Rosina Cavallo ha 25 anni e abita nella contrada Merici del comune di Locri quando, dopo aver rotto il fidanzamento con Antonio Bolognino, attira l’attenzione del ventenne Giuseppe Canneti, col quale ha un rapporto sessuale il 15 ottobre 1933 e resta incinta. Nel dicembre successivo, quando cioè non riesce più a nascondere la gravidanza, racconta tutto ai familiari, ai quali chiede perdono adducendo di avere ceduto alle voglie di Giuseppe perché le aveva formalmente promesso di sposarla.
Allora i suoi fratelli, che vivamente si interessano di lei, iniziano le trattative con Giuseppe e suo padre Placido per ottenere che l’impegno assunto dal giovane verso la loro sorella sia mantenuto. Durante l’incontro Giuseppe resta in disparte ed in silenzio lasciando che se la sbrighi il padre che, in un primo momento, respinge sdegnosamente ogni proposta di matrimonio bestemmiando e dicendo:
– Vostra sorella è una puttana, chi sa chi l’ha messa incinta!
I fratelli di Rosina non cadono nella provocazione e insistono fino allo sfinimento. Placido, davanti alle vive e insistenti premure, finisce per cedere, almeno così sembra, e dice:
– Acconsento al matrimonio purché siate disposti a darle in dote i fondi Caccione e Rumbone, nonché mille lire, una casa d’abitazione ed il corredo di biancheria!
I fratelli di Rosina si guardano perplessi perché la richiesta è praticamente inaccettabile, ma nonostante ciò, con la mediazione di comuni amici, e specialmente dei fratelli Antonio e dottor Rocco Bumbaca, continuano a trattare, facendo il supremo sforzo che da essi possa pretendersi, mostrandosi disposti ad assegnare a Rosina il fondo Caccione, le mille lire e la biancheria, ma non il fondo Rumbone perché questo è l’unico cespite che sarebbe loro rimasto e devono destinarlo a formare la dote di altre due sorelle nubili, le quali, altrimenti, non avrebbero potuto trovare collocamento. Questa proposta viene messa per iscritto da Vincenzo, uno dei fratelli di Rosina, in una lettera affidata ad Antonio Bumbaca, che la consegna a Placido Canneti facendogli notare la straordinarietà dello sforzo economico fatto dai Cavallo, ma Placido è irremovibile e sostiene che i fratelli di Rosina il fondo Rumbone glielo hanno promesso a voce e devono rispettare i patti. Ma Placido, che è un uomo scaltro, arrivando a pensare che suo figlio Giuseppe possa essere allettato e convinto dai Cavallo ad accettare la loro proposta, lo fa allontanare dal paese mandandolo da alcuni parenti che vivono abbastanza lontano, restando così il solo a trattare il matrimonio.
Secondo gli accordi le trattative devono svolgersi alla presenza del dottor Rocco Bumbaca, che però è fuori sede e bisognerà aspettare il suo ritorno. Ma suo fratello Antonio, di sua iniziativa, va a parlare di nuovo con Placido Canneti per farlo scendere a più miti consigli e trova ancora un muro:
– Non rinunzierò mai al fondo Rumbone!
Bumbaca, mestamente, va a riferire l’ennesimo rifiuto a Rosina ed ai suoi fratelli, che per sbloccare la situazione, pregano l’amico di andare a riferire una nuova, oscena, disgustosa e terrificante proposta:
– Non ci opporremmo se, dopo celebrato il matrimonio, Giuseppe portasse nostra sorella a Reggio Calabria o Messina e la facesse prostituire, ma il fondo Rumbone non possiamo darglielo!
A Rosina cade il mondo addosso. Mai si sarebbe aspettata una cosa del genere e dentro di lei si fa sempre più strada l’idea della vendetta.
Il 29 dicembre 1933, passato mezzogiorno, mentre Placido Canneti, cavalcando un asino, sta tornando a casa, all’improvviso sulla mulattiera gli si para davanti Rosina con un bastone in mano. Preso alla sprovvista, Placido indugia qualche secondo e Rosina ne approfitta per assestargli un paio di bastonate in testa facendolo cadere a terra. Può bastare come vendetta? Assolutamente no per la giovane, che estrae un pugnale ben affilato da sotto le vesti e gli vibra parecchi colpi sul dorso producendogli gravi lesioni, in conseguenza delle quali Placido muore pochi istanti dopo, mentre Rosina si avvia a passo svelto verso Locri, dove si costituisce ai Carabinieri, che la interrogano.
– Il 15 ottobre 1933, mentre mi trovavo in un mio fondo a raccogliere peperoni fui prima raggiunta da Placido Canneti che mi costrinse a congiunzione carnale e dopo un breve intervallo da dal figlio Giuseppe, dal quale dovetti subire un’altra violenza. Avendo poi visto che ogni tentativo fatto dai miei fratelli per convincere Giuseppe a riparare al male fattomi è stato vano perché lui, d’accordo col proprio genitore, si è rifiutato di sposarmi, come mi aveva promesso quando ha avuto con me rapporto carnale, mi sono determinata all’omicidio del padre, ritenendolo la causa principale del mio disonore.
C’è un problema: della violenza subita ad opera di Placido Canneti Rosina è la prima volta che ne parla e non ha riscontri oggettivi per dimostrarla e se il gravissimo fatto fosse vero ci sarebbe anche il dubbio sulla paternità della creatura che porta in grembo. Vedremo cosa riusciranno a scoprire le indagini. Intanto c’è da registrare l’estrema violenza usata da Rosina per colpire Placido e questo è un segno della furiosa rabbia nutrita verso di lui: 1) una estesa lividura sulla regione zigomatica destra e sulla guancia destra, cagionata da corpo contundente; 2) una escoriazione sul labbro superiore, anche prodotta da corpo contundente; 3) tre ferite da arma da punta e taglio sulla regione posteriore sinistra del torace; 4) una piccola lesione da punta e taglio sulla nuca. Due delle ferite sulla parte posteriore del torace sono penetrare in cavità, mentre la terza si approfonda nella loggia renale sinistra. Causa unica della morte l’emorragia intratoracica e intraddominale cagionata dalla lesione di organi interni.
Poi i Carabinieri rintracciano alcune persone che hanno assistito all’aggressione e la descrivono per come l’abbiamo letta.
Viene ascoltato anche Antonio Bolognino, l’ex fidanzato di Rosina:
– Non ho mai avuto rapporti carnali con lei, non ho mai approfittato di lei, per quanto si fosse mostrata arrendevole… le ho dato solo qualche bacio…
Gli inquirenti dispongono anche una perizia ginecologica su Rosina per fugare ogni dubbio, perizia effettuata il 5 gennaio 1934, ed il risultato sostanziale è che ella aveva acquistato l’abitudine al coito e che era incinta da oltre quattro mesi. E quindi, secondo il perito, Rosina sarebbe rimasta incinta circa un mese prima della data che ha indicato. Può essere un problema per la sua credibilità.
C’è la confessione di Rosina, ci sono le deposizioni dei testimoni oculari che hanno assistito alla scena e ci sono anche i testimoni che hanno partecipato alle trattative matrimoniali, così l’istruttoria può essere chiusa e Rosina viene rinviata con citazione diretta al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere di omicidio volontario e porto abusivo di pugnale.
La causa viene fissata al 13 giugno 1934, ma deve essere rinviata all’ultimo momento perché Rosina ha partorito il giorno prima e non può essere presente. Se ne riparlerà il 7 dicembre 1934.
La Corte, letti gli atti ed ascoltati le parti ed i testimoni, tra i quali Antonio Bolognino, l’ex fidanzato di Rosina, che cambia versione e adesso afferma di avere avuto con lei rapporti carnali nel 1931, senza specificare in quali circostanze.
Terminate le audizioni, la Corte afferma che la responsabilità dell’imputata non può essere messa in dubbio, tanto più che ella non solo ammette il fatto, ma confessa anche il fine di uccidere, fine che del resto si desume dalla causale dell’aggressione (rifiuto del matrimonio da parte di Canneti Giuseppe dopo averglielo promesso quando aveva avuto relazioni carnali con lei), dall’arma adoperata (pugnale ben affilato), dal numero dei colpi inferti (non meno di quattro), dalla violenza estrema con cui essi furono dati, dalle regioni vitali prese di mira (torace e addome), dall’evento conseguito. Poi passa ad esaminare gli antefatti dell’omicidio, soffermandosi sui comportamenti tenuti dal giovane Giuseppe e da suo padre Placido, dai quali si desume con tutta certezza che Rosina ebbe effettivamente relazioni intime col giovane, relazioni da questi ammesse pur adducendo che Rosina non fosse vergine. In ordine alla responsabilità della gravidanza, è intuitivo che se egli fosse stato estraneo al concepimento non avrebbe mancato di elevare, contro la giovane, le più alte e solenni proteste mentre invece, sentendosi in colpa, lasciò che l’affare venisse trattato dal padre con i fratelli della Cavallo. Anzi, non volendo correre alcun pericolo, si allontanò dalla contrada Merici mostrando così di volersi sottrarre, con abile mossa e con astuzia e infingimenti, all’impegno d’onore assunto verso la giovane. Neanche Placido Canneti avrebbe serbato la condotta tenuta se soltanto avesse dubitato dell’innocenza del figlio. Egli non ebbe mai l’ardire di negare che costui avesse avuto contatto carnale con la giovane e solo in primo tempo addusse che Rosina Cavallo fosse una prostituta e che fosse ignoto l’autore della gravidanza, mentre in secondo tempo non sollevò dubbi sulle qualità morali della giovane, né sull’esistenza delle relazioni intime col figlio, ma solo si impuntò nel pretendere che facesse parte della dote anche il fondo Rumbone.
Adesso la Corte esamina la personalità di Rosina e osserva: l’imputata era reputata, da quanti la conoscevano, come giovane onestissima e poiché aveva diversi fratelli, tutti assai attaccati all’onorabilità del cognome, non avrebbe mai potuto darsi alla vita libera di cui Placido Canneti parlava. Deve, pertanto, ritenersi che ella, se non costretta a congiunzione carnale, fu per lo meno sedotta da Giuseppe Canneti, onde è chiaro che dal primo all’ultimo momento ella ebbe l’unico e costante intendimento di tutelare il suo onore inducendo il giovane a mantenere la promessa di matrimonio ch’egli le aveva fatto quando ne aveva ottenuto i favori.
E se questo fu il suo unico scopo, per la Corte è innegabile che agì per motivi di particolare valore morale, dovendo ritenersi, indubbiamente, causa o motivo morale l’impulso che spinge la giovane sedotta ad ottenere che il seduttore la riabiliti col matrimonio promessole. Ma per giustificare questa attenuante, la Corte deve smontare l’affermazione della parte civile, basata sia sulla perizia ginecologica, sia alla data della congiunzione carnale (15 ottobre 1933) rapportata alla data del parto (11 giugno 1934), tesa a dimostrare che Giuseppe Canneti non può essere il padre del bambino perché Rosina ha partorito dopo otto mesi e quindi sarebbe rimasta incinta un mese prima della seduzione. Per farlo, la Corte osserva: il ragionamento correrebbe se la durata della gestazione uterina fosse fatalmente fissata nel periodo esatto e preciso di nove mesi, ma poiché esso va da un minimo di 180 giorni ad un massimo di 300, e nella specie si protrasse per giorni 240, vede ognuno come il rilievo dell’accusa privata non abbia fondamento, anche perché la giovane era primipara ed è risaputo che le oscillazioni nella durata della gestazione si verificano più frequentemente nelle primipare. Poi confuta la perizia ginecologica, il vero ago della bilancia, e afferma che il giudizio del perito non può essere accolto per due motivi: 1) non risultano dalla perizia le constatazioni specifiche su cui esso è fondato; 2) le induzioni a cui il perito è pervenuto sono in assoluto contrasto con la prova specifica. Afferma il perito che la resistenza carnosa uniformemente uguale e della grandezza di una testa di feto maturo, che si riscontrava alla palpazione dell’addome di Rosina Cavallo, raggiungeva, in atto, l’ombelico e si approfondiva in basso nella cavità del bacino e da tale constatazione argomentò che la gravidanza doveva risalire ad oltre quattro mesi prima, mentre altre ricerche sarebbero state necessarie per giungere ad una conclusione così precisa e cioè che lo stato dell’utero avrebbe dovuto mettersi in relazione con la conformazione del bacino e dell’addome e con tutte le note anatomo fisiologiche che presentava il corpo dell’imputata. In ordine alla deflorazione, il perito afferma che, divaricate le piccole labbra, la vulva appariva beante con le carnucole mirtiformi pendenti e che due dita potevano penetrarvi senza incontrare grande resistenza. Da ciò egli induce che la giovane fosse adusata al coito, mentre lo stato degli organi genitali della Cavallo, messo in rapporto con la prova specifica, autorizzerebbe tutt’al più a ritenere che ella avesse effettivamente subito la violenza carnale, da lei lamentata, ad opera sia di Giuseppe Canneti che dal padre di lui, violenza che ben potrebbe spiegare la facile penetrazione delle dita in vagina. BOOM!
L’accusa privata ha tentato di far figurare la Cavallo come giovane ammaliziata e scaltra, mossa dall’intento di compiere contro i Canneti un vero e proprio ricatto, ma nulla di tutto ciò risulta dalle prove, anzi si è avuta la dimostrazione dell’indole onestissima della giovane, della buona moralità della sua famiglia e dell’attaccamento all’onorabilità e al decoro da parte dei suoi fratelli. Per quanto, poi, attiene alla scaltrezza dell’imputata, basta rilevare che ella è sempre stata costante nel determinare il 15 ottobre 1933 come data della congiunzione carnale, mentre se avesse avuto contatto con altre persone in tempo anteriore non avrebbe potuto mancare a designare altro giorno come data del congresso carnale. Parimenti sincera appare l’imputata per quanto dichiara a carico di Placido Canneti in ordine alla violenza carnale, perché ella avrebbe potuto spostare anche la data di tale fatto, riferendola a giorno anteriore al 15 ottobre 1933, mentre invece persisté sempre nell’assicurare che i due fatti avvennero nel medesimo giorno. Nulla, dunque, di premeditato, di artificioso, di falso si scorge nella sua condotta.
Adesso bisogna spendere due parole sulle contraddittorie deposizioni di Antonio Bolognino: esaminando la condotta serbata dal testimone, sorge fondato il dubbio che il mutamento in esso verificatosi sia effetto del suo desiderio di far cosa gradita alla famiglia Canneti, quindi non merita fede.
La Corte si avvia alla conclusione affermando: se, per quanto si è detto, non è dubbio che Rosina Cavallo abbia agito per motivi di particolare valore morale, risulta anche a suo favore che ella commise il fatto in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto di Placido Canneti, la cui condotta fu capricciosa ed iniqua sin dal principio. Era doveroso, per lui, ingiungere al figlio di riparare al mal fatto. Egli, invece, cominciò con l’attaccare la reputazione della giovane pur non potendo addurre la benché minima prova intorno all’asserita immoralità di lei, negata perfino dall’ex fidanzato Bolognino. Poi fece allontanare il figlio, quindi avanzò pretese di dote, dichiarando di accontentarsi del fondo Caccianè, della casa, delle mille lire e del corredo e infine allargò le richieste al fondo Rumbone, non compreso nella lettera di Vincenzo Cavallo ma promesso a voce, come esso Canneti affermava, senza peraltro dimostrarlo. Comunque, il fondo Rumbone era l’unico cespite di cui i fratelli Cavallo potessero disporre per formare le doti a due altre loro sorelle nubili e la pretesa che tutto il piccolo patrimonio di famiglia fosse assegnato in dote a Rosina era, e doveva apparire, ingiusta a chiunque e specialmente a Placido Canneti, anch’egli padre di numerosa famiglia. I Cavallo insistettero nel far rilevare la difficoltà della loro posizione, dissero che, per salvare il loro onore facevano massimi sforzi per costituire la dote a Rosina. Tutti, disperati, dichiararono che, pur di vedere concluso il matrimonio, avrebbero poi sopportato che la sorella venisse mandata a fare la prostituta a Reggio o a Messina (ORRORE!), ma tutto fu inutile di fronte alla ferrea intransigenza di Placido Canneti, ossessionato dall’idea di entrare in possesso del fondo Rumbone. Qualche amico e la stessa Rosina gli dissero, o fecero sapere, che il suo ostinato diniego avrebbe potuto avere luttuose conseguenze, ma egli rispose di non temere la morte, avendo ormai compiuto il corso della sua vita.
Placido Canneti si comportò ingiustamente nei confronti di Rosina Cavallo, che agì in stato di esasperazione, meritando l’attenuante di avere agito in stato d’ira per fatto ingiusto della vittima.
Non resta che determinare l’entità della pena da comminare a Rosina: nel determinare la pena che a lei deve infliggersi, si deve avere riguardo alla speciale natura del fatto, alla causale di esso, ai precedenti morali e penali della giudicabile, che sono buoni, al grado non elevato di pericolosità da lei dimostrato. Tenuto conto di ciò, stimasi giusto, per l’omicidio, partire da anni 21 di reclusione e diminuire tale misura di 1/3 pei motivi di particolare valore morale e di 1/3 per lo stato d’ira, sicché la pena da applicarsi, in definitiva, si determina in anni 9 e mesi 4. Per il porto di pugnale e per l’omessa denunzia dello stesso può essere giustamente punita con mesi 7 di arresti. Mancando qualunque causa ostativa, debbono essere dichiarati condonati anni 2 della pena per effetto dell’indulto concesso con R.D. 25 settembre 1934, n. 1511.
Il 25 marzo 1935 la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Rosina Cavallo.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.