L’ISTRUZIONE DEL NIPOTE

Domenico Mollica, Maresciallo Maggiore di Artiglieria a Cremona, e la moglie Albertina Woyron sono molto affezionati al nipote tredicenne Bruno Nicoletta, figlio della sorella di Domenico, da tenerlo con loro fin da bambino per educarlo e dargli un’istruzione che gli consenta di crearsi un futuro lontano dal paese natio di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Ma quando nel 1934 Domenico viene trasferito a Roma cominciano le difficoltà perché, mentre a Cremona la famigliola poteva usufruire di un alloggio di servizio, nella nuova sede deve prendere in fitto, a pigione molto elevata, una casa composta di due piccoli vani e lo stipendio per tre persone non basta più. La prima a rendersene conto è Albertina, che gestisce le spese di casa, e subito le è chiara l’impossibilità di continuare a mantenere il nipote Bruno perché i costi della sua istruzione fanno saltare i conti della famigliola. Che fare? L’unica soluzione è riportare Bruno a Bovalino dai genitori.

Domenico non può lasciare il servizio e Albertina parte da sola in treno con Bruno. I due arrivano a Bovalino il 17 novembre 1934 e Albertina viene calorosamente accolta dai cognati Concetta Mollica e Vincenzo Nicoletta. Poi Albertina comunica loro l’impossibilità di continuare ad educare e fare studiare Bruno, ragioni che mostrano di comprendere, tanto che Vincenzo, in un momento di effusione, la bacia sulle guance.

Ma poco dopo, mentre Albertina chiacchiera tranquillamente con la cognata, Vincenzo entra nella stanza con un rasoio in mano e la aggredisce dandole una rasoiata sulla guancia sinistra, aprendogliela in due dall’impianto del padiglione dell’orecchio fino alla connessura delle labbra, poi scappa e sparisce dalla circolazione.

– Zia Albertina ingiuriò papà con le parole “truffatore e mascalzone” – racconta l’adolescente Bruno, unico teste a favore del ricercato, ai Carabinieri e poi al Pretore, ma viene smentito dai vicini di casa, prontamente accorsi, dalla vittima e anche dalla madre i quali sostengono che Bruno non era in casa al momento del fatto.

– Mio marito si indignò con nostra cognata non già per ingiurie o altre offese ricevute, ma perché ha visto nostro figlio ritornare in famiglia.

Siccome non ci sono dubbi che a sfregiare Albertina Woyron sia stato il cognato Vincenzo Nicoletta, l’istruttoria non è lunga e l’imputato, sempre latitante, viene rinviato al giudizio della Corte d’Assise di Locri per rispondere di lesione personale gravissima commessa con arma vietata.

La causa si discute il 17 luglio 1935 e l’imputato, ancora latitante, viene giudicato in contumacia. La difesa chiede che, in base alla dichiarazione del figlio Bruno, siano concesse le attenuanti di aver commesso il fatto in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto della parte lesa e di avere agito per motivi di particolare valore morale perché mosso dall’amore paterno. La Corte preliminarmente esamina la cicatrice sul viso di Albertina Woyron per verificarne le caratteristiche e afferma che si è potuto accertare che la cicatrice, per la sua forma arcuata, per i cordoni e gli avvallamenti che presenta, per il colorito più acceso di quello dei tessuti circostanti che presenta e per lo stiramento della rima labiale sinistra, altera sensibilmente le linee armoniche, l’estetica e la mimica del viso e costituisce sfregio permanente di esso.

Poi, letti gli atti ed ascoltati i testimoni e le parti, osserva che non si può dare credito alla deposizione dell’adolescente Bruno perché, come viene attestato non solo dalla Woyron (alle cui parole, per la rispettabilità della persona da cui provengono, deve assegnarsi la massima fede), ma anche dalla madre di lui. Vincenzo Nicoletta, profittando della circostanza che i coniugi Mollica – Woyron non avevano prole, si era formato il concetto che essi dovessero assolutamente provvedere al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione di suo figlio Bruno e poiché tale concetto dové abbandonare quando vide che il figlio gli veniva riconsegnato, sfogò il suo malanimo contro la cognata Albertina, ferendola in modo brutale con il rasoio ed inferendole la lesione su quella guancia stessa su cui qualche istante prima, simulando affettuosità, l’aveva baciata. Anche ammesso che egli fosse montato in ira per aver veduto il figliolo tornare a casa, mancherebbe sempre, per l’integrazione dell’attenuante richiesta, il fatto ingiusto della parte lesa, la quale s’era invece comportata come affine amorevole e disinteressata, facendo da madre al piccolo Bruno ed accompagnandolo fino in Calabria, quando invece ben avrebbe potuto chiamare a Roma il padre di lui e là consegnargli il ragazzo. Si è parlato di compensi pecuniari che Albertina Woyron avrebbe percepito (compensi che sarebbero stati non solo leciti, ma per l’imputato doverosi, una volta che i coniugi Mollica non avevano alcun obbligo di interessarsi del piccolo Bruno), ma neanche la diceria dei compensi ha avuto fortuna giacché Woyron, nella sua specchiata onestà, ha riconosciuto di aver ricevuto da Nicoletta lire duemila, ma ha soggiunto di avergliele restituite ed in tale soggiunta non è stata contraddetta. Conchiudendo, Albertina Woyron non commise alcun atto ingiusto contro l’imputato, ma si comportò nei riguardi di lui con affetto, sincerità e lealtà, ciò che appunto era conforme al suo carattere di signora. Non spetta all’imputato neanche l’attenuante dei motivi di particolare valore morale giacché egli, nel compiere l’aggressione, non fu mosso né dall’amore paterno, né da alcun altro nobile sentimento, ma fu spinto solamente dal suo spirito prepotente e soverchiatore e dal dispetto concepito per non aver potuto costringere la cognata ad accollarsi una responsabilità ed un peso economico che non le spettavano e che ella, d’altronde, nella nuova residenza non poteva sostenere. L’imputato ha dato prova, purtroppo chiara, di superbia, protervia e tracotanza; si mostrò codardo nell’aggredire col rasoio una Signora e vile nel colpirla sulla guancia al fine di toglierle per sempre l’armonia dell’aspetto. Il fatto è quindi ben lontano dal presentare gli estremi dell’invocata attenuante.

Ora la Corte mette in evidenza una circostanza mai riferita da Albertina Woyron: la lesione fu commessa con rasoio, come la parte lesa ha assicurato in udienza, mentre in istruttoria aveva taciuto siffatta circostanza per non aggravare la responsabilità dell’imputato.

Rasoio che però, come è stato accertato in udienza, non fu portato da Vincenzo Nicoletta fuori dalla propria abitazione e quindi deve essere prosciolto da questa imputazione minore per non aver commesso il fatto. È il segnale che la Corte si accinge ad emettere la sentenza di colpevolezza e a determinare la pena da irrogare per la lesione: deve aversi riguardo ai precedenti penali e morali dell’imputato, che non sono cattivi, all’indole del fatto, all’arma adoperata, alla gravità dello sfregio, al grado di pericolosità dimostrato dal giudicabile. Tenuto conto di tali circostanze, la Corte stima giusto determinare la pena in anni 8 di reclusione, oltre alle spese, ai danni ed alle pene accessorie.[1]

[1] ASCZ, Sezione di Lamezia Terme, Sentenze della Corte d’Assise di Locri.