UNA LUNGA CATENA DI MORTI

Nel 1918 Giuseppe Gualtieri, da Bruzzano Zeffirio in provincia di Reggio Calabria, chiede di sposare la sua compaesana Teresa Cartisciano, ma il matrimonio è ostacolato dai genitori della giovanetta, secondo alcuni perché disdegnano che la figlia di un artigiano sposi un contadino zotico ed indebitato, secondo altri per la condotta non buona di Giuseppe perché ritenuto associato alla mala vita e per avere rapporti sessuali con tal Maria Bertone.

Rifiutato dai Cartisciano, Giuseppe inizia con Maria Bertone una relazione con consuetudine di vita matrimoniale, procreando anche un figlio, che dura fino al 1922 o 1923, quando Giuseppe se ne va Allamerica, lasciando dietro di sé in paese una voce, che di bocca in bocca diviene presto di dominio e convinzione generale, che per vendicarsi dall’offensivo rifiuto dei Cartisciano tentò di sedurre Teresa e che un giorno riuscì a baciarla ed a toccarle le parti pudende.

Ora però dobbiamo tornare indietro di un paio di anni, al 1919, quando a Bruzzano fu ucciso con quarantaquattro pugnalate Giuseppe Iozzi, in quell’epoca amante di Maria Bertoni e si ipotizzò che l’omicidio fosse stato ordinato e commesso dalla mala vita locale per gelosia della donna, ma delle circa ottanta persone arrestate e processate, quattro furono prosciolte per insufficienza di prove e tutte le altre per non aver commesso il fatto.

Giuseppe Gualtieri è sempre Allamerica quando, nel 1926, Maria Bertoni viene rinvenuta morta in fondo ad un burrone ed anche in questo caso si sospetta che la morte sia da attribuire agli affiliati dell’onorata società che avrebbero avuto interesse a sopprimere chi poteva far luce sul delitto Iozzi. Come esecutore materiale dell’omicidio viene sospettato ed arrestato Francesco Cartisciano, un fratello di Teresa, ma le perizie svolte sul cadavere di Maria non riescono a stabilire se la morte sia da attribuirsi ad un fatto violento e Cartisciano viene prosciolto in istruttoria per insufficienza di prove.

Poi, nel mese di dicembre del 1934, dopo una dozzina di anni all’America, Giuseppe Gualtieri torna a Bruzzano e Francesco Cartisciano gli va a parlare e pretende che sposi Teresa, ancora nubile e di beltà appassita, per riparare il male fattole, ritenendo che la sorella non trovò mai marito a causa della diceria dei tentativi di sedurla e dei presunti baci e palpeggiamenti. Giuseppe risponde che non intende sposarla e Francesco lo fa avvicinare da varie persone, ma la risposta resta sempre un secco rifiuto.

Verso l’imbrunire del 23 febbraio 1935 Giuseppe Gualtieri sta rincasando dopo la solita giornata di lavoro e passa davanti alla bottega di fabbro di Francesco Cartisciani, che gli spara un colpo di fucile da circa un metro e mezzo di distanza. Giuseppe alza istintivamente il braccio sinistro nel tentativo di ripararsi dalla scarica di pallini, ma è ovviamente inutile perché la potenza della scarica, oltre a spappolargli il braccio fa penetrare qualche pallino nel polmone, provocando un’embolia polmonare che quattro giorni dopo, il 27 febbraio, sarà la causa della sua morte.

Mi ha sparato perché voleva che sposassi per forza la sorella – dice Giuseppe ai primi soccorritori e poi ai Carabinieri, ma sembra una frase equivoca: che senso ha sparare contro qualcuno che si vuole convincere a fare qualcosa? Semmai avrebbe dovuto dire: “Mi ha sparato perché ho rifiutato di sposare la sorella”. Ma ovviamente bisogna considerare il momento in cui la frase è stata detta. Poi, più tardi, aggiunge – Mi ha fatto fare reiterate premure a mezzo di Vincenzo Scopelliti perché sposassi la sorella e circa dieci giorni fa mi ha avvicinato insistendo nella pretesa – è ovvio che se Cartisciano ha insistito tanto significa che Gualtieri non voleva sposarne la sorella, ma nelle sue parole non c’è mai un rifiuto netto ed esplicito.

Francesco Cartisciano, sparato l’unico colpo a disposizione, butta il fucile in mezzo alla strada e scappa. Quando sul posto arrivano i Carabinieri l’arma è sparita. A casa Cartisciano non c’è, ma qualcuno sussurra che è stata raccolta o da Felice Cartisciano, il padre di Francesco, o da Giuseppe Marino, il proprietario dell’arma che l’aveva lasciata nella bottega per farla riparare. La cosa curiosa è che il fucile non è né in casa Cartisciano e né in casa Marino, ma in casa di Domenico Oliva, padrone di Giuseppe Marino, dove viene sequestrato.

È un fucile ad una canna a retrocarica di tipo americano, calibro sedici, che ha il calcio rotto nel punto d’innesto con l’armatura d’acciaio e la molla del grilletto che non consente al percussore di rimanere alzato, rendendo difficoltoso l’uso dell’arma. È sicuro che sia l’arma usata da Francesco Cartisciano? Si vedrà, intanto bisogna concentrarsi sul movente: dalle dichiarazioni fatte prima di morire da Giuseppe Gualtieri, dalle indagini svolte dai Carabinieri e dalla Procura è certo che Francesco Cartisciano è stato spinto al delitto dai continui rifiuti di Gualtieri all’invito rivoltogli di sposare la sorella. A questo punto l’istruttoria potrebbe considerarsi conclusa, ma all’autorità giudiziaria viene fatto noto che la voce pubblica ritiene che anche dietro questo delitto ci sia la mano della mala vita, che ha voluto sbarazzarsi di Gualtieri perché essendo stato anni prima amante di Maria Bertoni avrebbe potuto fornire elementi sugli assassini della donna e di Giuseppe Iozzi e che sia stato scelto Francesco Cartisciani come esecutore materiale della sentenza di morte perché poteva prospettare a propria giustificazione l’attenuante di una ragione d’onore.

In base alla voce pubblica e alle deposizioni giurate di alcuni testimoni, anche se entrambe non sorrette da fatti specifici, la Procura ritiene possibile anche questo scenario, mava avanti con ciò che ha in mano senza approfondire questa ipotesi.

Intanto il 2 marzo 1935 Francesco Cartisciano si costituisce e viene interrogato dal Giudice Istruttore:

Ammetto di aver ferito Gualtieri, ma non avevo premeditato il delitto, né avevo intenzione di ucciderlo.

– E perché lo avete fatto?

Gualtieri, prima di emigrare, più volte aveva tentato di appostare mia sorella per sedurla ed abbandonarla, allo scopo di vendicarsi del rifiuto ricevuto alla richiesta di matrimonio ed aveva, inoltre, menato vanto delle sue malefatte. I miei genitori avvisarono i Carabinieri ma si astennero di sporgere querela sia perché non avevano testimoni, sia per evitare che lo scandalo di un processo recasse pregiudizio all’avvenire di mia sorella, allora fanciulla. Poi, per le dicerie divulgatesi, mia sorella è rimasta nubile. Gualtieri, rimpatriato col proposito di attuare la vendetta progettata dodici anni prima, più volte pedinò mia sorella cercando di avere con lei un abboccamento in luoghi solitari. Io, informato di ciò, gli feci domandare quali fossero le sue intenzioni e lui mi fece sapere che era venuto in Italia per divertirsi e non per sposarsi. Quindici giorni prima del delitto lo avvicinali e lo scongiurai di dirmi se intendeva o no sposare mia sorella e Gualtieri mi rispose: “Sino ad ora ho fatto poco perché ho giurato di fare di tua sorella una puttana! Ti darò una risposta tra cinque o sei giorni…”. Nella speranza che si ravvedesse sopportai anche questa atroce offesa ed attesi con rassegnazione, ma il 23 febbraio, uscito per caso dalla mia fucina e visto Gualtieri che si dirigeva verso di me, mi avvicinai e gli chiesi quale fosse la sua risposta. Lui rispose: “Se vuoi la mia risposta devi prima farmi parlare con tua sorella in un luogo solitario, poi parlerò con te per aggiustare ogni cosa”. Ravvisando in queste parole, che suonavano di scherno ed offesa, il persistente proposito di Gualtieri di sedurre e abbandonare mia sorella, accecato dall’ira rientrai nella bottega e, armatomi di un fucile che avevo in riparazione, mi portai di nuovo sulla strada ed esplosi un colpo senza rendermi conto di quel che poteva accadere.

Conclusa l’istruttoria, il 17 giugno 1935 Francesco Cartisciano viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere di omicidio premeditato. La causa si discute il 6 dicembre successivo e la Corte, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva: l’imputato ammette di avere ferito Gualtieri con colpi di fucile e la difesa non disconosce che abbia agito con coscienza e volontà e neppure contesta il rapporto di causalità tra l’azione delittuosa e l’evento dannoso. Pertanto le quistioni prospettate consistono nel decidere se Cartisciano debba rispondere di omicidio volontario ovvero di omicidio preterintenzionale, se concorra l’aggravante della premeditazione, se gli competano le attenuanti di avere agito per motivi di particolare valore morale e di avere agito in stato d’ira per fatto ingiusto altrui. Per risolvere le quistioni l’indagine da compiere deve essere diretta ad accertare i motivi che determinarono il delitto e le modalità di preparazione e di esecuzione.

E nel ragionamento che la Corte fa per arrivare alle sue conclusioni, rientra in qualche modo in gioco la mala vita di Bruzzano: la tesi, ventilata in periodo istruttorio e sostenuta in udienza dalla parte civile e dal Procuratore Generale, che anche questo sia un delitto di mala vita, che si riallaccia a quelli commessi in danno di Giuseppe Iozzi e di Maria Bertoni, ideato ed eseguito allo scopo di sopprimere che poteva far luce sui due precedenti reati rimasti impuniti, è tesi che trascende la realtà processuale per assurgere nel campo delle ipotesi. Essa muove dal presupposto, non dimostrato, che una mala vita organizzata ancora esistesse in Bruzzano e si adagia su una voce corsa nel pubblico e sugli opinamenti di due testimoni, Bruno Zappia e Menotti Modafferi, l’una e gli altri non suffragati da fatti specifici e raccolti a verbale in dispregio della norma dettata dall’art. 349 del Codice di Procedura (sulla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Nda). I detti testimoni hanno prospettato la predetta causale come una loro personale opinione, ritenendo poco attendibile che Cartisciano possa essere stato indotto ad uccidere Gualtieri per una ragione d’onore che risale ad epoca molto remota. Zappia, inoltre, a conferma del suo convincimento ha narrato due fatti: Gualtieri, rimpatriato dalle Americhe, si mostrò dolente che il delitto in danno di Maria Bertoni fosse rimasto impunito; lo stesso, la sera del 2 febbraio 1935 ad ora tarda, andò nell’abitazione di Zappia in Bruzzano Vecchia per chiedergli ospitalità e gli raccontò che, essendosi colà recato in compagnia di Vincenzo Scopelliti, “aveva visto fare una brutta mossa da persona che non nominò”. Poscia, assicuratosi che in quei pressi non vi era nessuno, rincasò seguendo una strada più lunga. Da tali fatti il teste ha arguito che l’uccisione di Gualtieri, da tempo decretata, doveva in quella sera eseguirsi e fu rinviata al 23 dello stesso mese perché il colpo fallì. Non occorre dimostrare come i due episodi narrati siano evanescenti ed inconcludenti e come le arguizioni che da essi si sono tratte siano illogiche ed arbitrarie.

Dopo la premessa per escludere la mala vita come mandante dell’omicidio, la Corte si appresta ad esaminare le questioni da risolvere e, ad ulteriore e definitiva conferma del proprio convincimento, cita ciò che Gualtieri disse appena ferito e subito dopo: “Mi ha sparato perché voleva che sposassi per forza la sorella… Mi ha fatto fare reiterate premure a mezzo di Vincenzo Scopelliti perché sposassi la sorella e circa dieci giorni fa mi ha avvicinato insistendo nella pretesa”. Sono questi i fatti certi ed incontestabili della causa. Ma sono anche fatti, continua, che l’imputato ed i difensori di lui hanno cercato di ingigantire ed esagerare, prospettandoli con tinte vivaci. Tutto ciò che Cartisciano ha narrato nel suo interrogatorio in ordine al contegno tenuto da Gualtieri dopo il ritorno dalle Americhe, il proposito espresso o fatto intravedere di attuare la vendetta, non eseguita dodici anni or sono, ed al diverbio avvenuto prima del ferimento, non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali ed appare fantastico. Nessuna prova è stata offerta a conferma di quanto l’imputato assume circa le parole offensive pronunciate da Gualtieri quando fu indotto da Cartisciano a riparare il male fatto alla sorella. Il contegno remissivo tenuto in quel rincontro dall’imputato, rapportato al suo carattere violento ed aggressivo, esclude che quelle parole offensive siano state profferite. Deve escludersi anche che, prima del ferimento, un colloquio ed un alterco vi sia stato tra il ferito ed il feritore. Gualtieri raccontò ai Carabinieri che, passando come di solito davanti la fucina di Cartisciano, diretto alla sua abitazione, questi lo aveva chiamato a nome dicendogli: “Peppe, aspetta!” ed immediatamente, essendosi egli rivolto di fronte, aveva spianato contro di lui il fucile ed esploso il colpo. Tale versione trova conferma nella dichiarazione del teste Felice Melia che, trovandosi a 25 o 30 passi, vide Gualtieri che percorreva la strada tranquillamente portando la scure sul braccio, udì lo sparo e vide fuggire il feritore ed il ferito. Ciò esclude che un colloquio vi fosse stato tra i due giacché, se fosse vero il racconto dell’imputato, sarebbe inesplicabile il contegno di Gualtieri che, accortosi delle cattive intenzioni di Cartisciano, avrebbe dovuto fuggire dopo l’alterco o, per lo meno, cercare di difendersi con la scure di cui era armato. Ciò chiarito, la Corte ritiene che nessun dubbio possa esservi sulla volontà omicida ed i motivi che spinsero a delinquere sono proporzionati al delitto. L’imputato risulta di pessima condotta, di carattere violento, impulsivo, vendicativo, dedito ai reati contro la persona, già altre volte condannato per lesioni gravissime. Deve escludersi l’aggravante della premeditazione e deve concedersi al giudicabile la richiesta attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale. E ne spiega il perché: in questa diminuente rientrano i cosiddetti stati emotivi e passionali che la legge considera come circostanze influenti sulla quantità del delitto e la misura della pena quando siano provocati da motivi di particolare valore sociale e morale e funzionano qui in un vastissimo campo di estrinsecazione affidato al potere del giudice quei moventi che sono approvati anziché riprovati dalla coscienza etica di un popolo in un dato momento storico e tra essi vanno annoverate la causa d’onore e la riparazione del patrimonio morale compromesso o perduto. È certo che Teresa Cartisciano non trovò marito perché per quindici anni fu perseguitata da una diceria che, vera o falsa, era stata provocata dal contegno tenuto da Gualtieri dopo la rottura del fidanzamento con lei. È certo altresì che l’imputato espose a Gualtieri, nel 1935, dopo il ritorno di costui dalle Americhe, questo stato di cose e pretese che riparasse, sposandola, al male recato alla sorella; è certo che Gualtieri oppose tenace rifiuto che esasperò e turbò l’animo di Cartisciano, già sconvolto dalla preoccupazione della dolorosa sorte toccata alla sorella, e lo indusse al delitto. Non può, invece, concedersi l’attenuante della provocazione e dello stato d’ira per fatto ingiusto altrui perché è dimostrato che i fatti prospettati dall’imputato in ordine al contegno di Gualtieri dopo il ritorno dalle Americhe, ai propositi manifestati, agli insulti profferiti, o non risultano provati o debbono ritenersi smentiti e pertanto viene meno il presupposto della provocazione.

È tutto, accertata la responsabilità di Francesco Cartisciano in ordine al reato di omicidio volontario, esclusa la premeditazione e scomputata l’attenuante concessa, la Corte passa a determinare la relativa pena: tenuto conto della gravità del reato, della intensità del dolo, dei precedenti penali del giudicabile, della sua condotta anteriore al delitto, della sua indole violenta e vendicativa, la Corte crede partire dal massimo di anni 24 di reclusione, diminuirla di anni 6 per l’attenuante concessa, e non del massimo consentito in considerazione che il delitto, oltre che dai motivi di particolare valore morale e sociale, fu determinato anche da sentimenti di vendetta. In definitiva la pena è stabilita in anni 18 di reclusione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.

La Suprema Corte di Cassazione, il 24 aprile 1936, dichiara inammissibile il ricorso di Cartisciano.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte di Assise di Locri.