È dall’autunno del 1932 che il ventenne Basilio Sansalone, da Agnana in provincia di Reggio Calabria, sta molestando la quattordicenne compaesana Enrichetta Furfaro, la quale pare che amoreggi con Francesco Sansalone. La ragazzina, per evidenti ragioni di prudenza, ha sempre sopportato le molestie senza protestare e senza informare i suoi genitori.
La sera del 9 gennaio 1933 Basilio apposta Enrichetta e quando la vede le si avvicina e le dice con tono volutamente pungente e allusivo, riferendosi al presunto amoreggiamento con Francesco:
– Aspetta, aspetta che adesso viene Ciccio…
Per Enrichetta questo è troppo, è il momento che Basilio la smetta e così torna a casa e questa volta racconta tutto alla madre, che non perde tempo, esce in cerca del giovanotto, lo trova e gli dice:
– Devi finirla, devi lasciare in pace mia figlia! Domani mattina ti vado a denunziare dal podestà del Comune!
E, come promesso, la mattina dopo esce e va al Comune per parlare col podestà, ma quando è davanti all’ingresso si ferma assalita da un brutto pensiero: sicuramente dalla denuncia scaturirà uno scandalo che pregiudicherà l’avvenire di sua figlia. D’altra parte, pensa ancora, la minaccia fatta a Basilio la sera prima basterà ad indurlo a desistere dal suo contegno molesto. Meglio restare in silenzio. Si gira e torna a casa.
È la mattina dell’11 gennaio, Giuseppe Furfaro, il padre di Enrichetta, si avvia come ogni mattina al suo ovile per mungere le capre e passa davanti alla stalla di Basilio che è fermo sulla porta.
– Buongiorno! – lo saluta.
– Salutiamo – gli risponde il giovanotto.
Giuseppe è arrivato all’ovile (composto di due vani, l’uno a pianterreno e l’altro a primo piano) e va al primo piano a mungere il latte di una parte delle capre. Terminata l’operazione, siccome i due vani non sono comunicanti dall’interno, esce dal primo piano, attraversa un cavalcavia e scende sulla strada attraverso una scaletta. Ora deve solo scendere l’ultimo scalino, poi aprire la porta e mungere il resto delle capre, ma all’improvviso viene assalito da Basilio Sansalone e colpito da numerosi colpi di coltello in varie parti del corpo.
– Disgraziato! Mi ammazzasti! – urla Giuseppe che stramazza a terra, mentre Basilio scappa.
Accorre gente, Giuseppe, gravemente ferito, viene portato a casa dove morirà dopo qualche ora.
Nel frattempo Basilio incontra due paesani che, vedendolo sconvolto, lo fermano e gli chiedono cosa sia successo.
– Ho ferito gravemente Giuseppe Furfaro!
– E perché?
– Senza motivo e non m’importa se muore!
I due restano a bocca aperta e Basilio continua per la sua strada a passo svelto per andare a costituirsi presso la Procura di Locri.
– L’ho colpito diverse volte dopo che Furfaro mi aveva chiamato e rimproverato per le molestie che avevo arrecato alla figlia nel dì precedente, quindi mi ha preso a schiaffi e calci e afferrato per la gola, sicché io, per difendermi, gli ho vibrato diversi colpi con un coltello che per caso mi trovavo in mano, dopo di che, avendomi Furfaro lanciato un sasso sulla mano sinistra, sono stato costretto ad assestargli altri colpi di coltello – poi fa osservare al Magistrato alcune lievi escoriazioni sulle mani e sulle guance.
Sul corpo del povero Giuseppe Furfaro vengono riscontrate ben sei ferite, una delle quali alla regione addominale che, penetrando in cavità, ha leso il mesocolon e l’arteria addominale determinando una immediata e profusa emorragia, causa unica della morte.
Al termine dell’istruttoria Basilio Sansalone, per citazione diretta, viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere di omicidio premeditato e porto abusivo di coltello.
La causa si discute il 14 giugno 1933 e Basilio conferma ciò che ha detto nel suo interrogatorio. Poi la Corte dispone un sopralluogo nel sito dove fu commesso l’omicidio e ciò che riscontra contribuisce assai efficacemente a dileguare ogni dubbio circa il modo come si sono svolte le singole circostanze del fatto, quindi la Corte osserva che dal complesso delle prove la responsabilità di Sansalone è stata dimostrata in modo sicuro, giacché non solo egli ha confessato di essere l’autore dell’uccisione di Giuseppe Furfaro, ma la sua confessione ha trovato riscontro nelle risultanze degli atti: la natura dell’arma adoperata, il numero dei colpi inferti alla vittima, la vitalità delle regioni prese di mira forniscono prova non dubbia dell’intenzione dell’imputato, il quale peraltro non contesta di avere agito con volontà omicida.
Per la Corte, però, non ci sono le condizioni che consentano di affermare la sussistenza dell’aggravante della premeditazione perché non è provato che Sansalone avesse formato in antecedenza il disegno dell’omicidio e tanto meno che avesse fatto precedere l’azione da quella paziente, sagace e tenace preordinazione dei mezzi di esecuzione del reato, che caratterizzano l’aggravante.
Ma Sansalone ha mentito sulle modalità del fatto: dalle deposizioni dei testimoni e dalle constatazioni fatte dalla Corte sul luogo del delitto è risultato che Furfaro fu aggredito ai piedi della scaletta e non come sostiene l’imputato di essere egli stesso assalito e percosso a calci e schiaffi. E spiega: nell’ipotesi addotta da Sansalone non si comprende perché Furfaro avrebbe dovuto compiere l’aggressione dato che era con lui in buoni rapporti di amicizia e ignorava del tutto l’incidente svoltosi il giorno prima tra la moglie e l’imputato, come appare anche dal fatto che egli salutò cortesemente Sansalone quando qualche momento prima del delitto passò dinanzi alla stalla di lui. Una seconda smentita alle asserzioni dell’imputato viene dalla teste Rosina Vita che, stando affacciata alla finestra della casa della suocera, sita nei pressi del luogo del delitto, intese improvvisamente la voce di Furfaro gridare “Disgraziato! Mi ammazzasti!”, senza che il grido fosse preceduto da alcun rumore, il che contrasta con quanto afferma Sansalone, cioè di essere stato aggredito e malmenato da Furfaro prima di colpirlo. Ma la prova dell’insussistenza dell’asserita aggressione della vittima emerge in modo evidentissimo dalle dichiarazioni fatte dallo stesso imputato ai testi Nicola Tigani e Domenico Sansalone ai quali, pochi momenti dopo il delitto disse di aver gravemente ferito Furfaro senza alcun motivo e che non gli sarebbe importato se fosse morto. Di più, in udienza i due testi negano recisamente di aver visto la benché minima traccia di lesioni sulle mani e sul viso di Sansalone, il che sta a significare che le lesioni mostrate al Magistrato che lo interrogava se le procurò da solo per avvalorare la tesi della subita aggressione.
Se questo non bastasse, ad inchiodare definitivamente Basilio Sansalone c’è un particolare: alcune macchie di sangue ai piedi della scaletta, repertate dai Carabinieri nell’immediatezza del fatto. Queste macchie di sangue sono la prova che Furfaro fu effettivamente aggredito e colpito da Sansalone che si era messo in agguato in quei pressi aspettando che Furfaro scendesse dal piano superiore dell’ovile per mungere le capre nel locale a pianterreno.
È il momento di trarre le conclusioni e la Corte osserva: il delitto commesso dal giudicabile non consente alcuna attenuante e sono infondate le richieste della difesa per la concessione dell’eccesso colposo di legittima difesa o, quanto meno, della provocazione. Affermata, così, la piena responsabilità del giudicabile, nel determinare la pena, tenendo presenti le modalità del fatto e l’indole e la pericolosità del colpevole, la Corte stima infliggergli per l’omicidio anni 24 di reclusione e per il porto di pugnale mesi 6 di arresti, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.
Ma la Corte non ha ancora terminato perché, considerando infine che trattasi di un grave delitto contro la persona, la cui causale e le cui modalità rivelano nell’autore un’indole particolarmente malvagia, un temperamento aggressivo e violento ed un assoluto difetto di senso morale (giacché Sansalone, per un basso ed ingiustificato sentimento di vendetta non esitò a troncare la ancor giovane vita del capo di una numerosa famiglia, compiendo la strage in modo barbaro ed inumano), la Corte crede di dover dichiarare il condannato delinquente per tendenza.
La Suprema Corte di Cassazione il 4 aprile 1934 dichiara inammissibile il ricorso di Basilio Sansalone.[1]
[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte di Assise di Locri.