LA CARRIOLA

Lungo il fiume Torbido, nel tratto che attraversa il comune di Gioiosa Ionica, ad agosto del 1934 sono in corso i lavori di ricostruzione di un ponte crollato a causa dell’ultima piena. I mezzi scarseggiano e gli operai devono arrangiarsi come possono per trasportare il materiale occorrente, così il bracciante Giuseppe Triumbari, la mattina del 20 agosto, chiede ed ottiene dal cottimista Vincenzo Lucà la facoltà di servirsi di una carriola per trasportare brecciame. Giuseppe Crupi, un altro operaio, però ha avuto la stessa idea e anche lui chiede la carriola al cottimista, che gli risponde:

– L’ho data a Peppe Triumbari, quando finisce te la puoi prendere.

Crupi, invece, manda subito suo fratello a prendere la carriola, ma Triumbari, che non sa niente della risposta data a Crupi dal cottimista, risponde:

Non posso cederti la carriola perché debbo ancora servirmene pel mio lavoro

Il fratello di Crupi se ne va e riferisce la risposta. No, non va bene, la carriola Giuseppe la vuole subito, così manda il cognato, Cosimo Figliomeni, che saprà farsi rispettare.

Miserabile, dammi la carriola ed un’altra volta, quando te la chiedono, dalla subito! – si mette ad urlare Cosimo mentre si china per raccattare qualche pietra e lanciarla contro Triumbari, che capisce le sue non buone intenzioni e gli si lancia addosso per immobilizzarlo.

Ne nasce una violenta colluttazione con reciproci scambi di calci e pugni, finché in aiuto di Figliomeni accorre Giuseppe Crupi, che con un rastrello assesta a Triumbari un colpo in fronte, spaccandogli il sopracciglio sinistro, poi scappa. Triumbari, sentito il sangue scorrergli sul viso, estrae fulmineamente un coltello e si lancia all’inseguimento del feritore. Crupi, da parte sua, vista l’arma in mano all’avversario, rallenta e quasi si ferma per lasciare il rastrello e raccattare da terra un badile, arma senz’altro più idonea sia alla difesa che all’offesa, ma questa mossa gli è fatale perché Triumbari lo raggiunge e gli vibra due coltellate, una delle quali alla regione sternale, che lo fanno vacillare e poi cadere a terra.

Entrambi vengono denunciati per lesioni personali, ma intanto le condizioni di Crupi destano subito serie preoccupazioni per la ferita al petto ed il 27 agosto, purtroppo, muore. Adesso c’è un solo imputato, Giuseppe Triumbari, ma l’accusa è di omicidio.

Arrestato, si difende:

– Mi ha colpito col rastrello, come potete vedere, e immediatamente dopo l’ho colpito due volte col coltello… mi sono difeso…

Ma i testimoni presenti al fatto raccontano dell’inseguimento e per gli inquirenti c’è il fondato sospetto che non si tratti di legittima difesa, così il 18 marzo 1935 Giuseppe Triumbari viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Locri, che dovrà decidere se si sia trattato di omicidio – volontario o preterintenzionale – o di un caso di legittima difesa.

La causa si discute il 24 luglio 1935 e l’imputato, interrogato in udienza, continua a sostenere la tesi della legittima difesa.

La Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: la discriminante addotta dall’imputato trova contrasto nei termini del fatto, sicuramente accertati e di fronte a tali emergenze sulla sua responsabilità non può cadere dubbio. Non sussiste, invero, che egli abbia ferito l’avversario immediatamente dopo essere stato da costui ferito col rastrello, avendo invece i testimoni assicurato che Crupi, dopo avere assestato il colpo, si diede alla fuga, onde il giudicabile, a cominciare da quel momento, non si trovò mai nella necessità di difendersi da un qualsiasi pericolo di ingiusta offesa ed inseguì l’avversario, non perché vi fosse costretto, ma perché volle a sua volta aggredirlo col coltello per vendicarsi dell’offesa ricevuta. L’inseguimento durò circa dieci metri e Crupi sarebbe sfuggito ai colpi se non si fosse chinato per raccattare il badile dal lungo manico con cui intendeva difendersi. Non sussistendo il rapporto cronologico di immediatezza tra l’atto offensivo e la reazione, non può invocarsi neanche la legittima difesa putativa, giacché l’imputato, nell’inseguire l’avversario con intendimento di ferirlo col coltello che impugnava, non solo non era in stato di necessità, ma non poteva neanche credere di trovarvisi dal momento che l’avversario, per tema di reazione, s’era dato alla fuga e non aveva altra mira che di allontanarsi per evitare di essere offeso.

Chiarito questo punto cruciale, la Corte esamina la possibilità che si sia trattato di omicidio preterintenzionale e osserva: non si adatta al fatto neanche l’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale poiché la causale del fatto stesso, cioè il risentimento per la lesione sulla fronte riportata dal giudicabile, la specie dell’arma adoperata, coltello a lama acuminata, la reiterazione dei colpi, la vitalità della regione presa di mira, regione sternale, la violenza con cui fu dato il corpo mortale dimostrano chiaramente che l’imputato volle uccidere, non già soltanto ferire. Il risentimento concepito contro Crupi Giuseppe pel colpo di rastrello era così forte e costituiva stimolo tanto impellente che, in nessun caso, Triumbari per farne vendetta poteva pensare a ledere soltanto l’integrità fisica dell’avversario. Egli, invece, mirò a cagionargli la morte e perde, così, ogni fondamento l’ipotesi di omicidio oltre l’intenzione, a nulla rilevando che il decesso, a causa della lentezza del processo fisiopatologico, si fosse verificato ad intervallo di sette giorni dal fatto, una volta che tale evento era stato da lui preveduto e voluto.

Quindi omicidio volontario. La Corte, però, ritiene che non può negarsi all’imputato l’attenuante dello stato d’ira, essendo risultato che egli reagì contro Crupi nell’eccitazione in lui indotta dall’ingiusto comportamento di costui che, intervenendo inopportunamente nella colluttazione provocata da Figliomeni, assestò a Triumbari il colpo di rastrello esclusivamente per fare atto di prepotenza e per sfogare il proprio malanimo contro l’avversario, che rimanendo nei limiti del suo diritto aveva continuato a tenere presso di sé la carriola concessagli dal cottimista.

È tutto, non resta che determinare la pena da irrogare: nel determinare la pena deve aversi riguardo ai suoi precedenti morali e penali, che sono buoni, al motivo a delinquere, allo stato d’animo in cui egli trovavasi nel momento del fatto, all’arma adoperata, al grado di pericolosità da lui dimostrato. Tenuto conto di siffatte circostanze, stimasi giusto partire, per l’omicidio, da anni 21 di reclusione e diminuire tale misura di un terzo per l’attenuante dello stato d’ira, sicché la pena si determina in anni 14 di reclusione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie. Poi c’è il porto abusivo del coltello e la Corte ritiene equa la pena di mesi 6 di arresti. Inoltre, la Corte, applicando l’indulto di cui al R.D.L. 25 settembre 1934, n. 1511, dichiara condonati anni 2 della pena.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.