Quando nel 1933 Teresa Galea, contadina da Siderno Marina, viene sedotta, resa incinta e quindi abbandonata da Francesco Errigo ha ventuno anni. Per la violenta congiunzione carnale lo denuncia ed Errigo, il 19 dicembre 1933, viene condannato a tre anni di reclusione, condanna cancellata l’anno dopo dalla Corte d’Appello per non aver commesso il fatto.
Rimesso in libertà e indispettito per aver dovuto subire carcerazione preventiva per circa un anno a causa della denuncia di Teresa, Francesco rifiuta ancora di sposarla e va a prestare servizio militare. Teresa, rimasta sola e abbandonata con la figlia, inizia una relazione illecita con Francesco Prochilo, coabitazione che dura appena tre giorni perché l’uomo viene arrestato.
Nel mese di marzo 1936 Francesco Errigo torna a Siderno Marina in licenza e riallaccia la relazione con Teresa, che resta di nuovo incinta, e quando a settembre viene congedato i due cominciano a convivere maritalmente, ma solo di notte perché di giorno Francesco torna a casa dei genitori. Quando nel mese di febbraio del 1937 nasce il secondo bambino, Teresa insiste per sposarsi e regolarizzare la sua posizione, ma Francesco è sordo alle giuste richieste della giovane e inizia, anzi, a frequentare una giovanetta di Locri a nome Laura con la quale vorrebbe fidanzarsi. Teresa, informata, va da Laura per tentare di dissuaderla dal fidanzamento ma invano e Francesco comincia a trovare dei pretesti per convincere Teresa che, nella condizione di necessità in cui si egli si trova, deve sposare una giovanetta dotata di una buona dote, così da uscire dallo stato di disagio economico che lo angustia ed a questo fine le fa il nome di una ragazza di Roccella Jonica che vorrebbe impalmare in considerazione della dote di trentamila lire di cui sarebbe fornita.
Ormai il suo proposito di abbandonare di nuovo Teresa è chiaro e così comincia a non andare più a dormire da lei, tanto che, man mano, le visite diventano sempre più rare.
Verso le otto di sera del 24 aprile 1937 Francesco, dopo vari giorni di assenza, va a trovare Teresa, forse perché invitato, ma più probabilmente per chiederle cinquanta lire sulla somma che riscuoterà il giorno dopo come sussidio per i suoi bambini. Un paio di ore dopo esce per andarsene e comincia a scendere la scala esterna della casa, ma arrivato agli ultimi gradini viene investito da una scarica di pallini sulla scapola sinistra. Mentre sta cadendo, istintivamente si gira e vede Teresa sul pianerottolo che imbraccia il fucile a due canne ancora fumante.
– Aiuto! Aiuto! Mi ammazza! – urla, ma nessuno, data l’ora, accorre.
Teresa lo guarda dall’alto, lo vede rialzarsi ed andare a bussare in una casa vicina. Capisce che lo ha solo ferito e, temendo la rappresaglia di Francesco, esce dalla finestra sul lato opposto della casa portando con sé il fucile e va a costituirsi dai Carabinieri ai quali confessa il delitto e consegna l’arma, che ha ancora un colpo inesploso.
– È venuto a trovarmi perché voleva cinquanta lire del sussidio dei bambini che avrei dovuto riscuotere domani, poi gli ho ripetuto che dobbiamo sposarci e lui mi ha risposto che sarebbe preferibile che mi dessi alla prostituzione per guadagnare denaro e mantenere me e i bambini…
Francesco Errigo per fortuna non è ferito gravemente: le numerose lesioni riportate alla regione deltoidea sinistra, prodotte da minuti pallini poco idonei ad uccidere, hanno semplicemente intaccato i comuni tessuti senza penetrare in cavità e potrà guarire in poco più di un mese.
– Sono stato chiamato da Teresa per scrivere una lettera ad una sua sorella a Napoli e poi…
Tentato omicidio premeditato e detenzione abusiva di arma da fuoco, sono questi i reati per i quali si procede, ma alla fine dell’istruttoria la Procura modifica l’imputazione e chiede il rinvio a giudizio per lesioni gravi con arma. Il giudice Istruttore però non concorda con la richiesta ed il 16 agosto 1937 rinvia Teresa Galea al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere del reato inizialmente ipotizzato: tentato omicidio premeditato e detenzione abusiva di arma da fuoco.
La causa si discute il 28 gennaio 1938 e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: il fatto è rimasto univocamente accertato mediante la confessione dell’imputata, le testimonianze e le indagini. Senza dubbio la causale è quella addotta da Teresa Galea, confermata poi dalla dichiarazione della parte lesa Francesco Errigo, il quale ha ammesso di avere avuto con lei relazioni intime fin dal 1933, pur sapendo che ella era stata corrotta e di avere procreato con lei il primo figlio, non sentendosi autorizzato (sono queste le sue espressioni) a ritenersi padre del secondo figlio. Deve quindi ritenersi luminosamente accertato che l’imputata ha agito per essere stata ingiustamente abbandonata da Errigo il quale, dopo averla sedotta e resa madre di due figli, si era rifiutato di sposarla, manifestando altresì il proposito di fidanzarsi con una giovane di Locri o di Roccella. Né può dirsi che Teresa Galea fosse già corrotta perché ciò non risulta da nessuna prova anzi, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Locri relativa alla violenta congiunzione carnale e da tutte le testimonianze, ella godeva fama di ragazza seria ed onesta e la sua casa era frequentata solo da Errigo e non già da altri giovanotti, come questi ha assunto a scusa della sua riprovevole condotta. In conseguenza, la versione del fatto addotta dall’imputata è pienamente credibile, sia per quanto riguarda le circostanze che precedettero il fatto, sia per quanto concerne l’episodio finale della sera del 24 aprile 1937, onde deve ritenersi che Errigo, andato l’ultima volta nella casa dell’amante, le abbia chiesto il denaro ripetendo il rifiuto di sposarla e dicendole che per lei era preferibile darsi alla prostituzione al fine di guadagnare denaro e mantenere sé stessa e i bambini. Deve escludersi invece quanto Errigo ha narrato circa la lettera da scrivere, avendo tale affermazione tutti i caratteri di un puerile ripiego diretto a travisare i fatti. Ciò premesso, è facile trarre le conseguenze giuridiche circa la responsabilità della giudicabile. In primo luogo, come ha opinato il Procuratore Generale nella requisitoria scritta e come ha concluso il Pubblico Ministero in udienza, l’imputata deve rispondere di lesioni personali volontarie guarite in giorni trentacinque e non già di tentato omicidio giacché manca, o quanto meno non è dimostrata in lei, la precisa volontà di uccidere.
E spiega: si è accertato che ella agì in stato di grave perturbamento psichico determinato dalla ripulsa di Errigo, il quale non solo rifiutava ancora una volta di sposarla, ma la offendeva proponendole di darsi alla prostituzione; perturbamento che non le dava modo di agire con riflessione e con una precisa direzione della volontà, ma la induceva ad azioni disordinate e sconnesse. Si aggiunga che ella tirò un solo colpo a distanza non breve, mentre avrebbe potuto tirare l’altro colpo (disponeva di un fucile a due canne), specialmente dopo che vide che Errigo era vivo e si rialzava. Si consideri, inoltre, che la cartuccia adoperata era carica a minuti pallini poco idonei ad uccidere (le lesioni guarirono in giorni 35) e si avrà, così, prova sicura che ella ebbe intenzione di produrre semplicemente lesioni e non di uccidere.
Ma per la Corte non basta avere dimostrato che Teresa non voleva uccidere e continua: in considerazione, poi, dello stato di animo in cui l’imputata si trovò nel momento del fatto, non può dubitarsi che le compete l’attenuante dello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto di Errigo, la cui condotta fu assai riprovevole e offensiva dell’onore della donna da lui sedotta e resa madre e poi, senza un plausibile motivo, abbandonata. Non si può rimproverare a Teresa Galea di essere stata la mantenuta di Prochilo Francesco per pochi giorni, giacché ella a ciò addivenne sempre a causa dell’ingiusto abbandono da parte di Errigo e dalla necessità di mantenere sé e i bambini procreati con lui. Quindi è giusto concederle l’attenuante. Va, inoltre, eliminata l’aggravante della premeditazione, sia perché questa nella specie mal si concilierebbe col particolare stato d’animo che indusse la giudicabile ad una reazione improvvisa ed immediata a causa delle ripetute offese da parte di Errigo e sia perché manca la prova di un proposito criminoso concepito e maturato in tempo anteriore alla consumazione del reato ed accompagnato da adeguata preparazione di mezzi necessari per tradurlo in atti. È vero che l’imputata teneva in casa il fucile sequestrato, che non aveva denunziato e del quale si servì per ferire Errigo, ma ciò non basta a provare la premeditazione giacché, molto verosimilmente, la giudicabile, vivendo sola in casa, teneva l’arma suddetta, come lei dice, a scopo di difesa e non già per preparare una vendetta.
È tutto, si può passare a determinare la pena: tenendo presenti i suoi buoni precedenti, i motivi apprezzabili che la spinsero al delitto, il grado poco elevato di pericolosità da lei dimostrato e le lievi conseguenze del reato, stimasi giusto applicare una pena mite e determinarla, concessa l’attenuante, complessivamente in mesi 8 di reclusione e mesi 1 di arresti per l’omessa denunzia del fucile, oltre alle spese e alle pene accessorie.[1]
[1] ASCZ, Sezionedi Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.