avere confessato ai Carabinieri quanto hanno consacrato nel verbale.

Dopo avere ascoltato diversi testimoni, il 18 novembre 1934 Agata Mustaca e Vincenzo Strati vengono rinviati al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere dei reati loro ascritti.

La causa si discute il 22 luglio 1935 e Agata Mustaca, interrogata in udienza, conferma di non avere eseguito pratiche abortive, confermando che Vincenzo Strati l’aveva chiamata per quello scopo promettendole un compenso e, inoltre, che l’aveva esortata a fare abortire Rosa Marmica, dicendo che la ragazza lo interessava.

Vincenzo Strati, da parte sua, si dichiara innocente sostenendo di essersi prestato a chiamare Agata Mustaca senza fine illecito, ma esclusivamente perché credeva che si trattasse di un lavaggio vaginale.

Messi a confronto, i due confermano le proprie versioni.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che non può sorgere dubbio sulla responsabilità di Agata Mustaca, la quale inutilmente ha ritrattato una parte della confessione resa ai Carabinieri, quando è certo che nessun’altra persona visitò Rosa Marmina e quando è altrettanto certo che lesioni profonde si notarono specialmente sul muso di tinca, lesioni che si approfondivano nella cavità uterina e mostravano di essere state prodotte da corpo estraneo adoperato con violenza da mano inesperta. Troppe concordanze perché possa ritenersi che le dichiarazioni rese dall’imputata ai Carabinieri siano state raccolte in modo inesatto o con voluta esagerazione o aggiunta di particolari fantastici, ond’è chiaro che le lesioni sul muso di tinca debbono attribuirsi all’opera di Agata Mustaca, prestatasi pel compenso promessole da Strati. Dalle pratiche abortive derivò la morte di Rosa Marmina a causa della setticemia conseguenziale alle lesioni suddette e perciò il fatto presenta tutti gli estremi del delitto ascritto. A nulla rileva che l’aborto non fosse ancora avvenuto completamente, giacché per l’integrazione del delitto previsto dagli articoli 546 e 549 CP non occorre che la morte sia conseguenza di un aborto consumato, ma basta che essa sopravvenga durante l’iter criminis del reato per effetto dell’attività esecutiva di esso. Parimenti certa è la responsabilità di Vincenzo Strati il quale, per le ragioni esposte, deve rispondere, non già di tentativo di aborto che ha prodotto conseguenze da lui non volute, ma di concorso in aborto, per aver cooperato con Mustaca nell’esecuzione delle pratiche abortive da colei compiute, cooperazione esplicatasi nei due viaggi da lui fatti a Casignana per chiamare Agata Mustaca, nelle esortazioni a lei rivolte perché accedesse alle preghiere di Rosa Marmina e, finalmente, nella vigilanza da lui spiegata allorché Mustaca visitò la giovane nella baracca di costei. L’opera di Strati fu, però, manifestamente di minima importanza nella preparazione del reato, essendosi egli limitato ad eseguire la commissione affidatagli, che poteva essere affidata ad altra qualsiasi persona, ed a mostrarsi alquanto interessato al buon esito dell’operazione e perciò è giusto che si conceda a lui la diminuzione prevista dalla legge.

Non resta che determinare le pene ai due imputati: per quanto riguarda Agata Mustaca deve aversi riguardo ai suoi precedenti morali e penali (che non sono buoni), alla natura del fatto, ai motivi a delinquere (compenso in denaro), al grado di pericolosità da lei dimostrato. Tenuto conto di ciò, stimasi giusto infliggere all’imputata anni 7 di reclusione. Per Vincenzo Strati, avuto riguardo ai suoi precedenti morali e penali (che sono buoni), ai motivi a delinquere ed al grado di pericolosità non elevato da lui dimostrato, sembra giusto partire da anni 6 di reclusione e diminuirli di un terzo per la minima importanza dell’opera da lui prestata, sicché la pena si determina in anni 4. Per entrambi le spese e le pene accessorie. Non ci sono danni da pagare perché nessuno si è costituito parte civile.

Il 22 gennaio 1936 la Suprema Corte di Cassazione rigetta i ricorsi degli imputati.[1]

[1] ASCZ, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.