Gaetano Severino, bracciante di Simeri, afflitto dalla miseria desolante piombata sulla sua famiglia composta di otto figli, in maggioranza di tenera età, angustiato dalla impossibilità di fronteggiarla con l’assiduo ma insufficiente lavoro giornaliero, è divenuto intollerante e violento verso di tutti, dimentico quasi dei suoi doveri di marito e di padre. Nella sua famiglia, quindi, non regna più la pace e tanto meno l’ordine.
Ad aggravare questo pietoso stato di cose ha contribuito non poco la condotta immorale di Concetta, la figlia maggiore, la quale, peraltro, dopo una vita licenziosa che ha esasperato la suscettibilità morale del padre è stata cacciata di casa.
Concetta comunque, è riuscita a velare il suo disonore sposando il barbiere Salvatore Camino, ma la tregua dell’animo trafitto dello sventurato padre dura poco perché la figlia riprende il suo stile di vita libertino e allora Gaetano, vigile custode dell’onore suo e della famiglia, che neanche dopo il matrimonio ha saputo perdonare alla figlia il fallo commesso, si inasprisce ancora di più ed a niente servono le preghiere di sua moglie Rosa e di tutti gli altri figli affinché permetta a Concetta di frequentare la sua casa, almeno durante l’ultimo mese di gravidanza della moglie e di assisterla durante il parto e nel periodo successivo.
La mattina del 19 gennaio 1932 Concetta viene informata che la madre ha le doglie e decide di trasgredire il divieto paterno correndo a casa dei genitori per assistere la mamma. Suo padre, per fortuna, non c’è, è in campagna a zappare, e può restare indisturbata. Nel pomeriggio, però, conoscendo l’irremissibile divieto paterno, pensa bene di andare insieme al marito a parlare col Brigadiere Corrado, della stazione dei Carabinieri di Crichi, che si trova di servizio a Simeri.
– Brigadiè… sapete la mia condizione… per l’anima dei morti, parlate voi con mio padre perché mi permetta di entrare a casa per assistere mamma che sta per partorire.
Il Brigadiere ci pensa su qualche istante e poi risponde:
– Lo sai che con tuo padre è difficile parlare, ma va bene, ci parlo io. Però dovete fare come vi dico, altrimenti sarà tutto inutile. Adesso tornate a casa senza entrare, aspettate che Gaetano ritorni e venite a chiamarmi. Poi me la vedo io.
Concetta e Salvatore tornano indietro rinfrancati e quando arrivano davanti casa scoprono che le doglie della mamma sono aumentate, così la figlia decide di entrare, contravvenendo al consiglio del Brigadiere, mentre Salvatore resta a gironzolare nelle vicinanze della casa con suo cognato Antonio, senza accorgersi che Gaetano è rientrato dalla campagna e sta aprendo la porta di casa. Sono le otto di sera ed il piano concordato col Brigadiere si può dire fallito.
Gaetano entra in casa e trova alcune donne intorno al letto della moglie, poi vede Concetta indaffarata ad assistere la madre e va su tutte le furie:
– Puttana! Non ti voglio in casa mia, vattene perlamadonnasantissima!
– Tata, ti prego, lasciami aiutare mamma e poi me ne vado…
– Vatinne! – urla afferrandola per un braccio e cercando di trascinarla fuori, ma non ci riesce per l’ostinata e disperata resistenza della figlia.
– No, mi puoi ammazzare ma non me ne andrò finché mamma non avrà partorito!
– Gatà, lascia che mi aiuti, fallo per me, fallo per la creatura che deve nascere, se vuoi che nasca – lo implora anche la moglie, ma Gaetano non vuole sentire ragioni.
Visto che il tentativo di trascinare fuori Concetta è andato a vuoto, Gaetano afferra la scure e comincia a picchiare la figlia sulle natiche con il manico, ma nemmeno questo serve. Anzi, se fino ad ora Concetta ha cercato solo di resistere, adesso, forse temendo che il padre giri la scure e la colpisca col ferro, resa forte e quasi audace dal dovere e dall’affetto verso la madre, ingaggia una colluttazione con lui per cercare di disarmarlo e nella stanza si assiste ad una specie di frenetico valzer della morte. I due, avvinghiati, roteano su sé stessi: Gaetano cercando di spingere la figlia verso la porta di casa, Concetta cercando di tornare verso il letto, dove la madre non sa più se sta urlando per i dolori del parto o per cercare di fermare la lotta tra padre e figlia.
Ad un certo punto, Concetta, forse perché capisce che non potrà resistere ancora a lungo e, d’altra parte, in quelle condizioni non è assolutamente in grado di aiutare la madre, urla:
– Salvatò, corri che mio padre mi ammazza!
Salvatore la sente e accorre. Entra in casa e vede Concetta di spalle che tiene per le braccia il padre, che lo vede e lo guarda con odio per un attimo, poi rivolge nuovamente gli occhi verso la figlia. Che fare? Salvatore si guarda intorno per cercare qualcosa con cui affrontare il suocero e gli occhi gli vanno ai piedi dell’armadio, dove c’è un robusto pezzo di legno. L’afferra e, stando attento a non colpire Concetta, vibra tre violenti colpi alla testa del suocero, che al terzo colpo stramazza a terra bocconi come un sacco vuoto.
Nel frattempo è arrivata gente. Concetta e Salvatore, con l’aiuto di un paio di vicini, sollevano Gaetano e lo adagiano sul letto accanto alla moglie, che ancora non ha messo al mondo la loro creatura. Qualcun altro è andato a chiamare il Brigadiere Corrado che, quando arriva, trova Gaetano in condizioni di pronunciare qualche parola:
– È stato Salvatore… Concetta… pure…
Poi più niente e nella notte muore. Frattura del cranio con lesione della meninge media destra e consecutivo ematoma epidurale, determinante la grave compressione dell’encefalo e, quindi, la morte.
Dopo una dura ramanzina per non aver rispettato il piano concordato, al Brigadiere, davanti alle ultime parole di Gaetano, non resta che mettere i ferri sia a Concetta che a Salvatore.
Interrogati, forniscono la stessa versione e cioè che, durante la colluttazione tra padre e figlia, a causa di un violento strappo per avere libera la scure, Gaetano cadde per terra sul lato sinistro ed andò a sbattere con la testa contro una cassa, riportando le lesioni osservate subito dal medico.
Ma Concetta e Salvatore forse hanno dimenticato che alla scena hanno assistito anche Concetta Morante, Clorinda Foreri e Teresa Elia, che erano in casa per aiutare Rosa a partorire, e che raccontano i fatti per come realmente sono andati, assicurando che Salvatore non era in casa quando cominciò la colluttazione e che accorse solo alle grida della moglie, poi la tragedia ed il pronto intervento di Salvatore per assistere il suocero. Ma ci sono le ultime parole di Gaetano che inchioderebbero entrambi e, si sa, in punto di morte non si mente.
Su queste basi, il 5 agosto 1932, il Giudice Istruttore rinvia Concetta e Salvatore al giudizio della Corte d’Assise di Catanzaro per rispondere di omicidio in correità fra loro.
La causa si discute il 17 ottobre 1933 e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, ascolta la drammatica deposizione di Rosa, vedova e madre, notandone il contegno dolorante e straziante. La poveretta, sebbene orbata dell’unico sostegno suo e dei suoi numerosi figlia, non sa fare mentire il suo cuore e racconta l’inumano comportamento del marito verso la figlia pentita, aggiungendo di avere visto proprio lui armarsi di una scure e minacciare la figlia per obbligarla ad uscire di casa, nonostante conoscesse la ragione per la quale la figlia si trovasse quella sera accanto a lei.
A questo punto la Corte osserva che umanamente e giuridicamente non sussiste la responsabilità penale di Concetta Severino in ordine al reato ascrittole, giacché la sua azione fu autonoma e pienamente legittima, cioè diretta e circoscritta negli stretti limiti umani ed istintivi di trattenere e disarmare il padre per impedirgli di offendere lei con la scure. Tale atto legittimo, continua la Corte, fu autonomo ed istantaneo, non collegato ad alcun precedente accordo offensivo col marito ed ebbe la sua esplicazione in condizioni tali da non potere vedere il marito nell’atto di percuotere, giacché lei si trovava con le spalle verso il marito e di fronte al padre. Esula, quindi, nella specie qualsiasi elemento soggettivo ed obiettivo di partecipazione diretta o indiretta alla consumazione del delitto commesso da Salvatore Camino in danno del suocero. Sotto tale profilo non occorre attardarsi, nei confronti di Concetta Severino, sulla legittimità o meno del divieto del padre a fare trattenere in sua casa la figlia in quella speciale contingenza. L’azione della Severino da nessuna legge è preveduta come reato, in quanto fu circoscritta allo stretto necessario per la propria legittima difesa, senza offendere alcun diritto del padre e perciò deve essere assolta perché il fatto da lei commesso non costituisce reato e ne deve essere ordinata la liberazione, se non detenuta per altra causa.
Bene, giustizia è fatta. Ma ora la Corte deve esaminare la posizione di Salvatore Camino:
diversa è la posizione di fatto e di diritto dell’imputato, che è stato attanagliato da prove schiaccianti come autore di tutte le lesioni riportate dalla vittima e quindi anche di quella mortale, cioè della frattura del cranio che ne determinò la morte, secondo il giudizio dei periti settori; tali lesioni furono inferte co pezzo di legno raccolto da terra ed alla vista del suocero che voleva scacciare di casa la figlia, nonostante la ragione che la obbligava a restarvi. I colpi furono tirati all’impazzata, ma necessariamente in alto per non offendere anche la moglie ed attinsero al capo il suocero perché il resto del corpo era coperto da quello di Concetta, che stava di fronte al padre e colle spalle rivolte al marito. Niente volontà omicida quindi, ma umana reazione, determinata dallo stato d’ira che l’esasperato e ingiusto contegno del suocero produsse nel Camino. La finalità di costui era perciò chiara. I colpi reiterati erano diretti a ledere l’integrità personale del suocero, ma giammai ad ucciderlo. E spiega: se Camino fosse stato mosso da volontà omicida contro il suocero, non avrebbe prima implorato l’intervento autorevole dei Carabinieri per farlo persuadere a permettere alla figlia di assistere la madre. Conoscendo le intenzioni e i propositi ostili di Gaetano Severino verso la figlia non si sarebbe allontanato dalla casa di lui, ma si sarebbe, invece, provveduto di qualche arma più idonea alla bisogna e l’avrebbe atteso per spiarne i passi e gli atteggiamenti e, infine, non sarebbe rimasto in casa ad apprestare le prime cure al ferito. L’intesa, poi, col Brigadiere dei Carabinieri di avvertirlo appena rincasato il suocero, lumeggia ancora meglio l’intenzione pacifica di Camino e concorre ad escluderne la volontà omicida, volontà che non si forma o sorge per incanto in persone incensurate e miti com’è descritto ed è risultato essere Salvatore Camino, specialmente in situazioni di fatto non tragiche e scevre dal grave pericolo, come quello in esame.
Questa analisi serve alla Corte per derubricare il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale: il fatto voluto era quello della lesione personale e gli atti compiuti furono diretti a commettere tale reato, ma cagionarono l’evento più grave, la morte, non voluto da Camino.
La difesa, però, ritiene che esistano gli estremi per chiedere la condanna per il reato di eccesso colposo di legittima difesa o, in subordine, la concessione dell’attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
La Corte nega che nel fatto ricorrano gli estremi dell’eccesso colposo perché questa fattispecie di reato implica sempre un errore nella valutazione del pericolo attuale di un’offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui o della necessità di agire per allontanare tale pericolo o in quella della proporzione tra il pericolo e la reazione, errore determinato da colpa dell’agente ed in tutte e tre le ipotesi il pericolo deve esistere. In questo caso, invece, per la Corte non esisteva alcun reale pericolo. E spiega: Severino aveva già percosso la figlia col manico della scure sulle natiche; quando giunse il genero la scena da lui osservata non presentava alcun pericolo. Il suocero, trattenuto per le braccia dalla figlia, spingeva questa per cacciarla di casa; la figlia resisteva e tentava di disarmare il padre. Nessun pericolo di attentato od offesa al diritto dell’integrità personale e tanto meno alla vita correva la figlia dal momento che il padre, forte e vigoroso, non si svincolava né tentava di svincolarsi dalle strette deboli della figlia per ferirla con la scure e ciò perché voleva soltanto, giova ripeterlo, scacciarla di casa. Esulando il pericolo, esulava la necessità della difesa ed in conseguenza, come non può ammettersi a favore dell’imputato la discriminante della difesa legittima, non è configurabile, nella specie, l’ipotesi dell’eccesso colposo di legittima difesa.
Ma non è tutto, infatti per la Corte non è ammissibile nemmeno la concessione dell’attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale perché l’imputato non agì con questo intento, ma agì nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto del suocero verso la figlia. Detto questo, la Corte ha di fatto riconosciuto la sussistenza dell’attenuante della provocazione, essendo evidente che agì nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto del suocero.
Il fatto ingiusto fu la pretesa di cacciare di casa la figlia? Per la Corte no e spiega: Gaetano Severino era padrone del proprio domicilio e come tale, sia pure inumanamente, poteva proibire l’ingresso alla figlia, ma non era padrone di malmenarla e offenderla, per cui Camino, il marito, tenuto per legge a proteggere la moglie, per giunta nell’immediatezza del fatto ingiusto del suocero che, tenace nel proposito di vietare alla figlia di frequentare la sua casa anche nella impellente necessità di assistere la madre, dovette adirarsi non poco ed in tale stato determinarsi a reagire.
È il momento di tirare le somme ed emettere la sentenza: la Corte, poiché il fatto doloroso fu occasionato precipuamente dal fatale ma inumano contegno della vittima e per i buoni precedenti dell’imputato, stima partire dal minimo della pena edittale di anni 10 di reclusione, aumentati di anni 1 perché il reato fu commesso in danno di un affine in linea retta, e diminuiti di anni 2 per l’attenuante della provocazione, commina in definitiva anni 9 di reclusione, di cui 3 debbono essere dichiarati condonati ai sensi del R.D. 5 novembre 1932, essendo l’imputato incensurato, oltre alle spese e alle pene accessorie.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Catanzaro.