LA QUESTIONE DEGLI AGNELLI

Da tempo tra le famiglie dei fratelli Francesco Russo, soprannominato “Padrone”, e Giuseppe Russo, soprannominato “Impresario”, c’è del rancore a causa di motivi di interessi come, per esempio, il fatto che Francesco, dal momento che ha contribuito alla coltura, accampa dei diritti su di un fondo agricolo di proprietà di Tommaso Vacchiano, sito in contrada Montagnola di Papasidero, e dato in affitto al fratello Giuseppe. Questo stato di tensione è sfociato in due brutti episodi che hanno avuto come protagonista negativo Vincenzo, il diciottenne figlio di Francesco, il quale, per motivi di pascolo, ha prima bastonato lo zio Giuseppe e poi la cugina Marietta. Denunciato e processato dal Pretore di Mormanno, Vincenzo è stato condannato prima il 5 dicembre 1928 e poi il 4 maggio 1929.

È il pomeriggio del 5 novembre 1929 e dall’ultima condanna sono passati sei mesi. Francesco e suo figlio Vincenzo stanno lavorando in un loro podere in contrada Pandolfi; Giuseppe, sua moglie Teresina e suo genero Francesco Crescente lavorano in un loro campo nella limitrofa contrada Montagnola, proprio di fronte al podere di Francesco, da cui è separato da un burrone e distante appena un quarto d’ora di cammino. Ad un certo punto Francesco si accorge che tre agnelli del fratello, lasciati liberi al pascolo, sono entrati nel suo campo seminato a grano e stanno brucando tranquillamente le tenere piantine. Sbuffando si mette ad urlare in direzione del fratello:

Impresario! Il grano l’ho seminato per i tuoi agnelli? – Giuseppe non risponde, forse non ha sentito, ma hanno sentito la moglie ed il genero che storcono il muso. Visto che non ha ottenuto risposta, Francesco continua – Tu non rispondi? E va bene

Tutti continuano il proprio lavoro e verso le quattro e mezza Teresina ed il genero si avviano verso casa lasciando Giuseppe a lavorare da solo.

È ormai quasi buio quando un contadino, passando per la mulattiera che attraversa la contrada Sabanna (una delle contrade che intercedono tra le contrade Montagnola, Pandolfi ed il paese) si accorge che sul ciglio della mulattiera c’è Giuseppe Russo steso per terra che si lamenta flebilmente.

Impresario, che ti è successo? – gli chiede chinandosi su di lui per soccorrerlo e accorgendosi che è tutto pesto e sanguinante.

È stato Vincenzino, il figlio di Padrone

A queste parole il contadino si mette ad urlare ed accorre altra gente, alla quale Giuseppe, a fatica, racconta:

Verso l’imbrunire, mentre tornavo in paese, fui raggiunto proprio qui da mio nipote Vincenzo il quale, rimproverandomi perché tre agnelli erano andati poco prima a pascolare nel suo fondo coltivato a grano, mi lanciò alle spalle un sasso ed io ruzzolai per terra. Allora Vincenzino mi colpì tredici o quattordici volte con il dorso della scure mentre gridava “qui devi morire”

– C’era pure tuo fratello? – gli chiedono, conoscendo la situazione tra i due germani.

Se c’era, io non lo so… io non l’ho visto

Costruita in fretta e furia una sorta di barella, Giuseppe viene portato a casa, dove ripete, sempre più a stento, le stesse parole. Arriva anche il medico ma, nonostante le cure, le condizioni di Giuseppe peggiorano di minuto in minuto e, purtroppo, si spegne prima dell’alba del 6 novembre.

Vincenzo e suo padre vengono arrestati e si dichiarano innocenti, dichiarando semplicemente:

Abbiamo percorso insieme la via del ritorno

E questa versione ripetono in tutti gli altri interrogatori a cui vengono sottoposti.

La brutalità dell’aggressione è certificata dagli esiti dell’autopsia: frattura della quinta, sesta e undicesima costola del lato sinistro, con frattura anche della sesta vertebra dorsale, nonché l’avvallamento delle costole dalla settima alla decima, sempre del lato sinistro. Escoriazione del lobo superiore del polmone sinistro, corrispondente alla frattura della sesta costola, e la presenza di sangue nella cassa toracica. Tutte le lesioni riscontrate furono prodotte da colpi di corpo contundente (dorso di scure o grossa pietra). I colpi furono parecchi e consecutivi. Causa della morte furono, indubbiamente, le lesioni degli organi endotoracici (cuore e polmoni), le quali, certamente per la loro entità e per la loro natura, furono tali da produrre, soprattutto per il meccanismo che le aveva indotte (usura delle superfici posteriori della regione posteriore atriale destra e polmonari posteriori dei due lobi superiori, per i movimenti dei tronconi delle costole fratturate) la lenta e continua perdita della resistenza organica fisiologica. Una morte lenta e atroce.

Ma il 2 giugno 1930, quando il Procuratore del re di Castrovillari apre una busta a lui indirizzata, le cose cambiano radicalmente perché nel foglio c’è la confessione di Vincenzo Russo: due mesi prima del fatto fui percosso da mio zio Giuseppe e dal suo genero Francesco Crescente, ma di ciò non feci parola ad alcuno, nonostante che i due aggressori ne menassero vanto. Sull’imbrunire del 5 novembre 1929, finito il lavoro, mi trattenni a raccogliere qualche fico, mentre mio padre si avviò alla volta del paese. Saziatomi, ripresi il cammino e raggiunsi, in contrada Sabanna, mio zio Giuseppe il quale, appena mi vide, cominciò ad ingiuriarmi e si avventò contro di me impugnando la scure. Io mi difesi e con il cozzo della scure che portavo gli diedi un colpo alle spalle, per il quale mio zio cadde per terra. Preso da ira gli fui sopra e gli diedi altri colpi alle spalle e al fianco. Poi mi allontanai e raggiunsi mio padre nei pressi del paese, alla fontana Sesca, tacendo a lui il fatto avvenuto. Io non volevo ucciderlo, il primo colpo lo tirai per legittima difesa e gli altri per dargli una lezione.

È credibile? Lo zio, in punto di morte ha dichiarato di essere stato aggredito, esattamente il contrario di quanto Vincenzo ha scritto. Tre giorni dopo ripete tutto al Giudice Istruttore, che decide di mettere a confronto padre e figlio per cercare di sbrogliare la matassa delle singole responsabilità, perché se da un lato, anche per le stesse ammissioni della vittima, Francesco Russo non era presente al fatto, dall’altro c’è il sospetto, più o meno fondato, che sia stato il mandante dell’omicidio.

In effetti, lungo la strada, quando giungemmo sotto la roccia, Vincenzo si allontanò da me e poi mi raggiunse in vicinanza del paese, alla fontana Sesca – ammette Francesco durante il confronto.

I dubbi sulla effettiva responsabilità di Francesco Russo restano, ma meritano di essere chiariti in aula davanti alla Corte d’Assise di Cosenza, davanti alla quale, il 19 novembre 1930, padre e figlio vengono rinviati per rispondere: Vincenzo Russo per avere cagionato la morte del proprio zio Russo Giuseppe mediante colpi di dorso di scure; suo padre Francesco di concorso in omicidio per avere determinato il figlio a commettere il delitto in persona del proprio fratello Russo Giuseppe.

Il dibattimento si tiene il 18 novembre 1931, quando è già entrato in vigore il nuovo codice penale fascista, ma il rito deve essere celebrato secondo le vecchie norme, e Vincenzo, pur confermando quanto scritto nella lettera e ribadito al Giudice Istruttore, cambia qualcosa:

Appena incontrai mio zio subito si riaccese tra noi la questione degli agnelli e mio zio, accalorandosi nella discussione, mi prese davanti per la giacca, tempestandomi di pugni. Fu allora che lo colpii più volte col dorso della scure. Mio padre, al momento del fatto, non era presente sul luogo e, pur ritornando insieme dalla campagna, ad un certo punto io mi allontanai per soddisfare un bisogno corporale, mentre mio padre continuò la strada e lo raggiunsi alle porte del paese, nei pressi della fontana Sesca, e non gli dissi niente.

La difesa di Vincenzo Russo chiede la concessione dell’attenuante della concausa perché durante l’autopsia effettuata sul cadavere di Giuseppe, l’aorta della vittima era in stato di evidente ateromasia (irrigidimento e inspessimento delle arterie. Nda) e che la superficie anteriore del cuore era abbastanza infiltrata da depositi adiposi, quindi siffatte condizioni patologiche preesistenti rappresenterebbero un vizio cardiaco ed avrebbero concorso alla morte.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, conferma la responsabilità di Vincenzo Russo. Partendo, poi, dal presupposto che il padre, allontanatosi dal proprio fondo col figlio, si fosse fermato ad un gomito della strada, allorché il figlio aggredì Giuseppe Russo, ritiene Francesco Russo colpevole di complicità non necessaria, modificando il titolo del reato originariamente ascrittogli. La conseguenza di questa modifica è che la Corte ritiene applicabile nei suoi confronti l’aggravante di avere commesso il fatto sulla persona del fratello e fissa la pena in anni 12 di reclusione. Non solo, perché la Corte ritiene di estendere l’aggravante del vincolo di sangue esistente a carico di Francesco Russo, anche al figlio per cui, tenuta presente l’età di Vincenzo, minore degli anni 21 e maggiore degli anni 18, lo condanna ad anni 20 di reclusione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie. Nello stesso tempo dichiara condonati ad entrambi anni 1 della pena.

Padre e figlio ricorrono per Cassazione ed il Supremo Collegio, con sentenza del 30 maggio 1932, annulla la sentenza nei confronti di entrambi i ricorrenti, riscontrando, per quanto riguarda Vincenzo, l’omessa motivazione in ordine al beneficio della concausa, invocata dalla difesa e non concessa, e inoltre, in ordine alla circostanza aggravante prevista dal vecchio codice, relativa all’omicidio commesso sopra la persona del conjuge, del fratello o della sorella, ovvero del padre o della madre adottivi. o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta, obietta che è stata applicata senza la dimostrazione che questa condizione servì ad agevolare l’esecuzione del reato. Per quanto riguarda Francesco la Suprema Corte rileva il difetto di motivazione in ordine alla derubricazione del reato in complicità non necessaria perché su questo punto la Corte d’Assise esprime una sua convinzione di merito, ma non offre la dimostrazione che la convinzione stessa risponda alle risultanze processuali. Quindi, annullata la sentenza, gli atti vengono inviati alla Corte d’Assise di Catanzaro per celebrare il nuovo processo, che si tiene nelle udienze del 4 e 5 maggio 1933. In questo nuovo processo non si costituiscono parte civile né la moglie e né la figlia di Giuseppe Russo perché, così dichiarano in un esposto presentato qualche giorno prima del dibattimento, si trovano nell’assoluta impossibilità economica di presenziare al dibattimento e di fare una nuova costituzione di parte civile.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, esordisce affermando che non ci sono dubbi circa la responsabilità di Vincenzo Russo per il reato di omicidio volontario e ritiene che i fatti si siano svolti così come li ha descritti suo zio Giuseppe, la vittima. E non si può dubitare nemmeno della sua intenzione di uccidere lo zio, lo testimoniano la molteplicità e la reiterazione dei violenti colpi inferti in parti vitali, nonché le parole “qui devi morire” da lui profferite. Il movente? L’odio fra le due famiglie per motivi d’interesse, le due precedenti condanne, il breve intervallo tra il fatto delittuoso e lo sbandamento degli agnelli determinarono nell’imputato, di carattere violento e capace di delinquere, da soli la spontanea e prava volontà di uccidere.

Adesso la Corte catanzarese affronta i motivi per i quali la Cassazione ha annullato la sentenza emessa a Cosenza: della responsabilità di Vincenzo Russo è convinta la stessa difesa, che nel ricorso per Cassazione si limitò ad invocare niente altro che la concausa e le attenuanti generiche. Ma, ad avviso di questa Corte, le risultanze processuali ostano all’uno ed all’altro dei benefici invocati. E spiega: quanto alla concausa la difesa rilevò che l’aorta della vittima era in stato di evidente ateromasia e che la superficie anteriore del cuore era abbastanza infiltrata da depositi adiposi, condizioni patologiche preesistenti di una sofferenza cardiaca che avrebbe concorso alla morte. Senonché è da rilevare che per concausa, com’è noto, non si deve intendere, per limitarci al caso in esame, qualsivoglia circostanza preesistente che concorra, con l’azione delittuosa, a far conseguire l’evento mortale, ma si devono intendere soltanto quelle condizioni preesistenti ignote al colpevole, senza il concorso delle quali la morte non sarebbe avvenuta. L’assunto difensivo è smentito dalla perizia necroscopica: ad avviso dei periti, le lesioni accertate, attesa l’entità e la natura delle stesse, dovevano necessariamente produrre da sole la morte del ferito e quindi la morte si deve interamente al fatto commesso dall’imputato. E non è da tralasciare il fatto che la sopravvivenza per parecchie ore della povera vittima (deceduta dopo circa dieci ore) dall’aggressione, rivela le soddisfacenti condizioni e la resistenza fisica del cuore. Inoltre, le modalità del fatto non rendono l’omicida meritevole delle attenuanti generiche.

Ora la Corte esamina la posizione di Francesco Russo, posizione per certi versi più semplice, ma per altri molto delicata perché l’interpretazione che la Corte darà agli articoli del Codice Penale contestati potrebbe influire, in meglio o in peggio, non solo sulla sua posizione, ma anche su quella del figlio.

Per quanto attiene a Russo Francesco, non sembra alla Corte che ricorrano elementi sicuri e precisi che autorizzino a ritenerlo responsabile del delitto attribuitogli. Anzitutto non sarebbe immune da contraddizione il ritenere che costui avesse determinato il figlio a commettere il delitto, una volta rilevato che l’odio fra le due famiglie, i risentimenti personali, il carattere violento, la circostanza occasionale dello sbandamento degli agnelli valsero a far sorgere spontanea nel Russo Vincenzo il proposito delittuoso. Comunque, non ricorrono elementi processuali atti a porre in evidenza in che forma si sia esplicata l’opera di determinazione e se questa possa legarsi all’azione materiale del figlio Vincenzo con un vincolo di efficace influenza. Né troverebbe sussidio di prova ove si volesse ritenere che Francesco Russo ebbe a fermarsi lungo la via del ritorno, allorché il figlio, proseguendo, aggredì lo zio. Fu già autorevolmente rilevato che si tratterebbe non di un fatto obiettivamente accertato, ma semplicemente supposto in quanto non suffragato dall’accertamento equivoco di risultanze processuali, tanto più che il ferito si limita ad accusare il nipote. Anzi, domandato sulla partecipazione del fratello al delitto, afferma e riafferma “se c’era io non lo so, io non l’ho visto”. Ond’è che in mancanza di prova seria e precisa di qualsiasi accordo criminoso tra padre e figlio, il padre deve essere assolto per insufficienza di prove.

Più semplice del previsto! Ora, considerato che l’assoluzione di Francesco Russo non può non avere effetti anche sulla posizione di Vincenzo, vediamo come si regolerà la Corte nel determinare la pena da irrogargli: è intuitivo che si deve, a tal uopo, tenere presente il disposto di cui all’articolo 364 CP, il quale sancisce la pena ordinaria dell’omicidio volontario, non invece il disposto del rubricato articolo 365 primo comma, che contempla l’omicidio in persona del fratello. Esclusa la responsabilità ascritta a carico di Francesco Russo, cade di per sé il dibattito circa l’applicabilità o meno dell’articolo 365 svoltosi presso la Corte d’Assise di Cosenza ed oggetto persino del ricorso per Cassazione. Tanto premesso, la Corte, tenendo presente l’intensità del dolo, le modalità del fatto ed il vincolo di parentela tra l’ucciso e l’uccisore (vincolo di parentela che, pur non costituendo circostanza aggravante a mente del citato articolo 365, non si deve omettere nell’esercizio del potere discrezionale affidato al giudice nell’applicazione della pena), stima partire dal massimo, cioè da anni 21 di reclusione. Detta pena, per ragione dell’età dell’imputato in esame compresa fra i 18 e i 21 anni, a norma di legge viene ridotta ad anni 17 e mesi 6. Non ostando i precedenti penali di detto imputato, vanno applicati gli indulti di cui ai R.D. di clemenza sovrana 15 gennaio 1930 N.1 e 5 novembre 1932 N. 1403 e quindi della residuale pena sono condonati anni 6, rimanendo fissata in anni 11 e mesi 6, oltre alle spese e alle pene accessorie.[1]

Un delitto orrendo ed un processo difficile.

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Catanzaro.