IL DELITTO DEL PANE BISCOTTATO

L’11 luglio 1938 Maria Schirripa, da Siderno, mette a cuocere alcuni pani nel forno all’aperto nei pressi della sua abitazione in contrada Trigoni (abitazione situata a lato della strada provinciale Siderno Marina – Siderno Superiore) e la sera ce li lascia a biscottare, sicura che nessuno oserà rubarglieli.

La mezzanotte è ormai passata quando Fortunata Ferreri, la cognata di Maria, esce di casa per attendere ad un bisogno corporale e, alla luce della luna quasi piena scorge, non vista, il merciaio ambulante Costantino Bolognino mentre, piegato verso la bocca del forno, è intento a togliere i pani ed a porgerli al fratello Salvatore, che man mano li ripone in un sacco. Impressionata da ciò che sta accadendo, tanto più che ritiene i fratelli Bolognino incapaci di rubare, rientra in casa e racconta tutto al marito, Francesco Trichilo, il quale, altrettanto meravigliato, afferra un bastone ed esce.

Qualche urlo, qualche bestemmia, qualche rumore sordo, due detonazioni una dietro l’altra, passi affrettati che si allontanano, poi il silenzio. Fortunata, così come i vicini, si precipita al forno e trova il marito gravemente ferito al fianco sinistro, che a stento riesce a dirle:

– Sono stati i Bolognino…mentre Salvatore mi teneva fermo, Costantino mi ha tirato due colpi di fucile…

I Carabinieri, subito avvisati da un parente del ferito, guidati dal Maresciallo Belsito, arrivano prontamente e anche a loro Francesco Trichilo ripete il racconto, ma purtroppo poco dopo muore e si procede con una terribile ipotesi di reato contro i fratelli Bolognino che, arrestati, si dichiarano estranei ai fatti: omicidio allo scopo di occultare il delitto di rapina per conseguire l’impunità. Reato che, se provato, li porterà dritti alla pena di morte.

Oltre che dalle dichiarazioni di Fortunata Ferreri e del povero Francesco Trichilo, le indagini prendono una decisa accelerazione dalla deposizione Maria Lizzi, una vicina, che dichiara:

– Mi alzai verso mezzanotte per andare in cerca di pomidoro da rivendere e con mia meraviglia vidi Costantino Bolognino con un involto sotto il braccio e Simio Radegonda dirigersi verso l’abitazione di Trichilo. Circa un’ora dopo fui informata dalle mie figlie che Bolognino, sorpreso a rubare i pani, aveva ucciso Trichilo…

Il diciassettenne Simio Radegonda di ignoti, allevato da Costantino Bolognino, sospettato di aver aiutato i fratelli Bolognino, viene fermato e ammette:

– Quella sera zio Salvatore mi svegliò e mi condusse nella sua abitazione, dove a noi si unì mio padre Costantino armato di fucile e tutti e tre ci recammo in contrada Trigoni dove rubammo mandorle, zucche, pomidoro e pannocchie di granturco nel fondo di Fimognari, riponendo la refurtiva in due sacchi lasciati sul luogo dal proprietario e che furono affidati a me, dopo di che i Bolognino si allontanarono per andare a rubare i pani nel forno di Maria Schirripa.

– Il fucile dove lo ha nascosto Costantino?

– La doppietta è a casa appesa ad un chiodo…

Poi il giovanotto dà anche le indicazioni per recuperare i due sacchi di ortaggi rubati a Fimognari e quando sia il fucile che i due sacchi vengono ritrovati esattamente dove ha indicato, è chiaro che ha detto la verità. Ma con la doppietta potrebbero esserci dei problemi perché nelle canne c’è una piccola quantità di acqua, che Costantino giustifica dicendo di avere adoperato l’acqua per togliere la ruggine dalla superficie interna delle canne. Portata l’arma in caserma e asciugata l’acqua, dal minuzioso esame svolto dai Carabinieri, le canne presentano ancora tracce di ruggine, sicché è evidente che l’acqua è stata adoperata per distruggere le tracce di una recente esplosione.

Passa qualche tempo e c’è un colpo di scena: Simio Radegonda ritratta la confessione. Poco male per gli inquirenti, certi che i riscontri del rinvenimento degli ortaggi rubati a Fimognari e della doppietta esattamente dove aveva detto che si trovavano e soprattutto per le minacce profferite in carcere contro il giovanotto da Salvatore Bolognino, perfino in presenza della guardia carceraria Sanfilippo e del Maresciallo Belsito, tolgano ogni efficacia alla ritrattazione ed in base alle prove acquisite chiedono il rinvio a giudizio dei tre imputati per rispondere: Salvatore e Costantino Bolognino di omicidio commesso ai danni di Francesco Trichilo allo scopo di occultare il delitto di rapina dagli stessi commesso ai danni di Maria Schirripa per conseguire l’impunità da detto reato; violenza a mano armata di fucile ai danni di Francesco Schirripa. Tutti e tre gli imputati dovranno rispondere anche di furto doppiamente aggravato dal numero delle persone e dal tempo di notte ai danni di Michelangelo Fimognari. Il 27 ottobre 1938 la richiesta viene accolta e ad occuparsi del caso sarà la Corte di Assise di Locri nell’udienza del 16 maggio 1939.

Nel corso del dibattimento, però, sorgono gravi e fondati indizi che a giudizio della Corte rendono necessaria una perizia psichiatrica sullo stato mentale di Salvatore Bolognino. Il dibattimento viene sospeso e rinviato a nuovo ruolo in attesa degli esiti della perizia, che attesta: esso Bolognino, discolo da bambino ed incapace di apprendere, analfabeta, dedito all’ozio, violento contro sé stesso e gli altri, fu riconosciuto, durante il ricovero nel manicomio giudiziario, come affetto da frenastesia eretistica (termine ormai desueto per indicare una forma di insufficienza o disabilità intellettiva caratterizzata da grave instabilità motoria, irrequietezza e aggressività. Nda). La sua sfrenata tendenza al furto lo fa ascrivere alla categoria dei deficienti, tra i quali il furto ricorre con frequenza. Ciò malgrado, la deficienza mentale di cui egli è affetto non è tale da impedirgli l’uso del linguaggio, per quanto questo sia alterato nelle sue strutture, né l’uso della ragione, sia pure in modo abnorme e morboso, onde egli non trovasi in grave stato di frenastenia, né in stato di imbecillità. I suoi atti risentono del difetto originario dello sviluppo; le sue azioni, partendo da inesatta conoscenza degli uomini, appariscono informate da scarsa critica, da difettoso giudizio, nonché da insani sentimenti egoistici e primordiali e risentono del difetto evolutivo psichico di lui, onde la sua capacità di intendere e di volere deve ritenersi non del tutto abolita, ma grandemente scemata.

Il dibattimento riprende il 9 dicembre 1939, i tre imputati ribadiscono la propria estraneità ai fatti e Costantino Bolognino si mostra irrequieto, turbolento, irriverente tanto che per evitare che impedisca con continue interruzioni l’audizione dei testimoni e l’arringa del difensore di parte civile, è necessario allontanarlo dall’aula per un breve periodo e il suo difensore coglie l’occasione per chiedere che venga sottoposto, come il fratello, a perizia psichiatrica, ma la Corte respinge la richiesta giacché non solo manca dell’appoggio di seri e fondati indizi che facciano dubitare della capacità di intendere e di volere dell’imputato, ma è seriamente contrastata dalla condotta del tutto normale da lui tenuta sin dal primo giorno in cui fu tratto in arresto, per cui è manifesto che gli atti disordinati compiuti in udienza non sono altro che un metodo di simulazione da lui adottato per farsi credere insano di mente, onde non vi è ragione di dubitare della sua piena capacità di intendere e di volere.

Quando torna la calma, la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: gli elementi di prova a carico degli imputati appariscono ora più che sufficienti a far ritenere con certezza che essi si siano resi responsabili dei delitti loro rispettivamente attribuiti. La confessione e la chiamata di correo di Radegonda furono fatte con precisione, coerenza ed abbondanza di particolari. Egli, sebbene fosse stato trattato talvolta duramente da Costantino Bolognino (che invano aveva tentato di frenarne l’indole maligna con mezzi coercitivi) era stato da lui allevato, lo considerava come padre e non poteva volergli male, come non poteva volerne, per nessuna ragione, a Salvatore Bolognino col quale era sempre vissuto in buoni rapporti, considerandolo come zio. La sua confessione, quindi, appariva sin dal primo momento degna di fede, ma a sgombrare ogni dubbio circa l’attendibilità di essa, sopraggiunsero presto elementi di fatto di grave significato e decisiva efficacia, cioè la deposizione di Maria Lizzi ed il rinvenimento dei sacchi contenenti i frutti rubati nel fondo di Fimognari e della doppietta con le canne bagnate nella casa di Costantino Bolognino. È vero poi che Radegonda ritrattò, ma tal fatto fu conseguenza delle gravi minacce a lui fatte da Salvatore Bolognino. I due Bolognino furono poi veduti e sicuramente riconosciuti dalla teste Ferreri mentre si impossessavano dei pani e furono parimenti riconosciuti dalla vittima Trichilo. Non può, quindi, sorgere dubbio né circa il furto doppiamente aggravato ai danni di Fimognari ascritto ai tre imputati, né circa la rapina e i colpi di fucile attribuiti ai Bolognino.

Ma, affermato ciò, per la Corte, se è fuori dubbio che la morte di Trichilo debba attribuirsi ai fratelli Bolognino, non è parimenti certo che essi avessero agito con intenzione omicida. E spiega il perché dei propri dubbi in merito: è certo che essi non videro Teresa Ferreri, ma furono sorpresi da Trichilo in un momento in cui erano sicuri di poter operare tranquillamente senza il più lontano pericolo di essere scoperti, come era poco prima avvenuto per il furto in danno di Fimognari. Il fatto fu istantaneo e la brevissima colluttazione che precedé i colpi di fucile e che ebbe per effetto le escoriazioni riscontrate sul cadavere di Trichilo non dimostra che essi avessero iniziato il conflitto con intenzioni di disfarsi dell’avversario. I due colpi di fucile furono tirati senza riflessione, come si rileva dal fatto che Trichilo, impegnato in quel momento nella lotta con Salvatore Bolognino, rappresentava per l’altro imputato un bersaglio mobile, onde non era esclusa la possibilità che i colpi attingessero il fratello Salvatore. L’arma non fu spianata in direzione della testa, some sarebbe avvenuto se Costantino Bolognino avesse voluto avere maggiore probabilità di uccidere. Ed infine, dopo l’esplosione, gli imputati immantinente si allontanarono, mentre se avessero sentito la necessità di liberarsi di Trichilo, non avrebbero mancato di assicurarsi che quegli aveva cessato di vivere. Questi rilievi hanno maggiore significato nei riguardi di Salvatore Bolognino il quale, pel vizio di mente da cui era affetto, non poteva, nella istantaneità del fatto, avere concetto preciso dello scopo cui il fratello mirava nell’esplodere i colpi. Sembra pertanto più rispondente all’indole del fatto ammettere che l’evento abbia superato il fine propostosi dagli imputati e ritenere costoro responsabili di omicidio preterintenzionale.

Accertata la responsabilità dei fratelli Bolognino sia in merito al furto doppiamente aggravato e sia in merito all’omicidio, per il quale viene modificato il titolo del reato, la Corte passa a quantificare le pene da irrogare loro e osserva: è uopo avere riguardo alla speciale natura del fatto, all’arma adoperata, ai loro cattivi precedenti morali, ai loro precedenti penali che sono ben tristi per Salvatore (recidivo specifico nel quinquennio) ed in particolar modo all’elevato grado di pericolosità da essi dimostrato. In considerazione di ciò sembra giusto infliggere:

A Costantino Bolognino pel concorso nel furto, anni 4 di reclusione; per la rapina anni 15; per l’omicidio anni 21 di reclusione. In totale la durata della reclusione è di anni 40, che vanno ridotti ad anni 30 come per legge.

A Salvatore Bolognino, dopo complicati calcoli tra diminuenti e aggravanti, pel concorso nel furto sembra giusto infliggere anni 4 di reclusione; per la rapina anni 15; per l’omicidio preterintenzionale anni 16 e mesi 4. Essendo stato condannato per reato non colposo a pena diminuita pel vizio parziale di mente, dev’essere ricoverato in una casa di cura e custodia per un periodo di tempo che si crede opportuno fissare in anni 3. Avuto riguardo al fatto che egli trovasi attualmente nel periodo acuto della malattia, sembra conveniente disporre che il detto ricovero abbia luogo prima che cominci a espiare la pena detentiva. Tenuto conto dei suoi precedenti penali egli poi va dichiarato delinquente abituale.

Chiarite le posizioni dei fratelli Bolognino, la Corte si occupa dell’altro imputato Simio Radegonda, minore degli anni 18 e maggiore dei 14, e osserva: egli ha agito con capacità di intendere e di volere essendosi, in tempo anteriore, fatto notare per la sua indole scaltra, per la tendenza al furto, per l’abilità con cui escogitava gli espedienti necessari per sottrarsi alle ricerche della Polizia Giudiziaria ed alle investigazioni dei derubati. Nel determinare la pena da infliggergli pel furto doppiamente aggravato deve aversi riguardo ai suoi precedenti, nonché alla speciale natura del fatto e precipuamente al grado di pericolosità da lui dimostrato. Tenuto conto di tali circostanze, stimasi giusto partire da anni 4 di reclusione e diminuirli di un terzo per l’età, sicché la reclusione si riduce ad anni 2 e mesi 8 di reclusione.

Per tutti e tre le spese, i danni e le pene accessorie.

Il 20 giugno 1959 la Corte di Appello di Catanzaro, in applicazione dell’art. 1 D.P.R. 23 dicembre 1949 n. 930 ed art. 2 lettera c) D.P.R. 19 dicembre 1953, dichiara condonati anni 6 e l’intera multa della pena inflitta a Costantino Bolognino.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.