Verso le sei di pomeriggio del 6 gennaio 1939 una quindicina di giovanotti si riuniscono per ballare al suono di una fisarmonica in casa di Roberto Fortuna a Natile, in provincia di Reggio Calabria. Il ballo, a cui non partecipano donne, è diretto dal ventenne Francesco Strangio, che ha anticipato al suonatore 5 lire e 60 centesimi e riscuote 20 centesimi per ogni ballo.
La festicciola si svolge allegramente e tranquillamente, allorquando la Guardia Municipale Luigi Giugno, unico rappresentante della legge in un paese ove non vi sono Carabinieri, entra nella casa e, rivolto al padrone di casa e al direttore del ballo, dice:
– Vi raccomando di evitare disordini, di cessare al più presto la danza e di avvertirmi se dovessero intervenire ubriachi o gente molesta.
Ricevute le assicurazioni, Giugno continua il suo giro di pattuglia in paese, mentre poco dopo in casa di Fortuna, avendo inteso il suono della fisarmonica, entrano il trentatreenne carbonaio Antonio Bertone, che è del posto ma abita in un altro paese, ed il suo amico Vincenzo Marcianò, arrivati a Natile fin dal mattino dai loro paesi per festeggiare la ricorrenza ballando. La loro presenza, però, non è gradita perché Bertone è conosciuto come un temibile pregiudicato, attaccabrighe ed ammonito, mentre Marcianò è uno sconosciuto.
Francesco Strangio, il direttore del ballo, appena vede i due dà ordine di smettere di suonare, cosa che infastidisce Bertone, il quale, in tono tra lo scherzoso ed il minaccioso, dice:
– Avremmo voglia di ballare, perché proprio adesso avete fatto smettere?
A questo punto Strangio, per accontentarlo e per evitare questioni, acconsente, ma con una strizzatina di occhio fa capire al padrone di casa di voler mandare via tutti gli intervenuti appena Bertone e Marcianò, che intanto si sono messi a ballare insieme, finiranno il ballo e nello stesso tempo manda il quindicenne Francesco Ietto ad avvertire la Guardia Municipale della loro presenza.
Bertone però si accorge della manovra e appena finisce di ballare dice a Strangio:
– Venite fuori con me perché vi debbo parlare.
Strangio acconsente e, mentre segue fuori Bertone e Marcianò, si tocca la tasca destra dei pantaloni per essere sicuro che la rivoltella è al suo posto. I tre adesso sono fuori, seguiti da tutti i partecipanti alla festa che si guardano intorno per vedere arrivare la Guardia Municipale, ma non vedono nessuno. Intanto Strangio, Bertone e Marcianò si sono un po’ allontanati verso la periferia del paese, quando si sentono detonare tre colpi di rivoltella.
Anche la Guardia Giugno sente i colpi e corre verso la direzione da cui provenivano. Quando arriva sul posto trova solo Bertone agonizzante a terra per una ferita da arma da fuoco alla gola; vicino a lui per terra c’è un palo e poco più distante un berretto. Il ferito viene trasportato in casa della sorella e subito dopo muore senza pronunciare una parola.
Giugno ancora non sa che era stato mandato a chiamare perché Bertone ed il suo amico si erano introdotti in casa di Fortuna e chiede in giro per cercare di capire cosa diavolo sia successo, ma nessuno parla e solo la mattina dopo apprende dai familiari di Francesco Strangio che è stato lui a sparare ed uccidere Bertone perché costretto a difendersi. Intanto arrivano i Carabinieri, che assumono la direzione delle indagini e rintracciano subito Marcianò, anch’egli ferito, ma fortunatamente di striscio ad una spalla, che dice:
– Strangio sparò prima contro Bertone e poi esplose due colpi contro di me che mi ero dato alla fuga. Durante la lite tra Bertone e Strangio io ero rimasto in disparte e quando Strangio esplose il colpo contro Bertone un suo amico, a me sconosciuto, disse “spara anche contro questa carogna così non parla!”. Fu allora che Strangio mi sparò i due colpi…
Francesco Strangio resta latitante altri due giorni, poi si costituisce nelle mani del Procuratore del re di Locri e racconta la sua versione:
– Quando uscimmo fui fatto segno a bastonate da Bertone e da Marcianò insieme e caddi in una fossa di calce che esiste nel terrapieno attiguo al punto della strada ove avvenne il fatto. Temendo per la vita, ho sparato per legittima difesa…
Il Procuratore dispone subito una perizia medica che riscontra soltanto una tumefazione con lieve contusione al malleolo destro, dovuta probabilmente ad un calcio durante la colluttazione o ad una storta, più che a colpi di bastone.
Il dubbio che non si sia trattato di bastonate è aggravato dalla dichiarazione della Guardia Giugno, il quale riconosce il bastone trovato accanto a Bertone come appartenente alla siepe che fiancheggia la strada ove avvenne il delitto. E potrebbero essere guai seri per Strangio.
Gli inquirenti, però, si trovano davanti ad un vero e proprio dilemma: siccome al fatto di sangue non ha assistito nessuno – o, almeno, nessuno vuole parlare – e le dichiarazioni di Strangio, che sostiene di essere stato aggredito contemporaneamente da Bertone e Marcianò e di avere sparato per legittima difesa, e quella di Marcianò, che sostiene essere stato Strangio a sparare prima a Bertone e poi a lui, senza che nessuno lo toccasse e su incitamento di un amico, come si fa a stabilire la verità tra una versione e l’altra? Se un elemento, la rivoltella che Strangio aveva già in tasca, depone contro l’uccisore, come si fa a dire con certezza che Bertone, o Marcianò, non avesse sradicato il palo trovato accanto a lui per colpire Strangio?
Ma gli inquirenti un punto fermo lo hanno: la perizia medica sul corpo di Strangio, che ha attestato l’assenza di contusioni riconducibili a colpi di bastone. Poi il fratello di Bertone, che abita come la sorella a Natile, riferisce ai Carabinieri di avere incontrato, la sera dell’Epifania, subito dopo la sparatoria, Domenico Strangio, un cugino dell’imputato, di ritorno dal luogo del delitto mentre diceva al fratello della Guardia Municipale Luigi Giugno di avere ricevuto anche lui una bastonata. Ecco, per gli inquirenti adesso tutto quadra: sul posto c’erano sicuramente i cugini Strangio e fu proprio Domenico ad istigare Francesco a sparare anche contro Marcianò.
Così Domenico Strangio finisce in carcere con l’accusa di concorso in omicidio e tentato omicidio. In carcere finisce anche Marcianò con l’accusa di partecipazione in rissa e lesioni lievi in danno di Francesco Strangio. Come? Ma non era stato categoricamente smentito che Strangio riportò lesioni? Vedremo. Vedremo al dibattimento cosa accadrà perché la richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei confronti di tutti e tre gli indagati viene accolta dal Giudice Istruttore e la causa si discuterà davanti alla Corte d’Assise di Locri il 4 aprile 1940.
La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: la dichiarazione di Francesco Strangio, tesa a dimostrare di essere stato aggredito a colpi di bastone da Bertone e Marcianò, non trova riscontro ed appoggio nei risultati del processo giacché non è rigorosamente provato come si siano svolti i fatti dopo che Bertone, Strangio e Marcianò, dopo la festa, si avviarono verso la periferia dell’abitato, onde, non essendo provato chi di essi sia passato per primo dalle parole alle violenze, non può affermarsi che l’aggredito sia stato Francesco Strangio. A ciò si aggiunga che quest’ultimo era già armato di rivoltella fin da quando si trovava nella festa da ballo ed accettò l’invito di Bertone ad uscir fuori, appunto perché si sentiva forte essendo munito di un’arma micidiale e spalleggiato, eventualmente, dai suoi compagni, i quali uscirono dopo di lui appena lo videro allontanarsi con Bertone, temendo che una lite sarebbe avvenuta, come infatti avvenne. È certo che Bertone, per un motivo o per un altro, mostrò il suo risentimento e, stando alla versione di coloro che erano nella casa di Fortuna (certamente più favorevoli all’imputato anziché a Bertone, che era un estraneo e la cui famiglia non ha trovato in Natile un testimone di carico e non ha potuto costituirsi parte civile per la sua estrema indigenza), fu lui ad invitare Strangio ad uscire fuori col pretesto di parlargli, ma evidentemente con l’intenzione di chiedergli spiegazione di quanto era avvenuto nella festa da ballo, ma è anche certo, giuste le deposizioni dei testimoni, che Strangio accettò l’invito. Orbene, se l’imputato accettò la sfida di Bertone, pur conoscendolo come un avversario temibile e pericoloso, se egli stesso andò incontro alla possibilità di venire a lite con Bertone e Marcianò e si mise volontariamente nelle condizioni di offendere e difendersi, non può dirsi che si sia trovato inopinatamente nella necessità di doversi difendere da un pericolo impreveduto ed imprevedibile. In conseguenza, anche ammesso che i fatti si siano svolti come il giudicabile li ha narrati (il che non è provato), verrebbe a mancare, nella migliore delle ipotesi, il fondamento stesso della invocata legittima difesa, che la legge concede soltanto a colui che, senza sua volontà, viene a trovarsi nelle condizioni di doversi difendere da un pericolo per la sua incolumità personale. Inoltre, Bertone nell’uscire dalla festa non era armato di bastone, mentre Strangio era armato di rivoltella, giacché il pezzo di legno che fu trovato accanto a Bertone fu riconosciuto dalla Guardia Municipale come un palo della siepe fiancheggiante la strada. Il che vuol dire che Bertone se ne impossessò durante la lite, e non prima, per far fronte a Strangio, che molto probabilmente aveva impugnato la rivoltella contro di lui.
Poi la Corte smonta le pretese bastonate ricevute da Strangio citando i risultati della perizia medica e quindi, accertata la responsabilità penale di Francesco Strangio per i reati di omicidio e tentato omicidio, non resta che passare a determinare la pena da irrogare: all’imputato compete l’attenuante dello stato d’ira determinato dal contegno provocatorio di Bertone giacché questi era entrato nella casa di Fortuna ed aveva chiesto di ballare con atteggiamento spavaldo o quanto meno inopportuno, pur sapendo che egli, per le sue condizioni di ammonito, era un ospite poco gradito ed anche perché fu il primo a provocare la lite sfidando Francesco Strangio, che volentieri avrebbe preferito continuare la festa con i suoi amici. L’aver, poi, l’imputato commesso i fatti in un unico contesto di azioni e con unica determinazione di volontà rende applicabile, nella specie, la continuazione del reato e si può, quindi, ritenere l’imputato colpevole di omicidio continuato, con l’attenuante dello stato d’ira. Pena adeguata è quella di anni 18 di reclusione, oltre alle spese ed alle pene accessorie. Da questa pena, per effetto del R.D. 24 febbraio 1940 N. 56, debbono dichiararsi condonati anni 2 della pena.
Ora la Corte esamina la posizione di Domenico Strangio e osserva: molti indizi stanno contro di lui per provare che si trovava presente sul luogo nel momento del delitto. In ogni modo resta nel dubbio se egli davvero abbia pronunziato le parole di incitamento al delitto, giacché non si ha altra prova all’infuori della parola di Marcianò che, del resto, non ha conosciuto l’individuo che ebbe a pronunziarle. Per questi motivi Domenico Strangio deve essere assolto per insufficienza di prove.
Mancano, infine, gli estremi della partecipazione in rissa giacché il fatto si è limitato ad una contesa fra tre persone soltanto, avvenuto in un luogo appartato e senza quel tumulto violento di più persone che può mettere in pericolo l’incolumità di altri e l’ordine pubblico.
Quest’ultima affermazione della Corte vuol dire assoluzione per inesistenza del reato sia per Marcianò che per i cugini Strangio.
La Corte d’Assise di Locri, il 2 dicembre 1940 dichiara inammissibile il ricorso di Francesco Strangio.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.