Domenico Margheriti ha la sua bottega di calzolaio a Brancaleone in provincia di Reggio Calabria e confeziona un paio di scarpe a Domenico Leuzzi, dal quale riceve in compenso 45 lire. Quando, però, Leuzzi va a ritirare le scarpe e le prova, nota subito che sono difettose e lo fa subito notare al calzolaio, che cerca in tutti i modi, per ben due volte, di correggere i difetti ma non ci riesce e tra i due sorgono dei dissapori che danno origine a due procedimenti penali: uno a carico di Margheriti per tentata violazione di domicilio, minaccia a mano armata e ingiurie in offesa di Leuzzi e l’altro a carico di costui e della madre per lesioni personali lievissime e ingiurie in offesa della madre di Margheriti.
L’attrito tra le famiglie Margheriti e Leuzzi coinvolge anche un cugino del calzolaio, Fortunato Pezzimenti, che comincia ad odiare Domenico Leuzzi, considerandolo come suo nemico personale.
Nel mese di novembre del 1931, Pezzimenti, passando sotto la casa dei fratelli Antonio e Carmelo Dieni, cugini di Leuzzi, si mette a cantare una canzonetta nella quale si accenna ad una donna che deve maritarsi ed i fratelli Dieni la interpretano come a un’allusione alla loro madre vedova, per cui, adirati, ingiungono a Pezzimenti di non farsi più vedere nelle vicinanze della loro casa, minacciando di percuoterlo. Ovviamente anche Leuzzi manifesta il suo malanimo a Pezzimenti, facendogli sapere che si vendicherà dell’offesa arrecata ai cugini.
Sembra un’esagerazione, ma il malanimo tra Leuzzi e Pezzimenti non ha avuto origine dalla canzonetta ritenuta offensiva, piuttosto è da far risalire alla tendenza di ciascuno dei due giovani a prevalere sull’altro in modo da potergli, quanto che sia, imporre la propria volontà senza incontrare ostacoli, in modo da crearsi una posizione di privilegio nel paese.
Dal fatto della canzonetta sono passati quasi sette mesi quando, il 6 maggio 1932, mentre Pezzimenti sta spaccando pietre sulla sede della strada rotabile che attraversa la contrada Galemi passa da lì Leuzzi. Nelle immediate vicinanze non c’è nessuno, ma quando, dopo qualche minuto dall’incontro tra i due, si sente la detonazione di un colpo di pistola, dai campi accorre gente e sul posto trova solo Domenico Leuzzi, a terra, morto.
Quando arrivano i Carabinieri, il Pretore ed il medico legale nessuno è in grado di riferire come si sono svolti i fatti, ma si comincia a capire la causa della morte: un proiettile, sicuramente di calibro 6,35, che, penetrato dalla regione del cavo ascellare destro, ha leso i grossi vasi prossimi alla regione colpita nonché l’arco dell’aorta e l’arteria succlavia, provocando una grave e rapida emorragia interna con esito letale quasi istantaneo.
Conoscendo i rapporti tesi tra le famiglie rivali, ma soprattutto tra la vittima e Pezzimenti, i sospetti cadono su di lui, ma si sospettano come correi suo cugino Domenico Margheriti e sua zia Agata Morando, la madre di Margheriti, e tutti e tre finiscono in carcere. Il calzolaio e la madre urlano la propria innocenza e, in verità, a loro carico ci sono solo i sospetti generati dalla situazione generale. Anche Pezzimenti, nel confessare, li scagiona:
– È venuto mentre stavo lavorando, abbiamo litigato e mi ha minacciato con un coltello, allora per difendermi gli ho sparato un colpo, che malauguratamente lo ha ucciso…
Gli inquirenti ritengono che non sia credibile perché sul posto non è stato rinvenuto alcun coltello ed il Giudice Istruttore, il 29 novembre 1932, lo rinvia al giudizio della Corte di Assise di Locri per rispondere di omicidio aggravato dai futili motivi. Domenico Margheriti e Agata Morando, al contrario, vengono prosciolti per insufficienza di prove.
La causa si discute il 12 giugno 1933 e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che l’odio di Pezzimenti verso Leuzzi, rivelatosi in occasione dei due incidenti (scarpe difettose confezionate a Leuzzi dal cugino Margheriti e canzonetta), derivava dall’incompatibilità esistente tra i due giovani, ciascuno dei quali, stimandosi superiore per ardimento o altre doti personali, ovvero per considerazioni economiche, intendeva prevalere sull’altro, traendo profitto da ogni favorevole occasione per imporre la propria volontà e costruirsi una posizione di comando. La tensione d’animo prodotta da questa lotta sorda doveva, prima o poi, condurre i due giovani al conflitto armato e tale occasione si verificò, appunto, il 6 maggio 1932. Sull’intenzione omicida dell’imputato non può cadere dubbio, sol che si abbia riguardo alla causale del fatto, all’arma usata, alla breve distanza da cui il colpo fu esploso, alla regione vitale presa di mira, all’evento conseguito. Pezzimenti, confessato il fatto, adduce di essere stato aggredito da Leuzzi con un coltello, ma non è emerso dagli atti il più lontano indizio, anzi da taluni elementi di prova è emerso con tutta sicurezza che Leuzzi doveva essere del tutto inerme, infatti le persone accorse immediatamente sul luogo non trovarono alcun’arma, né presso il cadavere né lungi da esso. Di più, per mezzo delle deposizioni di vari testimoni ineccepibili, si è assodato che Leuzzi non portava mai coltello addosso, tant’è che qualche volta, quando aveva bisogno di qualche coltello da tavola, ne faceva richiesta ai suoi coloni, ai quali li restituiva dopo essersene servito.
La Corte, a questo punto, si dice certa di come andarono le cose e le ricostruisce così: Pezzimenti, appena vide avvicinarsi Leuzzi estrasse la rivoltella e gli tirò il colpo. Quegli, alla vista dell’arma sollevò il braccio destro come per tentare di disarmare l’avversario, ma il colpo partì immantinente ed egli rimase ferito nella regione del cavo ascellare destro. Siccome la lesione presenta un tragitto dal basso in alto, può ritenersi con sicurezza che Pezzimenti tirò il colpo quando era ancora seduto o nel momento in cui si rialzava.
E se le cose andarono così, Pezzimenti, non essendo stato costretto al fatto da alcuna necessità, non può invocare in suo favore la discriminante della legittima difesa. D’altro canto, continua la Corte, non sussiste l’aggravante dei futili motivi giacché l’odio di Pezzimenti per Leuzzi, a causa della sorda lotta ingaggiatasi tra i due per stabilire chi dovesse prevalere, se costituiva un motivo riprovevole, non era causale sproporzionata al fine di uccidere, essendo anzi carattere specifico di tali lotte che uno degli avversari ceda il posto all’altro.
È tutto, non resta che quantificare la pena: per l’omicidio deve aversi riguardo alla causale del fatto (lotta di prevalenza), all’aggressione improvvisa, all’arma usata e, principalmente, alla estrema facilità con cui Pezzimenti, appena visto l’avversario, si determinò ad uccidere. Per tali ragioni sembra giusto determinare la pena in anni 24 di reclusione, di cui, mancando qualunque causa ostativa, debbono dichiararsi condonati anni 5 in virtù dell’indulto concesso con R.D. 5 novembre 1932, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.
Ma la Corte non ha ancora terminato: l’omicidio commesso da Pezzimenti, esaminato in sé stesso ed in relazione al tempo, al luogo ed alle altre modalità dell’azione, alla gravità del danno ed all’intensità del dolo, rivela in lui una speciale inclinazione al delitto, che trova causa nella sua indole particolarmente malvagia, ond’è che egli deve essere dichiarato delinquente per tendenza.
Il 21 marzo 1934 la Suprema Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto da Domenico Pezzimenti.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.